Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il Comune resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento presupposta in data 20.12.2017. L'eccezione di prescrizione è infondata poiché il termine di cinque anni sarebbe scaduto il 20.12.2023, data successiva alla notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Istanza di definizione agevolata

    La Corte ha disposto la sospensione del procedimento in attesa del completamento della procedura di definizione agevolata. Tuttavia, la contribuente non ha prodotto documentazione attestante il completamento della procedura né ha rinunciato al ricorso. Pertanto, la causa è stata decisa nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 63
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo