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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 923/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SONDRIO
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/11/25 ore 9:30 avanti il Giudice dott.ssa Cinzia Zugnoni compaiono per parte attrice l'Avv Mazza Michele Parte_1 per parte convenuta e l'Avv Carrara Maurizio in sostituzione CP_1 CP_2 dell'Avv Luciani Morrone Laura
L'Avv Mazza deduce che i coniugi nelle note conclusive, insinuano che il debito verso il CP_1 signor dovrebbe presumersi contratto per bisogni non estranei a quelli della famiglia e che pertanto Pt_1 il creditore non avrebbe interesse a ottenere la revocatoria oggetto di causa. L'eccezione è tardiva, strumentale e inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta soltanto in fase decisoria. E non è vero che l'estraneità ai bisogni della famiglia possa essere rilevata d'ufficio, per di più in un giudizio di cognizione, dal momento che il relativo, e tutt'altro che semplice, accertamento può compiersi soltanto nel processo esecutivo, e solo a condizione che il debitore sollevi la relativa eccezione di parte nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, come emerge dalla lettura della giurisprudenza formatasi sull'art. 170 c.c.
Una simile eccezione di parte, sollevata in un processo di cognizione, per di più nell'ultimo atto difensivo, è quindi inammissibile, oltre che palesemente strumentale, non decisiva e non definitiva, poiché su di essa non potrebbe formarsi alcun giudicato. Manca una domanda di accertamento in tal senso e con la conseguenza che l'avv. potrebbe tranquillamente sostenere, in sede esecutiva, CP_1
l'esatto contrario di ciò che afferma ora, e non mancherebbe certo di farlo. Se passasse la tesi dell'avv. il signor verrebbe privato del diritto, riconosciutogli dal Codice civile, di tutelare la sua CP_1 Pt_1 garanzia patrimoniale attraverso l'azione revocatoria e verrebbe lasciato in uno stato di indefinita e ingiusta incertezza, che potrebbe essere eliminata solo in sede di esecuzione, ma a prezzo di spese assai consistenti e con il rischio di dover affrontare un giudizio non meno oneroso di opposizione all'esecuzione. È dunque evidente che la costituzione del fondo patrimoniale ha causato al signor Pt_1 per usare le parole della recentissima Cass. 16 settembre 2025, n. 25451, una serie di oneri che si traducono in una maggiore difficoltà e incertezza nel recupero del suo credito e in un consistente aumento delle spese a ciò necessarie e che il signor ha il diritto di eliminare in radice lo stato di Pt_1 difficoltà e di incertezza creato dalla costituzione del fondo patrimoniale attraverso le azioni riconosciutegli a tale scopo dall'ordinamento, come la revocatoria. I coniugi con le note CP_1 conclusive, hanno ancora una volta depositato documenti inammissibili. Si chiede che di essi non venga tenuto conto ai fini del decidere e si osserva che comunque essi non provano nulla, poiché la lettera con cui il supposto legale di chiede il pagamento di un preteso debito ipotecario Parte_2 entro 7 giorni (dopo avere atteso 17 anni!) non prova né l'esistenza di un'ipoteca di né Parte_2 che il credito di cui si parla sia quello garantito dall'ipoteca pretesamente iscritta nel 2008 da Banca
Antonveneta. Tali circostanze sono allo stato tutte indimostrate. In particolare, è indimostrata l'ipoteca
2008, di cui non sussiste traccia nei documenti agli atti (doc. 8). Non risulta infine dimostrato il credito pretesamente garantito dall'ipoteca di Equitalia del 2013, credito che è stato pagato, per le ragioni già esposte nei precedenti atti, e che sarebbe comunque ampiamente prescritto. Ove poi non fosse prescritto, al pari di quello di sarebbe stato onere dell'avv. che non lo ha fatto, Parte_2 CP_1 dimostrare il contrario. Si riporta a tutti i propri atti e insiste pertanto nell'accoglimento della richiesta revocatoria con il favore di spese e onorari;
Ribadisce ulteriormente come in nota già trasmessa in via telematica 16/09/25, affinchè il Giudice disponga l'espunzione delle note dell'Avv trasmesse CP_2 in data 16/09/25, in quanto trattasi di vera e propria memoria e quindi inammissibile, chiede anche l'espunzione dei documenti ad essa allegati in quanto depositati fuori termine;
L'Avv Carrara ribadisce la inutilità dell'azione revocatoria esperita potendo il sig agire Pt_1 esecutivamente sui beni conferiti in fondo patrimoniale, nell'azione esperita vi è quindi una carenza di interesse ad agire che è rilevabile d'ufficio per cui l'eccezione di tardività avversaria è infondata.
Ribadisce che l'Avv è antistataria e si riporta agli atti;
CP_2
Il GI, dato atto, previo ritiro in camera di consiglio, dispone come da allegata sentenza ex art 281 sexies cpc di cui legge in udienza il dispositivo;
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 923/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZA MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sondrio Via Trieste 20/B
= attore =
CONTRO
(C.F. ) e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv elettivamente domiciliato in Frascati (RM) Via Cairoli, CP_2
8,
= convenuti =
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 12/12/24, ritualmente notificato, l'attore , rappresentato Parte_1 come in epigrafe, conveniva, dinanzi a questo Tribunale, i coniugi e CP_1 CP_2
al fine di sentir dichiarare, previo accertamento della propria qualità di creditore, l'inefficacia,
[...] nei suoi confronti, e quindi revocare, ai sensi degli artt. 2901 e seguenti c.c, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n. 93.187, Raccolta n. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr.
di Roma, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 Persona_1 al numero di registro generale 111741 e di registro particolare 82171, con cui e la CP_1 moglie hanno costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni CP_2 immobili di proprietà del debitore : per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: CP_1 nel fabbricato sito in Comune di Roma, comprensorio convenzionato “ ”, comparto Z/8°, CP_3 costituito nel suo insieme dagli edifici A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri 18 e
20 della stessa scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41, Via Pietro Tellini n. 36, piano 3; b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n. 1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 22, Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1.
Si costituivano in giudizio in data 25/02/25 i convenuti e , CP_1 CP_2 chiedendo, in via preliminare, di accertare ex art. 100 c.p.c. il difetto assoluto d'interesse ad agire dell'attore per mancanza di utilità ex art. 170 c.c. dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale proposta, nonché per originaria e totale incapienza delle sue pretese creditorie e per mancanza di danno;
per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda, e nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e priva di ogni suo necessario presupposto ovvero dell'eventus damni, del consilium fraudis e della dolosa preordinazione, non ravvisabili in concreto nella fattispecie.
La causa a seguito della costituzione dei convenuti, con decreto GI dott.ssa Cargasacchi Sara del
03/03/25, veniva differita all'udienza del 17/09/25 con riferimento alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memori ex art 171 ter cpc;
Con la prima memoria l'attore depositava la sentenza resa dalla Corte d'Appello che confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio e, tenuto conto delle spese legali liquidate a suo favore anche dalla Corte d'Appello, ricalcolava il suo credito nella maggior somma di € 152.630,67;
Entrambe le parti depositavano le memorie sub 2 e 3 ex art 171 ter cpc;
All'udienza del 17/09/25 questo Giudice, nuovo assegnatario a seguito del trasferimento del Giudice precedente, valutato che la causa era di pronta definizione documentale, rinviava per discussione e contestuale decisione all'udienza del 11/11/25 con termine alle parti fino al 31/10/25 per la produzione di note difensive e conclusionali;
All'udienza odierna entrambe le parti hanno discusso riportandosi alle rispettive memorie conclusionali;
Inoltre parte ricorrente osservava che l'eccezione di carenza dell'interesse a ottenere la revocatoria oggetto di causa sulla scorta che “il debito dovrebbe presumersi contratto per bisogni non estranei a quelli della famiglia” formulata da controparte doveva ritenersi tardiva, strumentale e inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta soltanto in fase decisoria e non rilevabile d'ufficio; insisteva inoltre affinchè non venisse tenuto conto ai fini del decidere di tutti i documenti depositati tardivamente rispetto ai termini ex art 171 ter cpc e per la prima volta in memoria conclusionale, chiedendone l'espunzione; Per contro parte convenuta ha ribadito l'eccezione di carenza di interesse ad agire, sostenendo la sua rilevabilità anche d'ufficio per cui l'eccezione di tardività avversaria è da ritenersi infondata.
Il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio, decideva la causa valutando l'accoglimento totale della domanda promossa dall'attore;
L'azione revocatoria è la domanda giudiziale con la quale il creditore intende far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti di disposizione del patrimonio da parte del suo debitore che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale, pregiudicandone le ragioni.
Il pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sussiste anche allorché l'atto dispositivo renda più difficile il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr Cass.
Civ. n. 20813/2004)
Le condizioni per l'accoglimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art 2901 cc sono, oltre alla necessaria titolarità da parte dell'attore di un credito, anche a termine o sottoposto a condizione, per la cui tutela si agisce onde far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo impugnato, l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni) e la consapevolezza da parte del debitore di danneggiare il creditore (c.d. scientia damni), unitamente, per gli atti di disposizione a titolo oneroso, alla consapevolezza anche nel terzo avente causa del pregiudizio che l'atto stesso vada ad arrecare al creditore (c.d. consilium fraudis); Nel caso specifico, la titolarità del credito in capo ad è circostanza documentata e Parte_1 nemmeno contestata: il credito del signor è stato accertato dalla Sentenza del Tribunale di Sondrio Pt_1
e confermato da quella di Appello di Milano (doc. 1 e doc 10 prodotti dall'attore)
Per quanto riguarda il pregiudizio subito, l'attore ha prodotto, oltre alla copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale n. rep. 93.187, n. racc. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. Per_1 di Roma (doc 6 fascicolo parte attrice) e la visura della trascrizione del medesimo atto in data
[...]
15/09/24 (doc 7 parte attrice), la visura immobiliare relativa al debitore (doc 5 CP_1 parte attrice) a prova che vi è stata integrale sottrazione alla garanzia del creditore.
Considerato che nell'art 2901 cc, il legislatore, esprimendosi in termini di “pregiudizio”, ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr Cass Civ n. 6511/2004 e n. 6777/1995) e tenuto conto che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purchè comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr Cass Civ n. 15265/06, n. 12144/99, n. 6676/98 e n. 4578/98 e n 11296/2025), nel caso concreto il creditore ha ampiamente dimostrato la pericolosità dell'atto impugnato.
L'eventus damni è evidente nel fatto che con l'atto di cui è richiesta revocatoria il debitore si è sostanzialmente privato dell'unico cespite immobiliare di cui era proprietario, compromettendo gravemente in danno dell'attore la garanzia patrimoniale ex art 2740 cc;
A fronte della prova documentale offerta dall'attore sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare l'effettiva esistenza di altre residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento delle pretese dell'istante, infatti incombe sul debitore e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr Cass
Civ n. 7104/05, n. 6248/99, n. 6676/98 e n. 3113/97)
I convenuti però non hanno minimamente dimostrato alcunché in tal senso;
In merito alla scientia damni, premesso che la stessa può essere anche desunta da presunzioni (cfr Cass
Civ n. 10052/09, n. 1968/09 e n. 5359/09), occorre senz'altro considerare la tempistica di azione. Dalla narrativa contenuta nella sentenza di primo grado, risulta pacifico che la pretesa creditoria è ampiamente antecedente alla data dell'atto oggetto di revocatoria, in quanto il sig aveva Parte_1 chiesto l'accertamento del suo credito oltre tre anni prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Come per giurisprudenza pacifica, il credito tutelato con l'azione revocatoria (actio pauliana) può essere privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (ex pluribus Cass. 10522/2020) e può essere controverso o litigioso, ovvero comprensivo di una ragione o di una aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale (Cass. 23666/2015, Cass. 1450/2015) e quindi anche solo eventuale
(Cass. 12975/2020 – Cass, sez. III, 28.08.2023 n. 25331). E nel caso di credito sub judice la giurisprudenza è unanime nell'affermare che il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando deve essere valutato con riferimento al momento della sua insorgenza, e non a quello del suo eventuale accertamento giudiziale (così, ex multis, Cass. 11 luglio 2025 n. 19099, Cass. 11121/2020,
Cass. 22161/2019, Trib. Bologna 2091/2025, Trib. Catania 3794/2025)
I convenuti, nulla contestando in merito alla narrativa svolta dall'attore, si sono limitati solo a precisare di essere addivenuti alla stipulazione dell'atto oggetto di revocatoria per ragioni reali unicamente legate alla malattia che ha colpito il debitore e alla sua ideazione “di assicurare meglio e per quanto possibile il soddisfacimento delle esigenze abitative future sue e della moglie”, asserzione che pare a questo
Giudice alquanto fumosa considerato che i coniugi sono entrambi professionisti avvocati in esercizio.
Inoltre la circostanza è smentita dagli ulteriori documenti prodotti da parte attrice che attestano che il coniuge del debitore signora è piena e unica proprietaria della casa di ben 7 vani in CP_2
NT MA (Roma) in cui coniugi sono residenti e convivono (doc. 14-15 parte attrice) e che il debitore, subito dopo la costituzione del fondo patrimoniale, ha posto l'immobile in vendita per un importo di € 225.000,00 (doc. 16-17 parte attrice).
Per quanto riguarda la partecipatio fraudis del terzo, come elemento ulteriore ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, tenuto conto che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente può consistere anche nella sola conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr Cass Civ n. 5359/2009), la sussistenza del vincolo di coniugio tra le parti, l'esercizio congiunto della professione di avvocato, la difesa stenua che il coniuge Avv ha assunto anche nella presente causa sono tutti elementi che certamente CP_2 provano che il terzo fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul coniuge debitore e quindi presume l'ideazione congiunta a sottrarre la garanzia immobiliare alle ragioni del creditore;
Secondo parte convenuta la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe arrecato alcun danno concreto all'attore per il fatto che sul bene in esso conferito vi sarebbero ben tre ipoteche iscritte anteriormente a favore di una banca, di Equitalia Sud e dell'Agenzia delle Entrate, per un valore molto superiore al credito del signor con la conseguenza che il bene oggetto di causa, anche se fosse Pt_1 assoggettato ad esecuzione, non potrebbe soddisfare le ragioni dell'attore.
La produzione documentale dell'attore smentisce ogni circostanza: l'attore ha prodotto le relative visure a carico dell'avv. (doc. 5-8), in particolare una visura ipotecaria alla data del 23 CP_1 dicembre 2024 (doc. 8) dalla quale risulta che in data anteriore all'iscrizione dell'ipoteca del signor Pt_1
(avvenuta il 29 novembre 2024: doc. 8, punto 13) vi era solo un'ipoteca anteriore a quella dell'attore, risultando essere già state cancellate le due ipoteche dell'Agenzia delle Entrate, la prima in data 19 aprile 2018 (doc. 4, punto 6) e la seconda in data 28 luglio 2003 (doc. 4, punto 11); Conformemente la circostanza che l'unica ipoteca gravante sule bene era soltanto quella del 2023 (cfr doc 6 pag. 3, punto
C) risulta dichiarata dagli stessi convenuti anche nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dove si legge “sulle predette unità immobiliari non gravano ipoteche, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, privilegi, oneri e diritti reali e personali che possano limitarne il pieno godimento e la libera disponibilità ad eccezione di ipoteca iscritta presso i RR.II di Roma in data 28 luglio 2023 al n. 14872 di formalità, per complessivi € 45.489,44…omissis….in favore di , Controparte_4 ben nota ai comparenti”); Sempre dalla visura prodotta dall'attore a doc 8 si evidenzia che anche l'ipoteca del 2023 è stata cancellata con annotazione in data 27 febbraio 2024 (doc.8 parte attrice).
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di interesse ad agire, svolta in sede conclusionale da parte convenuta, sulla scorta della valutazione di inutilità dell'azione revocatoria esperita ritenendo che il sig poteva agire esecutivamente sui beni conferiti in fondo patrimoniale essendo il debito contratto per Pt_1 bisogni della famiglia, non è ammissibile in quanto formulata tardivamente e comunque manca la domanda volta a qualificare la natura del debito;
Tardiva è da considerarsi anche la nota di parte convenuta del 16/09/25 e la produzione documentale allegata (doc da 15 a 19 di parte convenuta) per cui l'esame degli stessi è irrilevante in quanto ininfluente ai fini della decisione;
Va pertanto accolta la domanda revocatoria avanzata dall'attore e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n.
93.187, Raccolta n. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. di Roma, trascritto Persona_1 presso l'Ufficio del Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 al numero di registro generale
111741 e di registro particolare 82171, con cui e la moglie hanno CP_1 CP_2 costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà del debitore per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: nel fabbricato sito in Comune di CP_1
Roma, comprensorio convenzionato ”, comparto Z/8°, costituito nel suo insieme dagli edifici CP_3
A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla
Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri 18 e 20 della stessa scala, contraddistinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41,
Via Pietro Tellini n. 36, piano 3; b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n. 1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq.
22, Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1, autorizzandosi sin da ora ex art 2655 cc la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
RR.II. con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate per onorari come da valori riportati in tabella n 2 allegata al DM 144/22 (scaglione di riferimento) in € 11.268,00, di cui € 2552,00 per fase 1, € 1628,00 per fase 2, € 2835,00 per fase 3 (valore dimidiato per istruttoria non complessa), € 4253,00 per fase 4, e considerate le spese documentate pari a € 2.569,60 , devono essere poste a carico dei soccombenti ex art 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda ex art. 2901 cc, dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n. 93.187, Raccolta n. 44.824 Pt_1 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. di Roma, trascritto presso l'Ufficio del Persona_1
Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 al numero di registro generale 111741 e di registro particolare 82171, con cui e la moglie hanno costituito CP_1 CP_2 un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà del debitore per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: nel fabbricato sito in CP_1
Comune di Roma, comprensorio convenzionato “ ”, comparto Z/8°, costituito nel suo CP_3 insieme dagli edifici A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri
18 e 20 della stessa scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41, Via Pietro Tellini n. 36, piano 3;
b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n.
1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 22,
Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio di
Roma 1, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. condanna i convenuti e , in solido tra loro, a rifondere CP_1 CP_2 all'attore le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Parte_1
11.268,00 per onorari, € 2.569,60 per spese, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali e accessori di legge come per legge.
Così deciso in Sondrio 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni
TRIBUNALE DI SONDRIO
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/11/25 ore 9:30 avanti il Giudice dott.ssa Cinzia Zugnoni compaiono per parte attrice l'Avv Mazza Michele Parte_1 per parte convenuta e l'Avv Carrara Maurizio in sostituzione CP_1 CP_2 dell'Avv Luciani Morrone Laura
L'Avv Mazza deduce che i coniugi nelle note conclusive, insinuano che il debito verso il CP_1 signor dovrebbe presumersi contratto per bisogni non estranei a quelli della famiglia e che pertanto Pt_1 il creditore non avrebbe interesse a ottenere la revocatoria oggetto di causa. L'eccezione è tardiva, strumentale e inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta soltanto in fase decisoria. E non è vero che l'estraneità ai bisogni della famiglia possa essere rilevata d'ufficio, per di più in un giudizio di cognizione, dal momento che il relativo, e tutt'altro che semplice, accertamento può compiersi soltanto nel processo esecutivo, e solo a condizione che il debitore sollevi la relativa eccezione di parte nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, come emerge dalla lettura della giurisprudenza formatasi sull'art. 170 c.c.
Una simile eccezione di parte, sollevata in un processo di cognizione, per di più nell'ultimo atto difensivo, è quindi inammissibile, oltre che palesemente strumentale, non decisiva e non definitiva, poiché su di essa non potrebbe formarsi alcun giudicato. Manca una domanda di accertamento in tal senso e con la conseguenza che l'avv. potrebbe tranquillamente sostenere, in sede esecutiva, CP_1
l'esatto contrario di ciò che afferma ora, e non mancherebbe certo di farlo. Se passasse la tesi dell'avv. il signor verrebbe privato del diritto, riconosciutogli dal Codice civile, di tutelare la sua CP_1 Pt_1 garanzia patrimoniale attraverso l'azione revocatoria e verrebbe lasciato in uno stato di indefinita e ingiusta incertezza, che potrebbe essere eliminata solo in sede di esecuzione, ma a prezzo di spese assai consistenti e con il rischio di dover affrontare un giudizio non meno oneroso di opposizione all'esecuzione. È dunque evidente che la costituzione del fondo patrimoniale ha causato al signor Pt_1 per usare le parole della recentissima Cass. 16 settembre 2025, n. 25451, una serie di oneri che si traducono in una maggiore difficoltà e incertezza nel recupero del suo credito e in un consistente aumento delle spese a ciò necessarie e che il signor ha il diritto di eliminare in radice lo stato di Pt_1 difficoltà e di incertezza creato dalla costituzione del fondo patrimoniale attraverso le azioni riconosciutegli a tale scopo dall'ordinamento, come la revocatoria. I coniugi con le note CP_1 conclusive, hanno ancora una volta depositato documenti inammissibili. Si chiede che di essi non venga tenuto conto ai fini del decidere e si osserva che comunque essi non provano nulla, poiché la lettera con cui il supposto legale di chiede il pagamento di un preteso debito ipotecario Parte_2 entro 7 giorni (dopo avere atteso 17 anni!) non prova né l'esistenza di un'ipoteca di né Parte_2 che il credito di cui si parla sia quello garantito dall'ipoteca pretesamente iscritta nel 2008 da Banca
Antonveneta. Tali circostanze sono allo stato tutte indimostrate. In particolare, è indimostrata l'ipoteca
2008, di cui non sussiste traccia nei documenti agli atti (doc. 8). Non risulta infine dimostrato il credito pretesamente garantito dall'ipoteca di Equitalia del 2013, credito che è stato pagato, per le ragioni già esposte nei precedenti atti, e che sarebbe comunque ampiamente prescritto. Ove poi non fosse prescritto, al pari di quello di sarebbe stato onere dell'avv. che non lo ha fatto, Parte_2 CP_1 dimostrare il contrario. Si riporta a tutti i propri atti e insiste pertanto nell'accoglimento della richiesta revocatoria con il favore di spese e onorari;
Ribadisce ulteriormente come in nota già trasmessa in via telematica 16/09/25, affinchè il Giudice disponga l'espunzione delle note dell'Avv trasmesse CP_2 in data 16/09/25, in quanto trattasi di vera e propria memoria e quindi inammissibile, chiede anche l'espunzione dei documenti ad essa allegati in quanto depositati fuori termine;
L'Avv Carrara ribadisce la inutilità dell'azione revocatoria esperita potendo il sig agire Pt_1 esecutivamente sui beni conferiti in fondo patrimoniale, nell'azione esperita vi è quindi una carenza di interesse ad agire che è rilevabile d'ufficio per cui l'eccezione di tardività avversaria è infondata.
Ribadisce che l'Avv è antistataria e si riporta agli atti;
CP_2
Il GI, dato atto, previo ritiro in camera di consiglio, dispone come da allegata sentenza ex art 281 sexies cpc di cui legge in udienza il dispositivo;
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 923/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZA MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sondrio Via Trieste 20/B
= attore =
CONTRO
(C.F. ) e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv elettivamente domiciliato in Frascati (RM) Via Cairoli, CP_2
8,
= convenuti =
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 12/12/24, ritualmente notificato, l'attore , rappresentato Parte_1 come in epigrafe, conveniva, dinanzi a questo Tribunale, i coniugi e CP_1 CP_2
al fine di sentir dichiarare, previo accertamento della propria qualità di creditore, l'inefficacia,
[...] nei suoi confronti, e quindi revocare, ai sensi degli artt. 2901 e seguenti c.c, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n. 93.187, Raccolta n. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr.
di Roma, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 Persona_1 al numero di registro generale 111741 e di registro particolare 82171, con cui e la CP_1 moglie hanno costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni CP_2 immobili di proprietà del debitore : per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: CP_1 nel fabbricato sito in Comune di Roma, comprensorio convenzionato “ ”, comparto Z/8°, CP_3 costituito nel suo insieme dagli edifici A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri 18 e
20 della stessa scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41, Via Pietro Tellini n. 36, piano 3; b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n. 1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 22, Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1.
Si costituivano in giudizio in data 25/02/25 i convenuti e , CP_1 CP_2 chiedendo, in via preliminare, di accertare ex art. 100 c.p.c. il difetto assoluto d'interesse ad agire dell'attore per mancanza di utilità ex art. 170 c.c. dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale proposta, nonché per originaria e totale incapienza delle sue pretese creditorie e per mancanza di danno;
per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda, e nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e priva di ogni suo necessario presupposto ovvero dell'eventus damni, del consilium fraudis e della dolosa preordinazione, non ravvisabili in concreto nella fattispecie.
La causa a seguito della costituzione dei convenuti, con decreto GI dott.ssa Cargasacchi Sara del
03/03/25, veniva differita all'udienza del 17/09/25 con riferimento alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memori ex art 171 ter cpc;
Con la prima memoria l'attore depositava la sentenza resa dalla Corte d'Appello che confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio e, tenuto conto delle spese legali liquidate a suo favore anche dalla Corte d'Appello, ricalcolava il suo credito nella maggior somma di € 152.630,67;
Entrambe le parti depositavano le memorie sub 2 e 3 ex art 171 ter cpc;
All'udienza del 17/09/25 questo Giudice, nuovo assegnatario a seguito del trasferimento del Giudice precedente, valutato che la causa era di pronta definizione documentale, rinviava per discussione e contestuale decisione all'udienza del 11/11/25 con termine alle parti fino al 31/10/25 per la produzione di note difensive e conclusionali;
All'udienza odierna entrambe le parti hanno discusso riportandosi alle rispettive memorie conclusionali;
Inoltre parte ricorrente osservava che l'eccezione di carenza dell'interesse a ottenere la revocatoria oggetto di causa sulla scorta che “il debito dovrebbe presumersi contratto per bisogni non estranei a quelli della famiglia” formulata da controparte doveva ritenersi tardiva, strumentale e inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta soltanto in fase decisoria e non rilevabile d'ufficio; insisteva inoltre affinchè non venisse tenuto conto ai fini del decidere di tutti i documenti depositati tardivamente rispetto ai termini ex art 171 ter cpc e per la prima volta in memoria conclusionale, chiedendone l'espunzione; Per contro parte convenuta ha ribadito l'eccezione di carenza di interesse ad agire, sostenendo la sua rilevabilità anche d'ufficio per cui l'eccezione di tardività avversaria è da ritenersi infondata.
Il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio, decideva la causa valutando l'accoglimento totale della domanda promossa dall'attore;
L'azione revocatoria è la domanda giudiziale con la quale il creditore intende far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti di disposizione del patrimonio da parte del suo debitore che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale, pregiudicandone le ragioni.
Il pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sussiste anche allorché l'atto dispositivo renda più difficile il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr Cass.
Civ. n. 20813/2004)
Le condizioni per l'accoglimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art 2901 cc sono, oltre alla necessaria titolarità da parte dell'attore di un credito, anche a termine o sottoposto a condizione, per la cui tutela si agisce onde far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo impugnato, l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni) e la consapevolezza da parte del debitore di danneggiare il creditore (c.d. scientia damni), unitamente, per gli atti di disposizione a titolo oneroso, alla consapevolezza anche nel terzo avente causa del pregiudizio che l'atto stesso vada ad arrecare al creditore (c.d. consilium fraudis); Nel caso specifico, la titolarità del credito in capo ad è circostanza documentata e Parte_1 nemmeno contestata: il credito del signor è stato accertato dalla Sentenza del Tribunale di Sondrio Pt_1
e confermato da quella di Appello di Milano (doc. 1 e doc 10 prodotti dall'attore)
Per quanto riguarda il pregiudizio subito, l'attore ha prodotto, oltre alla copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale n. rep. 93.187, n. racc. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. Per_1 di Roma (doc 6 fascicolo parte attrice) e la visura della trascrizione del medesimo atto in data
[...]
15/09/24 (doc 7 parte attrice), la visura immobiliare relativa al debitore (doc 5 CP_1 parte attrice) a prova che vi è stata integrale sottrazione alla garanzia del creditore.
Considerato che nell'art 2901 cc, il legislatore, esprimendosi in termini di “pregiudizio”, ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr Cass Civ n. 6511/2004 e n. 6777/1995) e tenuto conto che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purchè comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr Cass Civ n. 15265/06, n. 12144/99, n. 6676/98 e n. 4578/98 e n 11296/2025), nel caso concreto il creditore ha ampiamente dimostrato la pericolosità dell'atto impugnato.
L'eventus damni è evidente nel fatto che con l'atto di cui è richiesta revocatoria il debitore si è sostanzialmente privato dell'unico cespite immobiliare di cui era proprietario, compromettendo gravemente in danno dell'attore la garanzia patrimoniale ex art 2740 cc;
A fronte della prova documentale offerta dall'attore sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare l'effettiva esistenza di altre residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento delle pretese dell'istante, infatti incombe sul debitore e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr Cass
Civ n. 7104/05, n. 6248/99, n. 6676/98 e n. 3113/97)
I convenuti però non hanno minimamente dimostrato alcunché in tal senso;
In merito alla scientia damni, premesso che la stessa può essere anche desunta da presunzioni (cfr Cass
Civ n. 10052/09, n. 1968/09 e n. 5359/09), occorre senz'altro considerare la tempistica di azione. Dalla narrativa contenuta nella sentenza di primo grado, risulta pacifico che la pretesa creditoria è ampiamente antecedente alla data dell'atto oggetto di revocatoria, in quanto il sig aveva Parte_1 chiesto l'accertamento del suo credito oltre tre anni prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Come per giurisprudenza pacifica, il credito tutelato con l'azione revocatoria (actio pauliana) può essere privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (ex pluribus Cass. 10522/2020) e può essere controverso o litigioso, ovvero comprensivo di una ragione o di una aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale (Cass. 23666/2015, Cass. 1450/2015) e quindi anche solo eventuale
(Cass. 12975/2020 – Cass, sez. III, 28.08.2023 n. 25331). E nel caso di credito sub judice la giurisprudenza è unanime nell'affermare che il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando deve essere valutato con riferimento al momento della sua insorgenza, e non a quello del suo eventuale accertamento giudiziale (così, ex multis, Cass. 11 luglio 2025 n. 19099, Cass. 11121/2020,
Cass. 22161/2019, Trib. Bologna 2091/2025, Trib. Catania 3794/2025)
I convenuti, nulla contestando in merito alla narrativa svolta dall'attore, si sono limitati solo a precisare di essere addivenuti alla stipulazione dell'atto oggetto di revocatoria per ragioni reali unicamente legate alla malattia che ha colpito il debitore e alla sua ideazione “di assicurare meglio e per quanto possibile il soddisfacimento delle esigenze abitative future sue e della moglie”, asserzione che pare a questo
Giudice alquanto fumosa considerato che i coniugi sono entrambi professionisti avvocati in esercizio.
Inoltre la circostanza è smentita dagli ulteriori documenti prodotti da parte attrice che attestano che il coniuge del debitore signora è piena e unica proprietaria della casa di ben 7 vani in CP_2
NT MA (Roma) in cui coniugi sono residenti e convivono (doc. 14-15 parte attrice) e che il debitore, subito dopo la costituzione del fondo patrimoniale, ha posto l'immobile in vendita per un importo di € 225.000,00 (doc. 16-17 parte attrice).
Per quanto riguarda la partecipatio fraudis del terzo, come elemento ulteriore ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, tenuto conto che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente può consistere anche nella sola conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr Cass Civ n. 5359/2009), la sussistenza del vincolo di coniugio tra le parti, l'esercizio congiunto della professione di avvocato, la difesa stenua che il coniuge Avv ha assunto anche nella presente causa sono tutti elementi che certamente CP_2 provano che il terzo fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul coniuge debitore e quindi presume l'ideazione congiunta a sottrarre la garanzia immobiliare alle ragioni del creditore;
Secondo parte convenuta la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe arrecato alcun danno concreto all'attore per il fatto che sul bene in esso conferito vi sarebbero ben tre ipoteche iscritte anteriormente a favore di una banca, di Equitalia Sud e dell'Agenzia delle Entrate, per un valore molto superiore al credito del signor con la conseguenza che il bene oggetto di causa, anche se fosse Pt_1 assoggettato ad esecuzione, non potrebbe soddisfare le ragioni dell'attore.
La produzione documentale dell'attore smentisce ogni circostanza: l'attore ha prodotto le relative visure a carico dell'avv. (doc. 5-8), in particolare una visura ipotecaria alla data del 23 CP_1 dicembre 2024 (doc. 8) dalla quale risulta che in data anteriore all'iscrizione dell'ipoteca del signor Pt_1
(avvenuta il 29 novembre 2024: doc. 8, punto 13) vi era solo un'ipoteca anteriore a quella dell'attore, risultando essere già state cancellate le due ipoteche dell'Agenzia delle Entrate, la prima in data 19 aprile 2018 (doc. 4, punto 6) e la seconda in data 28 luglio 2003 (doc. 4, punto 11); Conformemente la circostanza che l'unica ipoteca gravante sule bene era soltanto quella del 2023 (cfr doc 6 pag. 3, punto
C) risulta dichiarata dagli stessi convenuti anche nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dove si legge “sulle predette unità immobiliari non gravano ipoteche, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, privilegi, oneri e diritti reali e personali che possano limitarne il pieno godimento e la libera disponibilità ad eccezione di ipoteca iscritta presso i RR.II di Roma in data 28 luglio 2023 al n. 14872 di formalità, per complessivi € 45.489,44…omissis….in favore di , Controparte_4 ben nota ai comparenti”); Sempre dalla visura prodotta dall'attore a doc 8 si evidenzia che anche l'ipoteca del 2023 è stata cancellata con annotazione in data 27 febbraio 2024 (doc.8 parte attrice).
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di interesse ad agire, svolta in sede conclusionale da parte convenuta, sulla scorta della valutazione di inutilità dell'azione revocatoria esperita ritenendo che il sig poteva agire esecutivamente sui beni conferiti in fondo patrimoniale essendo il debito contratto per Pt_1 bisogni della famiglia, non è ammissibile in quanto formulata tardivamente e comunque manca la domanda volta a qualificare la natura del debito;
Tardiva è da considerarsi anche la nota di parte convenuta del 16/09/25 e la produzione documentale allegata (doc da 15 a 19 di parte convenuta) per cui l'esame degli stessi è irrilevante in quanto ininfluente ai fini della decisione;
Va pertanto accolta la domanda revocatoria avanzata dall'attore e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n.
93.187, Raccolta n. 44.824 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. di Roma, trascritto Persona_1 presso l'Ufficio del Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 al numero di registro generale
111741 e di registro particolare 82171, con cui e la moglie hanno CP_1 CP_2 costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà del debitore per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: nel fabbricato sito in Comune di CP_1
Roma, comprensorio convenzionato ”, comparto Z/8°, costituito nel suo insieme dagli edifici CP_3
A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla
Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri 18 e 20 della stessa scala, contraddistinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41,
Via Pietro Tellini n. 36, piano 3; b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n. 1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq.
22, Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1, autorizzandosi sin da ora ex art 2655 cc la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
RR.II. con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate per onorari come da valori riportati in tabella n 2 allegata al DM 144/22 (scaglione di riferimento) in € 11.268,00, di cui € 2552,00 per fase 1, € 1628,00 per fase 2, € 2835,00 per fase 3 (valore dimidiato per istruttoria non complessa), € 4253,00 per fase 4, e considerate le spese documentate pari a € 2.569,60 , devono essere poste a carico dei soccombenti ex art 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda ex art. 2901 cc, dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Repertorio n. 93.187, Raccolta n. 44.824 Pt_1 in data 12 settembre 2023 a rogito dr. di Roma, trascritto presso l'Ufficio del Persona_1
Territorio di Roma 1 in data 15 settembre 2023 al numero di registro generale 111741 e di registro particolare 82171, con cui e la moglie hanno costituito CP_1 CP_2 un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà del debitore per la piena e intera proprietà: in Comune di Roma: nel fabbricato sito in CP_1
Comune di Roma, comprensorio convenzionato “ ”, comparto Z/8°, costituito nel suo CP_3 insieme dagli edifici A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, edificio denominato con la lettera C1, avente accesso pedonale dalla Via Piero Tellini n. 38 e precisamente: a) appartamento sito al piano terzo della scala B, distinto con il numero interno 19, confinante con appartamenti numeri
18 e 20 della stessa scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F. 137, particella n. 1758, sub 48, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 49, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 41, Via Pietro Tellini n. 36, piano 3;
b) box auto sito al piano autorimesse, distinto con il n. 2, confinante con box n. 1 e 3, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: F.137, particella n.
1758, sub 60, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 22,
Via Pietro Tellini 38, interno 2, piano S1
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio di
Roma 1, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. condanna i convenuti e , in solido tra loro, a rifondere CP_1 CP_2 all'attore le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Parte_1
11.268,00 per onorari, € 2.569,60 per spese, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali e accessori di legge come per legge.
Così deciso in Sondrio 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni