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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 891 /2024
RG 891/2024
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dal
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere Rel.
Esaminati gli atti e i documenti del procedimento relativo al ricorso ex art. 281 decies cpc e 30 del D.Lgs. 150/2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 891/2024 promosso da
(già come emerge dalla Parte_1 Parte_2 certificazione anagrafica) nata in [...] il [...] e residente a [...], cod.fisc. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Massimiliano Ghio
RICORRENTE nei confronti di
, residente a [...]C.da San Martino n. 108, cod.fisc. CP_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 30 D.Lgs. 150 del 2011, la signora , premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Albania in data 2.7.2003 con
; CP_1
- che dall'unione era nato il figlio;
Persona_1
- che il Tribunale di Vlore (Valona), con sentenza n. 1186 del
5.7.2017, pronunciava lo scioglimento del matrimonio ponendo a carico del sig. l'obbligo alimentare di € 202.72 mensili per CP_1 il figlio e disciplinava il diritto di visita del padre;
- che la sentenza passava in giudicato in data 14.1.2017;
- che il sig. non ottemperava alle statuizioni rese dal CP_1
Tribunale di Vlore (Valona) nella sentenza su citata;
chiedeva la pronuncia di esecutorietà della sentenza di divorzio.
Il sig. ritualmente convenuto non si è costituito e veniva CP_1 dichiarato contumace.
Il PG nulla opponeva.
Preliminarmente deve ritenersi la competenza della Corte d'Appello adita ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 150/2011 (attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione di cui all'art. 67 Legge 218/1995), avendo parte convenuta residenza in
Fermo.
Orbene, ai sensi dell'art 64 e 65 della legge 218/95, perché possa procedersi all'exequatur della sentenza straniera di divorzio occorre valutare la competenza dell'Autorità straniera da cui la decisione promana, la conformità della medesima all'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti essenziali della difesa. Tanto premesso in linea generale, sussistono, nel caso di specie, tutte le condizioni cui la legge subordina l'efficacia del provvedimento straniero in Italia.
Quanto al primo requisito, emerge pacificamente dagli atti che entrambe le parti sono cittadini albanesi, con la conseguenza che il
Tribunale di Vlore (Valona) poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano.
In merito al secondo requisito, non appare di ostacolo al riconoscimento della sentenza, l'assenza di una precedente separazione fra i coniugi. Si deve ritenere, in conformità all'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale formatosi in materia, che il controllo di conformità all'ordine pubblico riguardi la consonanza della sentenza straniera ai principi fondamentali attinenti la sfera morale e sociale dello Stato in cui opera il riconoscimento, non ricomprendendovi le norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa in materie connesse o implicate. La Suprema Corte ha, nello specifico, affermato:
”In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall' art.64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n.218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. (Cass. n. 12473 del
21/05/2018; Cass. civ. Sez. I, 25/07/2006, n. 16978). A ciò va aggiunto che la sentenza è conforme all'ordine pubblico anche sotto l'aspetto dell'affidamento del figlio minore che è stato valutato e deciso dal Tribunale con previsione di affidamento esclusivo alla madre, ma fatta salva la frequentazione con il padre e che, sulla base della traduzione giurata della sentenza prodotta, risulta che il processo si è svolto regolarmente, con il rispetto del diritto di difesa di entrambe le parti, ragion per cui la sentenza del Tribunale di Vlore(Valona) passata in giudicato, produce effetti nell'ordinamento giuridico dell'Albania.
Da ultimo, va dato atto che sussiste l'interesse ad agire della ricorrente ai fini del riconoscimento in Italia della sentenza straniera ex art. 67 L.
218/1995 onde procedere all'esecuzione forzata nei confronti del resistente.
In conclusione, sussistono i presupposti di cui all'art 64 L.218/1995 per il riconoscimento e la declaratoria di efficacia in Italia della sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dal Tribunale di Vlore(Valona).
Quanto alle spese di lite, in considerazione della materia trattata, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara l'esecutività della sentenza n. 1186 del 5.7.2017 resa dal Tribunale di Vlore (Valona) e passata in giudicato in data
14.1.2017.
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
RG 891/2024
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dal
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere Rel.
Esaminati gli atti e i documenti del procedimento relativo al ricorso ex art. 281 decies cpc e 30 del D.Lgs. 150/2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 891/2024 promosso da
(già come emerge dalla Parte_1 Parte_2 certificazione anagrafica) nata in [...] il [...] e residente a [...], cod.fisc. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Massimiliano Ghio
RICORRENTE nei confronti di
, residente a [...]C.da San Martino n. 108, cod.fisc. CP_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 30 D.Lgs. 150 del 2011, la signora , premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Albania in data 2.7.2003 con
; CP_1
- che dall'unione era nato il figlio;
Persona_1
- che il Tribunale di Vlore (Valona), con sentenza n. 1186 del
5.7.2017, pronunciava lo scioglimento del matrimonio ponendo a carico del sig. l'obbligo alimentare di € 202.72 mensili per CP_1 il figlio e disciplinava il diritto di visita del padre;
- che la sentenza passava in giudicato in data 14.1.2017;
- che il sig. non ottemperava alle statuizioni rese dal CP_1
Tribunale di Vlore (Valona) nella sentenza su citata;
chiedeva la pronuncia di esecutorietà della sentenza di divorzio.
Il sig. ritualmente convenuto non si è costituito e veniva CP_1 dichiarato contumace.
Il PG nulla opponeva.
Preliminarmente deve ritenersi la competenza della Corte d'Appello adita ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 150/2011 (attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione di cui all'art. 67 Legge 218/1995), avendo parte convenuta residenza in
Fermo.
Orbene, ai sensi dell'art 64 e 65 della legge 218/95, perché possa procedersi all'exequatur della sentenza straniera di divorzio occorre valutare la competenza dell'Autorità straniera da cui la decisione promana, la conformità della medesima all'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti essenziali della difesa. Tanto premesso in linea generale, sussistono, nel caso di specie, tutte le condizioni cui la legge subordina l'efficacia del provvedimento straniero in Italia.
Quanto al primo requisito, emerge pacificamente dagli atti che entrambe le parti sono cittadini albanesi, con la conseguenza che il
Tribunale di Vlore (Valona) poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano.
In merito al secondo requisito, non appare di ostacolo al riconoscimento della sentenza, l'assenza di una precedente separazione fra i coniugi. Si deve ritenere, in conformità all'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale formatosi in materia, che il controllo di conformità all'ordine pubblico riguardi la consonanza della sentenza straniera ai principi fondamentali attinenti la sfera morale e sociale dello Stato in cui opera il riconoscimento, non ricomprendendovi le norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa in materie connesse o implicate. La Suprema Corte ha, nello specifico, affermato:
”In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall' art.64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n.218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. (Cass. n. 12473 del
21/05/2018; Cass. civ. Sez. I, 25/07/2006, n. 16978). A ciò va aggiunto che la sentenza è conforme all'ordine pubblico anche sotto l'aspetto dell'affidamento del figlio minore che è stato valutato e deciso dal Tribunale con previsione di affidamento esclusivo alla madre, ma fatta salva la frequentazione con il padre e che, sulla base della traduzione giurata della sentenza prodotta, risulta che il processo si è svolto regolarmente, con il rispetto del diritto di difesa di entrambe le parti, ragion per cui la sentenza del Tribunale di Vlore(Valona) passata in giudicato, produce effetti nell'ordinamento giuridico dell'Albania.
Da ultimo, va dato atto che sussiste l'interesse ad agire della ricorrente ai fini del riconoscimento in Italia della sentenza straniera ex art. 67 L.
218/1995 onde procedere all'esecuzione forzata nei confronti del resistente.
In conclusione, sussistono i presupposti di cui all'art 64 L.218/1995 per il riconoscimento e la declaratoria di efficacia in Italia della sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dal Tribunale di Vlore(Valona).
Quanto alle spese di lite, in considerazione della materia trattata, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara l'esecutività della sentenza n. 1186 del 5.7.2017 resa dal Tribunale di Vlore (Valona) e passata in giudicato in data
14.1.2017.
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico