Articolo 1 della Legge 19 maggio 1954, n. 274
Articolo 2
Versione
29 giugno 1954
Art. 1.
La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti e' assunta dallo Stato nel limite di lire 150.000.000.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954