TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.414/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa AN RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra i coniugi:
(C.F.: ), nato ad Parte_1 C.F._1
NO RP (AV), il 26/07/1976 e residente in [...], Centro
Pianello n. 61, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Blasi,
GN ST (C.F.: ), nata a [...] C.F._2
(PU), il 26/12/1974 ed ivi residente in [...]n. 85/A, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Fagioli, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a Cagli il 25.6.2005.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...], Persona_1
l'11/10/2010). pagina 1 di 3 In data 01/12/2020 è stata pronunciata dal Tribunale di Urbino la sentenza n.253/2020 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato il 15.9.2025 i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti e dai documenti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione pronunciata da questo Tribunale in data
1.12.2020 e che tra essi non è intervenuta riconciliazione. Pertanto deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative al figlio non siano in contrasto con gli interessi del minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta depositate il 12.12.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Urbino, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
AN RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa AN RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra i coniugi:
(C.F.: ), nato ad Parte_1 C.F._1
NO RP (AV), il 26/07/1976 e residente in [...], Centro
Pianello n. 61, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Blasi,
GN ST (C.F.: ), nata a [...] C.F._2
(PU), il 26/12/1974 ed ivi residente in [...]n. 85/A, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Fagioli, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a Cagli il 25.6.2005.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...], Persona_1
l'11/10/2010). pagina 1 di 3 In data 01/12/2020 è stata pronunciata dal Tribunale di Urbino la sentenza n.253/2020 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato il 15.9.2025 i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti e dai documenti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione pronunciata da questo Tribunale in data
1.12.2020 e che tra essi non è intervenuta riconciliazione. Pertanto deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative al figlio non siano in contrasto con gli interessi del minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta depositate il 12.12.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Urbino, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
AN RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3