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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI NO NZ EUG, Presidente
RE EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1540/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 2480063230039806 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7283/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 13.2.2024, CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio
Calabria, relativa a ICI, per un valore di causa di €. 6.371,18.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la manacata notifica degli atti presupposti. Eccepiva conseguentemente la decadenza ovvero la prescrizione del debito, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di esso fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, che evidenziava preliminarmente quanto segue:” In data 31 ottobre 2023 la ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata prevista dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.
34/2023, convertito dalla L. 56/2023, approvato con deliberazione di C.C. n° 39 del 28.07.2023. Tra i crediti oggetto dell'istanza vi era anche quello portato dall'intimazione odiernamente impugnata. L'istanza del
31.10.2023 è successiva alla data di emissione dell'intimazione gravata. L'art. 2 del predetto regolamento prevede la possibilità di estinguere i debiti derivanti da avviso di accertamento esecutivo e da ingiunzione
“versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti”. Ai fini della definizione agevolata, l'art. 3 prevede che il debitore presenti apposita dichiarazione, entro il termine del 31 ottobre 2023, indicando il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. La rinuncia agli eventuali contenziosi pendenti è approfondita dall'art. 10 che così dispone: “Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. E' dunque evidente che la sola presentazione dell'istanza, contenente l'impegno di cui sopra, abbia l'effetto di considerare rinunciato l'odierno giudizio. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata comunicata dalla società in house del Comune, Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., la sig.ra Ricorrente_1 sta ottemperando al pagamento delle rate in base al il piano di rateizzazione accordato. Ciò premesso, se la ricorrente intende ottemperare al piano di rateizzazione come sopra comunicato, questa Amministrazione chiede che il giudizio sia sospeso sino a quando il debito sarà interamente saldato, al fine di potere poi estinguere il giudizio per cessata materia del contendere, come previsto dalla normativa di cui si è dato conto.”
Nel merito, la medesima parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Deduceva di aver regolarmente notificato i provvedimenti, Contestava anche l'eccezione di prescrizione e di decadenza.
Allegava la relativa documentazione.
All'udienza del 23.9.2025 era presente il solo difensore del Comune di Reggio Calabria. La Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che la ricorrente in data 31 ottobre 2023 ha presentato al Comune di Reggio
Calabria richiesta di definizione agevolata prevista dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L.
56/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n° 39 del 28.07.2023 e che il suddetto ente impositore ha prodotto il relativo provvedimento di ammissione, con rateizzazione delle somme dovute;
Ritenuto che
l'estinzione del giudizio, in mancanza di espressa rinuncia, è subordinata al pagamento dell'intera somma;
Considerato che
ricorrono i presupposti di legge che impongono di disporre la sospensione del procedimento;
P.Q.M.
Dispone la sospensione del procedimento.”
Fissata l'odierna udienza per la trattazione della causa, nessuna delle parti faceva pervenire alcuna memoria a chiarimento dello stato della procedura di definizione agevolata.
All'odierna udienza nessuno era presente e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve premettersi che agli atti risulta solo la documentazione, prodotta dal Comune resistente, che dimostra che la contribuente ha chiesto ed ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata e il pagamento di quattro delle molteplici rate. Null'altro la contribuente si è preoccupata di produrre, nemmeno dopo l'avviso di fissazione dell'odierna udienza. Nemmeno il Comune ha ulteriormente fatto conoscere lo stato della procedura di definizione agevolata. Né la contribuente risulta avere rinunciato al ricorso. Da ciò discende che, allo stato degli atti, non può ritenersi che detta procedura sia stata regolarmente portata a compimento, cosicchè la causa deve essere decisa nel merito.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
L'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti pregressi è infondata, avendo il Comune resistente prodotto documentazione dalla quale si evince che l'ingiunzione di pagamento alla quale fa riferimento l'odierna intimazione fu regolarmente notificata in data 20.12.2017 nelle mani dell'odierna ricorrente.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione poiché il termine di cinque anni dalla notifica della suddetta ingiunzione sarebbe scaduto il 20.12.2023 e dunque, alla data del 15.11.2023, in cui fu notificato il provvedimento impugnato, esso non era ancora scaduto.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, attesa la particolarità della vicenda., devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI NO NZ EUG, Presidente
RE EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1540/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 2480063230039806 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7283/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 13.2.2024, CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio
Calabria, relativa a ICI, per un valore di causa di €. 6.371,18.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la manacata notifica degli atti presupposti. Eccepiva conseguentemente la decadenza ovvero la prescrizione del debito, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di esso fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, che evidenziava preliminarmente quanto segue:” In data 31 ottobre 2023 la ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata prevista dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L.
34/2023, convertito dalla L. 56/2023, approvato con deliberazione di C.C. n° 39 del 28.07.2023. Tra i crediti oggetto dell'istanza vi era anche quello portato dall'intimazione odiernamente impugnata. L'istanza del
31.10.2023 è successiva alla data di emissione dell'intimazione gravata. L'art. 2 del predetto regolamento prevede la possibilità di estinguere i debiti derivanti da avviso di accertamento esecutivo e da ingiunzione
“versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti”. Ai fini della definizione agevolata, l'art. 3 prevede che il debitore presenti apposita dichiarazione, entro il termine del 31 ottobre 2023, indicando il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. La rinuncia agli eventuali contenziosi pendenti è approfondita dall'art. 10 che così dispone: “Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. E' dunque evidente che la sola presentazione dell'istanza, contenente l'impegno di cui sopra, abbia l'effetto di considerare rinunciato l'odierno giudizio. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata comunicata dalla società in house del Comune, Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., la sig.ra Ricorrente_1 sta ottemperando al pagamento delle rate in base al il piano di rateizzazione accordato. Ciò premesso, se la ricorrente intende ottemperare al piano di rateizzazione come sopra comunicato, questa Amministrazione chiede che il giudizio sia sospeso sino a quando il debito sarà interamente saldato, al fine di potere poi estinguere il giudizio per cessata materia del contendere, come previsto dalla normativa di cui si è dato conto.”
Nel merito, la medesima parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Deduceva di aver regolarmente notificato i provvedimenti, Contestava anche l'eccezione di prescrizione e di decadenza.
Allegava la relativa documentazione.
All'udienza del 23.9.2025 era presente il solo difensore del Comune di Reggio Calabria. La Corte emetteva la seguente ordinanza:” Ritenuto che la ricorrente in data 31 ottobre 2023 ha presentato al Comune di Reggio
Calabria richiesta di definizione agevolata prevista dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L.
56/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n° 39 del 28.07.2023 e che il suddetto ente impositore ha prodotto il relativo provvedimento di ammissione, con rateizzazione delle somme dovute;
Ritenuto che
l'estinzione del giudizio, in mancanza di espressa rinuncia, è subordinata al pagamento dell'intera somma;
Considerato che
ricorrono i presupposti di legge che impongono di disporre la sospensione del procedimento;
P.Q.M.
Dispone la sospensione del procedimento.”
Fissata l'odierna udienza per la trattazione della causa, nessuna delle parti faceva pervenire alcuna memoria a chiarimento dello stato della procedura di definizione agevolata.
All'odierna udienza nessuno era presente e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve premettersi che agli atti risulta solo la documentazione, prodotta dal Comune resistente, che dimostra che la contribuente ha chiesto ed ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata e il pagamento di quattro delle molteplici rate. Null'altro la contribuente si è preoccupata di produrre, nemmeno dopo l'avviso di fissazione dell'odierna udienza. Nemmeno il Comune ha ulteriormente fatto conoscere lo stato della procedura di definizione agevolata. Né la contribuente risulta avere rinunciato al ricorso. Da ciò discende che, allo stato degli atti, non può ritenersi che detta procedura sia stata regolarmente portata a compimento, cosicchè la causa deve essere decisa nel merito.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
L'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti pregressi è infondata, avendo il Comune resistente prodotto documentazione dalla quale si evince che l'ingiunzione di pagamento alla quale fa riferimento l'odierna intimazione fu regolarmente notificata in data 20.12.2017 nelle mani dell'odierna ricorrente.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione poiché il termine di cinque anni dalla notifica della suddetta ingiunzione sarebbe scaduto il 20.12.2023 e dunque, alla data del 15.11.2023, in cui fu notificato il provvedimento impugnato, esso non era ancora scaduto.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, attesa la particolarità della vicenda., devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Spese compensate.