Art. 16.
Puo' essere compiuto in domenica il lavoro:
a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) di vigilanza, delle aziende e degli impianti;
c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, e' dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.
Puo' essere compiuto in domenica il lavoro:
a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) di vigilanza, delle aziende e degli impianti;
c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, e' dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.