TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11070 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.11307/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Parte_1
QU e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riano (RM) Via Dante Alighieri n. 16 - 00060, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 31.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Roma 31.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 26.3.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
““Voglia il Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare che la somma di euro 31.056,25 in relazione al periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2023, richiesta in restituzione dall' al sig. è CP_1 Parte_1 interamente irripetibile, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Deduceva il ricorrente:
- che era titolare di pensione di invalidità civile n.07400110 dal 29.1.2016;
- che nella visita di revisione del 6.2.2018 era stata accertata una invalidità del 75% e veniva altresì indicato che il ricorrente era titolare di rendita del 16% per frattura L2 da infortunio;
CP_2 CP_2
- che a seguito di domanda di aggravamento la Commissione aveva CP_1 confermato l'invalidità al 75%;
- che l' con provvedimento del 17.06.2023 gli aveva comunicato di aver CP_1 proceduto alla riliquidazione della prestazione INV. CIV. in godimento n. 044- 701407400110 (decorrenza 1° febbraio 2016);
- che in particolare era stato informato che dal ricalcolo, era derivato, fino al 31.07.2023, un debito a suo carico pari ad euro 31.056,25;
- che in data 13.07.2023 l' aveva inviato un provvedimento di CP_1
“accertamento somme indebitamente percepite” e aveva comunicato che per il periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2023 sulla pensione cat. INVICIV n. 07400110 era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 31.506,25 per i seguenti motivi: “titolare di rendita CP_2 incompatibile con prestazione di invalidità civile non richiesta opzione all'interno del modello Ap70”;
- che aveva presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento con esito negativo. Premessi tali fatti deduceva l'irripetibilità delle somme oggetto del provvedimento di indebito e comunque l'applicabilità della normativa ex art.52 L.88/89 e ex art. 13 L. 412/91. Precisava che nella fattispecie aveva debitamente informato l' di percepire CP_1 una rendita e tale fatto era documentato dal verbale della commissione CP_2 del 2018, dove alla voce “anamnesi”, era riportata la sussistenza della CP_1 rendita con percentuale 16%. Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento di indebito e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva che le trattenute erano dovute per legge e che l'indebito traeva origine dalla contestuale percezione della prestazione di Invalidità civile e della rendita , in quanto il sig. era titolare di invalidità civile CP_2 Pt_1 parziale con decorrenza 29.1.2016 e Rendita Diretta erogata dall CP_2 Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3. Alla prima udienza del 12.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 31.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 31.10.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' sulla prestazione di invalidità civile in godimento n. CP_1
044701407400110 per il periodo dal 1.2.2016 al 31.7.2023 per €31.506,25. 5.É pacifico che detto indebito trae origine dalla avvenuta percezione da parte del ricorrente della rendita e dell'assegno di assistenza ex art.13 CP_2
L.118/1971 nel periodo indicato. É altresì pacifico che il ricorrente nel modello AP/70 nel quale deve essere evidenzia la sussistenza dei requisiti socio amministrativi non ha indicato all' di percepire la rendita . CP_1 CP_2
Emerge dai verbali della Commissione che la percezione della rendita CP_1
è indicata nella anamnesi del verbale di revisione della Commissione CP_2
del 6.2.2018 ( allegato 5 parte ricorrente) , ma tale indicazione costituisce CP_1 mero dato utile ai fini sanitari ma non costituisce formale e corretta indicazione della percezione della rendita all'Ufficio amministrativo CP_2 preposto alla erogazione del beneficio. 6.La rendita è incompatibile con l'assegno di assistenza ex art.13 CP_2
L.118/1971 ex art.3 L.407/1990 che recita:”1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli CP_3 invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.”
7.Parte ricorrente deduce che nella ipotesi in questione le somme percepite indebitamente sarebbero irripetibili in quanto dovrebbe applicarsi la normativa ex ex art.52 L.88/89 e ex art. 13 L. 412/91. Tale assunto tuttavia è errato.
8.Sul punto si richiamano i principi espressi anche di recente dalla Corte di Cassazione che ha precisato, in una ipotesi del tutto analoga alla presente fattispecie, che l'incompatibilità tra i la rendita e la pensione di invalidità CP_2 determina l'assoggettamento della fattispecie alla disciplina ex art.2033 c.c. in quanto l'incompatibilità non costituisce requisito ostativo alla insorgenza del diritto ma solo un impedimento alla erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato ad optare per il trattamento più favorevole. Si richiama al riguardo l'Ordinanza n. 2693/2024 in cui la Corte ha precisato:
“Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter, d.l. n. 850/1976, conv. in I. n. 29/1977, 3, comma 9, d.l. n. 173/1988, conv. in I. n. 291/1988 e 2033 c.c. in relazione all'art. 3, I. n. 407/1990, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto l'inapplicabilità nella specie dell'art. 2033 c.c. anche in contrasto con l'orientamento favorevole espresso da questa Corte in propri precedenti, citandosi Cass., sez. lav., n. 20992/2004. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 l. n. 118/1971, in combinato disposto con l'art. 3 I. n. 407/1990, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale che finisce per ammettere il cumulo della rendita con la pensione di invalidità. I motivi possono essere esaminati CP_2 congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Occorre premettere che, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado applica l'art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, la pronuncia di secondo grado dispone la restituzione degli importi erogati solo a decorrere dal provvedimento dell' CP_1 Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018).” 9.Ritiene questa giudice di non doversi discostare dai principi espressi dalla Corte di Cassazione. Pertanto avendo il ricorrente percepito nel medesimo periodo prestazioni tra loro incompatibili, rendita e assegno di assistenza ex art.13 L.118/1971, CP_2 non avendo comunicato agli uffici amministrativi deputati alla liquidazione dell'assegno di assistenza di percepire già dal 1996 la rendita e non CP_2 avendo quindi effettuato l'opzione tra le due prestazioni in favore della prestazione più favorevole, le somme relative all'assegno di assistenza son state percepite indebitamente e vanno restituite all' . CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato. 10.La particolarità della questione e i redditi percepiti dal ricorrente giustificano comunque, malgrado la soccombenza, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Roma 31.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.11307/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Parte_1
QU e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riano (RM) Via Dante Alighieri n. 16 - 00060, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 31.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Roma 31.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 26.3.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
““Voglia il Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare che la somma di euro 31.056,25 in relazione al periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2023, richiesta in restituzione dall' al sig. è CP_1 Parte_1 interamente irripetibile, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Deduceva il ricorrente:
- che era titolare di pensione di invalidità civile n.07400110 dal 29.1.2016;
- che nella visita di revisione del 6.2.2018 era stata accertata una invalidità del 75% e veniva altresì indicato che il ricorrente era titolare di rendita del 16% per frattura L2 da infortunio;
CP_2 CP_2
- che a seguito di domanda di aggravamento la Commissione aveva CP_1 confermato l'invalidità al 75%;
- che l' con provvedimento del 17.06.2023 gli aveva comunicato di aver CP_1 proceduto alla riliquidazione della prestazione INV. CIV. in godimento n. 044- 701407400110 (decorrenza 1° febbraio 2016);
- che in particolare era stato informato che dal ricalcolo, era derivato, fino al 31.07.2023, un debito a suo carico pari ad euro 31.056,25;
- che in data 13.07.2023 l' aveva inviato un provvedimento di CP_1
“accertamento somme indebitamente percepite” e aveva comunicato che per il periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2023 sulla pensione cat. INVICIV n. 07400110 era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 31.506,25 per i seguenti motivi: “titolare di rendita CP_2 incompatibile con prestazione di invalidità civile non richiesta opzione all'interno del modello Ap70”;
- che aveva presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento con esito negativo. Premessi tali fatti deduceva l'irripetibilità delle somme oggetto del provvedimento di indebito e comunque l'applicabilità della normativa ex art.52 L.88/89 e ex art. 13 L. 412/91. Precisava che nella fattispecie aveva debitamente informato l' di percepire CP_1 una rendita e tale fatto era documentato dal verbale della commissione CP_2 del 2018, dove alla voce “anamnesi”, era riportata la sussistenza della CP_1 rendita con percentuale 16%. Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento di indebito e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva che le trattenute erano dovute per legge e che l'indebito traeva origine dalla contestuale percezione della prestazione di Invalidità civile e della rendita , in quanto il sig. era titolare di invalidità civile CP_2 Pt_1 parziale con decorrenza 29.1.2016 e Rendita Diretta erogata dall CP_2 Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3. Alla prima udienza del 12.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 31.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 31.10.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' sulla prestazione di invalidità civile in godimento n. CP_1
044701407400110 per il periodo dal 1.2.2016 al 31.7.2023 per €31.506,25. 5.É pacifico che detto indebito trae origine dalla avvenuta percezione da parte del ricorrente della rendita e dell'assegno di assistenza ex art.13 CP_2
L.118/1971 nel periodo indicato. É altresì pacifico che il ricorrente nel modello AP/70 nel quale deve essere evidenzia la sussistenza dei requisiti socio amministrativi non ha indicato all' di percepire la rendita . CP_1 CP_2
Emerge dai verbali della Commissione che la percezione della rendita CP_1
è indicata nella anamnesi del verbale di revisione della Commissione CP_2
del 6.2.2018 ( allegato 5 parte ricorrente) , ma tale indicazione costituisce CP_1 mero dato utile ai fini sanitari ma non costituisce formale e corretta indicazione della percezione della rendita all'Ufficio amministrativo CP_2 preposto alla erogazione del beneficio. 6.La rendita è incompatibile con l'assegno di assistenza ex art.13 CP_2
L.118/1971 ex art.3 L.407/1990 che recita:”1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli CP_3 invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.”
7.Parte ricorrente deduce che nella ipotesi in questione le somme percepite indebitamente sarebbero irripetibili in quanto dovrebbe applicarsi la normativa ex ex art.52 L.88/89 e ex art. 13 L. 412/91. Tale assunto tuttavia è errato.
8.Sul punto si richiamano i principi espressi anche di recente dalla Corte di Cassazione che ha precisato, in una ipotesi del tutto analoga alla presente fattispecie, che l'incompatibilità tra i la rendita e la pensione di invalidità CP_2 determina l'assoggettamento della fattispecie alla disciplina ex art.2033 c.c. in quanto l'incompatibilità non costituisce requisito ostativo alla insorgenza del diritto ma solo un impedimento alla erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato ad optare per il trattamento più favorevole. Si richiama al riguardo l'Ordinanza n. 2693/2024 in cui la Corte ha precisato:
“Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter, d.l. n. 850/1976, conv. in I. n. 29/1977, 3, comma 9, d.l. n. 173/1988, conv. in I. n. 291/1988 e 2033 c.c. in relazione all'art. 3, I. n. 407/1990, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto l'inapplicabilità nella specie dell'art. 2033 c.c. anche in contrasto con l'orientamento favorevole espresso da questa Corte in propri precedenti, citandosi Cass., sez. lav., n. 20992/2004. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 l. n. 118/1971, in combinato disposto con l'art. 3 I. n. 407/1990, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale che finisce per ammettere il cumulo della rendita con la pensione di invalidità. I motivi possono essere esaminati CP_2 congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Occorre premettere che, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado applica l'art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, la pronuncia di secondo grado dispone la restituzione degli importi erogati solo a decorrere dal provvedimento dell' CP_1 Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018).” 9.Ritiene questa giudice di non doversi discostare dai principi espressi dalla Corte di Cassazione. Pertanto avendo il ricorrente percepito nel medesimo periodo prestazioni tra loro incompatibili, rendita e assegno di assistenza ex art.13 L.118/1971, CP_2 non avendo comunicato agli uffici amministrativi deputati alla liquidazione dell'assegno di assistenza di percepire già dal 1996 la rendita e non CP_2 avendo quindi effettuato l'opzione tra le due prestazioni in favore della prestazione più favorevole, le somme relative all'assegno di assistenza son state percepite indebitamente e vanno restituite all' . CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato. 10.La particolarità della questione e i redditi percepiti dal ricorrente giustificano comunque, malgrado la soccombenza, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Roma 31.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso