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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 556/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Anna Rizzi Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 30.08.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 8214/2023), notificato all' in data 8.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19.05.2023; di aver inoltrato all' in data 5.09.2024, apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
che l' , CP_1 in data 24.09.2024 le ha trasmesso il modello TE08 di liquidazione della prestazione;
di non aver ricevuto tuttavia l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) La prestazione di cui al ricorso è stata liquidata il CP_1
24/09/2024. B) Gli arretrati sono stati pagati con la rata di Marzo 2025 -al netto di € 2.108,64 per indebito n. 18071051 relativo ad una precedente prestazione oggetto di revoca (invciv 07076594) -.
Come emerge dai modelli TE08 a debito ed a credito allegati sono stati altresì liquidati gli interessi legali pari ad € 15,00”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale. pagina 1 di 2 * * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 30.08.2024, notificato in data 8.09.2024; inoltro del modello AP70 del 5.09.2024; ricorso depositato il 20.01.2025 e notificato il 24.02.2025; TE08, emesso il 24.09.2024 e liquidato in data
26.02.2025 con la rata di marzo 2025. Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 1.100 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
147 cit., con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.443,20, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 556/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Anna Rizzi Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 30.08.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 8214/2023), notificato all' in data 8.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19.05.2023; di aver inoltrato all' in data 5.09.2024, apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
che l' , CP_1 in data 24.09.2024 le ha trasmesso il modello TE08 di liquidazione della prestazione;
di non aver ricevuto tuttavia l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) La prestazione di cui al ricorso è stata liquidata il CP_1
24/09/2024. B) Gli arretrati sono stati pagati con la rata di Marzo 2025 -al netto di € 2.108,64 per indebito n. 18071051 relativo ad una precedente prestazione oggetto di revoca (invciv 07076594) -.
Come emerge dai modelli TE08 a debito ed a credito allegati sono stati altresì liquidati gli interessi legali pari ad € 15,00”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale. pagina 1 di 2 * * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 30.08.2024, notificato in data 8.09.2024; inoltro del modello AP70 del 5.09.2024; ricorso depositato il 20.01.2025 e notificato il 24.02.2025; TE08, emesso il 24.09.2024 e liquidato in data
26.02.2025 con la rata di marzo 2025. Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 1.100 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
147 cit., con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.443,20, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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