Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12307/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12307/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Carla e Parte_1 dell'avvocato ROSSETTO Massimo
e
, con il patrocinio dell'avvocato Nardacchione Rosa Carla e dell'avvocato Rossetto CP_1
Massimo
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La responsabilità genitoriale di resta condivisa tra entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
fermo ogni altro diverso e migliore accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della FI, il padre terrà con sé : un fine settimana ogni quindici Per_1 pagina 1 di 4
due pomeriggi infrasettimanali – già individuati nel mercoledì e giovedì – entrambi con pernotto e rientro a scuola la mattina a cura del padre, quando il fine settimana sarà di competenza materna, un giorno infrasettimanale già individuato nel mercoledì con pernotto quando il fine settimana sarà di competenza paterna;
il padre si rende disponibile sin d'ora a riprendere da scuola almeno un ulteriore pomeriggio rispetto a quelli già di sua Per_1
competenza; quindici giorni (anche non continuativi) durante il periodo estivo, con impegno per i genitori di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie (alternandosi annualmente i periodi compresi fra il 24/12 – 30/12 ed il
31/12 – 06/01); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternandosi annualmente il periodo comprendente il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta) o, se d'accordo tra i ricorrenti, l'intero periodo ad anni alterni;
ogni altro periodo per festività civili e religiose sarà in alternanza annuale;
2. La casa familiare sita in Camposampiero in via Guido de Rossignoli n. 42/E resta assegnata in godimento alla NO , avendo già il signor individuato altra sistemazione;
CP_1 Parte_1
3. Il signor corrisponderà alla NO la somma di €. 150,00= Parte_1 CP_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento della FI . Tale somma verrà corrisposta Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO
e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da ottobre 2025; CP_1
4. I genitori contribuiranno paritariamente alle spese straordinarie inerenti alla FI, nei termini e con le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui interamente richiamato, inserendo nell'elencazione da suddividere anche le spese della mensa e del vestiario, con comunicazioni tempestive da effettuarsi a mezzo email;
5. I ricorrenti concordano sin d'ora che l'assegno unico verrà attribuito interamente alla madre NO , esprimendo fin da ora il sig. il proprio assenso affinché CP_1 Parte_1
l'Ente preposto proceda con il versamento diretto alla NO;
CP_1
6. Resta inteso tra le parti che continueranno a provvedere paritariamente al pagamento del mutuo acceso sull'immobile sito in Camposampiero (PD) in via Guido de Rossignoli n. 42/E sino a completa estinzione”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi degli artt.473 bis. 47 e 51 c.p.c, depositato in data 25.10.2024,
[...]
e chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1
genitoriale e del mantenimento della FI minore alle condizioni riportate in epigrafe, allegando Per_1
che:
- tra i ricorrenti era intercorsa una relazione more uxorio, dalla quale in data 21.12.2016 era nata Per_1
- venuto meno il rapporto affettivo, le parti avevano deciso di interrompere la convivenza;
- lavora come impiegata e negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito un reddito CP_1 rispettivamente di € 18.332,00, € 20.744,00 e € 24.793,00;
- lavora presso un istituto di credito e negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito Parte_1
un reddito rispettivamente di € 40.042,00, € 54.942,00 e € 42.839,00.
Con note depositate per l'udienza del 3.12.2024 i ricorrenti hanno confermato le condizioni riportate in epigrafe.
Tali condizioni, concordate tra i genitori, sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della FI minore e pertanto va preso atto delle stesse con riguardo ai punti da 1 a 4 delle rassegnate conclusioni.
Quanto alle condizioni di cui ai punti 5 e 6, le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis.
51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto chiarito in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4