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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro
I sezione civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 718/2023 RGAC vertente tra
, c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, c.f. , e Controparte_1 P.IVA_1
Parte_2
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore rappresentate e difese, congiuntamente e Parte_3
1 disgiuntamente, dagli avvocati prof. Paolo Falzea, prof. Andrea Lollo,
Gerardo Carvelli e RA Gigliotti, ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale Falzea Lollo in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49. appellanti e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avvocato Fabrizio Costarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soverato (Cz), alla via G. Bruno n.11 appellato
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “1.= Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, riformare sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, n.
610/2023, emessa inter partes in data 8 marzo 2023, nel giudizio RGAC
3164/2020, depositata in data 17 marzo 2023 e notificata in data 20 marzo
2023. 2.= In conseguenza di quanto sopra: 2.1.= In via del tutto preliminare: 2.1.1.= Accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione specializzata Imprese in favore della sezione ordinaria del Tribunale di
Catanzaro, rimettendo, per l'effetto, le parti del giudizio dinanzi a tale sezione. 2.1.2.= Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio nei confronti dei soci delle società convenute (sig.ri , , avv. Parte_3 Controparte_3
RA Gigliotti), per l'effetto, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale
2 di primo grado o, in subordine, ordinando l'integrazione del contraddittorio in appello. 2.2.= Nel merito: 2.2.1.= In via pregiudiziale:
2.2.1.1.= Accertare e dichiarare la litispendenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro - RGAC 2976/2019
–, dichiarando, per l'effetto, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 39 c.p.c. della domanda di primo grado. 2.2.1.2.= Accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda attorea per i motivi di cui ai punti 4, 5, 6 e
9 del presente atto, in quanto assunta in violazione dell'art. 253 c.c. in combinato disposto con gli artt. 243 bis ss., 250 ss., 678, 533 ss. c.c. e 670 ss. cpc, nonché in violazione dell'art. 2901 c.c. 2.2.2.= Nel merito 2.2.2.1.=
Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2.2.2.2.= In subordine, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 8 e 10 del presente atto, limitare la declaratoria di inefficacia ai soli atti di conferimento effettuati dalla sig.ra nell' Parte_1 [...]
. 3.= In conseguenza di quanto Parte_2
sopra, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Catanzaro e/o comunque all'attore di cancellare la trascrizione del presente atto di citazione. 4.= Condannare controparte alla refusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria in misura pari al doppio delle spese di lite”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi”.
In fatto e diritto.
3 Con atto di citazione del 27.11.2020 adiva il tribunale di Controparte_2
Catanzaro affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., venisse disposta la revocatoria dei due atti notarili del 31.12.2019 con cui erano state costituite le seguenti società: la Controparte_1
, con capitale sociale sottoscritto da (5%)
[...] Parte_1
e i suoi figli (47,50%) e (47,50); la Parte_3 Controparte_3
3, il cui capitale Controparte_1
sociale era stato sottoscritto oltre che da (5%) e i suoi Parte_1
figli (37,50%) e (37,50%) anche Parte_3 Controparte_3
dall'avvocato RA Gigliotti (20%).
La signora aveva conferito, nelle società, alcuni beni Parte_1
immobili siti nei comuni di Taverna e di Catanzaro, a lei pervenuti in qualità di erede universale - giusto testamento pubblicato il 05.01.2005 - di
(con cui aveva intrattenuto una relazione affettiva _1
protrattasi fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 28.10.2004).
asseriva di avere appreso dalla madre, in punto di morte, Controparte_2
di essere figlio naturale di tale circostanza veniva _1
confermata a mezzo esami clinici che avevano accertato che egli non era figlio biologico di e che invece aveva, con una probabilità Persona_2
del 99%, un rapporto di parentela con la sorella e il nipote di Per_1
In virtù di ciò, esperiva azione di disconoscimento della
[...]
paternità contro e di riconoscimento di paternità, con Persona_2
contestuale azione di petizione ereditaria.
In epoca successiva all'avvio delle menzionate azioni giudiziarie, Parte_1
procedeva, unitamente ai signori
[...] Parte_3 Pt_3
4 e Gigliotti RA, alla costituzione delle citate società e a CP_3
conferire in esse alcuni dei beni ereditati appunto da _1
, sul presupposto di essere titolare di una aspettativa di Controparte_2
credito per come sopra esposto e per il fatto che avesse Parte_1
compiuto gli atti patrimoniali di cui sopra al fine di pregiudicare le sue ragioni di creditore, esperiva l'azione revocatoria per cui è causa.
Si costituivano in giudizio , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante della e Controparte_1
la , contestando la domanda di Parte_2
controparte. Eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese in favore della sezione ordinaria del tribunale di Catanzaro, essendo le partecipazioni sociali oggetto meramente accidentale dell'azione ex art. 2901 c.c. né incidendo l'azione sui diritti sociali. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda per assenza del requisito soggettivo, del consilium fraudis e della scientia damni. Chiedevano, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione e che, conseguentemente, fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della stessa.
Con sentenza n. 435/23, pubblicata il 17.03.23, il tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, con condanna al pagamento delle spese.
In particolare, il giudice di primo grado disattendeva l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese e accertava l'esistenza, in capo a , di un'aspettativa di credito e, Controparte_2
5 dunque, il possesso del requisito per agire ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Nel merito, verificava che gli atti notarili erano stati stipulati successivamente all'azione di riconoscimento della paternità e contestuale petitoria ereditaria proposta da e che, dunque, fosse a Controparte_2 Parte_1
conoscenza del pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni del creditore;
quanto agli altri soci, segnalava che erano emersi indizi precisi gravi e concordanti circa la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, avendo alcuni di essi rapporti di parentela con Parte_1
mentre Gigliotti RA era suo difensore nella causa di
[...]
riconoscimento di paternità.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del 19.04.2023, proponevano appello , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , nonché la Controparte_1 [...]
3, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Parte_3
Con un primo motivo deducevano l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado disatteso l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese;
lamentavano gli appellanti che l'oggetto della controversia non avesse alcun legame diretto con i rapporti societari o con le partecipazioni sociali e conseguentemente la causa doveva essere rimessa dinnanzi all'ufficio giudiziario competente.
Con il secondo motivo di impugnazione prospettavano la violazione dell'art. 39 c.p.c., per non avere la sentenza di primo grado dichiarato l'inammissibilità della domanda per essere pendente, dinnanzi il tribunale di Catanzaro, altro identico giudizio RGAC 2976/19; secondo gli appellanti,
6 benché le due azioni fossero state qualificate in modo diverso – azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.p.c la prima e di revocazione ex art. 2901 cc la seconda – in realtà, in entrambe le cause, agiva per il Controparte_2
recupero dei beni ereditari.
Con il terzo motivo di impugnazione eccepivano la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
in particolare, il giudizio di primo grado si era svolto nei confronti di e delle due Parte_1
società e, tuttavia, la dichiarazione di inefficacia degli atti impugnati era idonea a provocare un pregiudizio in capo ai soci, che dunque avrebbero dovuto essere considerati litisconsorti necessari.
Con un quarto motivo di impugnazione segnalavano l'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 253 c.c. esperita in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'azione proposta da sarebbe Controparte_2
stata inammissibile poiché si fondava sullo status di figlio naturale di che però era incompatibile, secondo quanto disposto _1
dall'art. 253 c.c., con l'attuale status di figlio di . Pertanto, Persona_2
non avrebbe potuto esperire l'azione proposta prima che Controparte_2
fosse passata in giudicato la sentenza relativa all'azione di disconoscimento di paternità.
Con un quinto motivo denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la qualità di creditore in capo all'attore benché non fosse stata verificata la fondatezza dell'azione di riconoscimento di paternità, quale figlio del defunto _1
Con un sesto motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in
7 cui aveva omesso di considerare inammissibile l'azione proposta in quanto espressamente finalizzata alla “restituzione di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario da parte dei possessori sine titulo e/o con titolo invalido” e, quindi, tendente ad un risultato non contemplato dall'art. 2901
C.C..
Con un settimo motivo prospettavano l'errore della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti e dimostrati la scientia fraudis del debitore, la partecipatio fraudis del terzo acquirente e l'eventus damni senza, peraltro, considerare che l'azione ex art. 533 C.C. già esperita avrebbe, comunque, consentito il recupero dei beni.
Con un ottavo motivo censuravano la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'inefficacia degli atti di conferimento in azienda di alcuni beni personali della signora , diversi da quelli ricevuti in eredità dal Parte_1
defunto signor Per_1
Con un nono motivo di impugnazione evidenziavano l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata omessa la verifica dell'inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto di costituzione delle società
[...]
e Controparte_1 Parte_2
3, in relazione ai conferimenti effettuati dalla signora .
[...] Parte_1
Con un decimo motivo deducevano il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con comparsa depositata il 20.05.2023 si costituiva in giudizio CP_2
che contestava le censure degli appellanti.
[...]
Alla prima udienza di trattazione del 25.09.2023 la causa veniva rinviata
8 all'udienza del 27.01.25 e, successivamente, al 10.02.25, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza pubblicata il 17.02.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
I primi quattro motivi di impugnazione proposti da , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, e dalla ,
[...] Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con Parte_3
l'atto di citazione del 19.04.2023, non possono essere accolti.
Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale adito è agevole rilevare che la giurisprudenza di legittimità, con sentenza a ss.uu. n. 19882/2019, ha chiarito che “Il rapporto tra sezione ordinaria
e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario”.
Con attenzione alla dedotta violazione del disposto dell'art. 39 c.p.c. occorre osservare che l'azione proposta dinanzi il tribunale di Catanzaro dal signor
, iscritta con il numero di ruolo generale 2976/2019, ha Controparte_2
come oggetto il riconoscimento della qualità di figlio naturale del signor ed il riconoscimento della qualità di erede avente _1
diritto alla restituzione dei beni ereditari mentre l'azione proposta con l'atto di citazione notificato il 28.7.2020 ha come oggetto la revocatoria ex art. 9 2901 C.C. degli atti notarili rogati dal dott. in data 31.12.2019, rep. Per_3
n. 9654 – racc. n. 7193 e rep. n. 9655 – racc. n. 7194. Non vi è dubbio, pertanto, che le due azioni, pur essendo finalizzate al conseguimento dei diritti di proprietà sui beni del defunto abbiano una causa petendi Per_1
ed un petitum differenti e non risentono dei profili di litispendenza o di continenza.
Anche la ipotizzata violazione del contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei soci della Controparte_1 Controparte_1
2 e della risulta priva
[...] Parte_2
di fondamento in quanto la domanda formulata dall'attore può portare ad una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore e non alla nullità degli stessi, per cui la pronuncia richiesta non sarebbe in grado di coinvolgere direttamente gli interessi dei terzi (siano essi anche soci della società acquirente).
Mentre la deduzione attinente all'inammissibilità della domanda in quanto fondata “sullo status di figlio naturale di che però _1
era incompatibile, secondo quanto disposto dall'art. 253 c.c., con l'attuale status di figlio di ” non considera che il tribunale ha basato Persona_2
la decisione sul presupposto che l'attore fosse titolare di “un'aspettativa di credito” e non su una posizione soggettiva di creditore, già cristallizzata.
Per quel che riguarda i motivi di merito appare opportuno esaminare, prima delle altre, la censura proposta con riferimento al dedotto errore della decisione nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti e provati la scientia fraudis del debitore, la partecipatio fraudis del terzo acquirente e l'eventus damni.
10 Sul punto, il tribunale, dopo aver indicato gli atti del 31.12.2019 con cui la signora aveva disposto “dei beni facenti parte dell'asse ereditario Parte_1
con la costituzione delle società Azienda Agricola Calabrese 2 s.r.l. ed
Azienda Agricola Calabrese 3 s.r.l.”, ha affermato che “trattandosi di atto successivo (rectius atti successivi) al sorgere dell'aspettativa di credito è sufficiente ai sensi del comma 1 dell'art. 2901 C.C. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto (gli atti) arrecava alle ragioni del creditore e non anche che il medesimo abbia agito con dolo ed il creditore ne era a conoscenza, avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione dell'azionato giudizio di petizione ereditaria………In ogni caso, trattandosi di atto (atti) a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere dell'aspettativa di credito, al pari di quanto già detto per il debitore non è necessario che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione, ma è sufficiente che fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del titolare dell'aspettativa di credito. Senonché sussistono nel caso di specie indizi gravi precisi e concordanti che tale consapevolezza sussistesse in capo ai soci delle costituende società, essendo e Parte_3 CP_3
figli della e Gigliotti RA difensore della
[...] Parte_1
nel giudizio di riconoscimento giudiziale della paternità azionato Parte_1
dall'attore”.
La decisione del primo giudice non è conforme al recente orientamento delle sezioni unite della corte di cassazione.
L'aspettativa di un credito derivante dall'azione per il riconoscimento dello status di figlio naturale del signor e per la petizione _1
dell'eredità di quest'ultimo può, in vero, fornire all'attore i termini della
11 posizione soggettiva da far valere nel presente giudizio e caratterizzare l'interesse che lo porta ad agire e, tuttavia, nell'ipotesi in cui gli atti di disposizione del patrimonio del debitore siano, come nel caso di specie, a titolo oneroso e precedenti al sorgere del credito di cui si invoca tutela (il dato è riconosciuto nella parte non censurata della decisione oggetto di gravame) non è revocabile in dubbio che il soggetto che percorre la strada della revocatoria ordinaria non possa limitarsi a dimostrare che il debitore avesse la generica consapevolezza di nuocere, con il proprio comportamento, alle ragioni del creditore, ma deve dimostrare che “l'atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (Cass. ss.uu. n. 1898/2025).
Occorre, infatti, rilevare che l'art. 2901 C.C. prevede che il creditore possa chiedere “che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
12 partecipe della dolosa preordinazione”. L'espressione riportata al punto 2 del predetto articolo “implica una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nell'aggiunta dell'aggettivo «dolosa», che allude al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell'azione, indirizzata ad impedire od ostacolare
l'azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito;
tale finalizzazione è del tutto assente nella prima espressione, che fa invece riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l'atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso”. E, l'utilizzazione di due espressioni aventi un significato completamente differente nell'ambito della medesima disposizione appare tutt'altro che casuale ed è coerente con la natura eccezionale che l'azione revocatoria viene ad assumere nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito: “in quanto avente la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell'insorgenza dell'obbligazione, essa costituisce una deroga al principio generale, sancito dall'art. 2740, primo comma, cod. civ., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento «con tutti i suoi beni presenti e futuri», cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta
l'obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare” (Cass. ss. uu. n. 1898/2025).
13 Orbene, nel caso in esame, la dimostrazione della sussistenza dei profili del dolo specifico del debitore nonché della partecipazione delle s.r.l., che hanno ricevuto i beni, al comportamento doloso del primo si basa, esclusivamente, su un ragionamento logico-deduttivo per cui, la consapevolezza del “pregiudizio arrecato alle ragioni del titolare dell'aspettativa di credito” è resa evidente dal fatto che i soci delle costituende società, e sono figli della Parte_3 Controparte_3
signora mentre il socio Gigliotti RA, è difensore di Parte_1
quest'ultima nel giudizio di riconoscimento della paternità del Tale CP_2
ragionamento, tuttavia, non è confortato da alcun elemento oggettivo di riscontro e, di per se, risulta incompleto e non incontrovertibile;
segue, infatti, il percorso – i soci, per la loro posizione soggettiva, non potevano non sapere quali fossero gli intenti della signora e, di conseguenza Parte_1
erano suoi complici- senza valutare che, in atti, non vi è alcuna prova del dolo specifico della conferente i beni e che le attribuzioni patrimoniali effettuate possono avere altre motivazioni, oltre quella anzidetta, altrettanto valide;
trascura, inoltre, di considerare che l'azione di petizione di eredità avviata dal se fondata, sarebbe in grado di ricostituire l'asse CP_2
ereditario in tutto o in parte disperso, rendendo vana, per quanto qui interessa, la ipotizzata condotta fraudolenta delle convenute (appellanti).
L'accoglimento del settimo motivo di impugnazione determina la riforma della sentenza del tribunale, con rigetto della domanda introduttiva del giudizio, e comporta l'assorbimento degli altri motivi di merito.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna della parte appellata ex art. 96, I comma, c.p.c., attesa la mancanza di dolo nel comportamento
14 della parte attrice.
Alla decisione favorevole agli appellanti consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 C.C..
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , e dalla Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore nei confronti di Parte_3 CP_2
avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro n. 435 del
[...]
17.3.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'azione proposta da;
Controparte_2
-rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, I comma, c.p.c.;
-ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio;
-condanna al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_2
delle appellanti, liquidate in € 5.810,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado di giudizio ed in € 6.883,00, di cui 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, per il secondo grado.
Catanzaro 5.9.2025.
15 16
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro
I sezione civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 718/2023 RGAC vertente tra
, c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, c.f. , e Controparte_1 P.IVA_1
Parte_2
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore rappresentate e difese, congiuntamente e Parte_3
1 disgiuntamente, dagli avvocati prof. Paolo Falzea, prof. Andrea Lollo,
Gerardo Carvelli e RA Gigliotti, ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale Falzea Lollo in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49. appellanti e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avvocato Fabrizio Costarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soverato (Cz), alla via G. Bruno n.11 appellato
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “1.= Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, riformare sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, n.
610/2023, emessa inter partes in data 8 marzo 2023, nel giudizio RGAC
3164/2020, depositata in data 17 marzo 2023 e notificata in data 20 marzo
2023. 2.= In conseguenza di quanto sopra: 2.1.= In via del tutto preliminare: 2.1.1.= Accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione specializzata Imprese in favore della sezione ordinaria del Tribunale di
Catanzaro, rimettendo, per l'effetto, le parti del giudizio dinanzi a tale sezione. 2.1.2.= Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio nei confronti dei soci delle società convenute (sig.ri , , avv. Parte_3 Controparte_3
RA Gigliotti), per l'effetto, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale
2 di primo grado o, in subordine, ordinando l'integrazione del contraddittorio in appello. 2.2.= Nel merito: 2.2.1.= In via pregiudiziale:
2.2.1.1.= Accertare e dichiarare la litispendenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro - RGAC 2976/2019
–, dichiarando, per l'effetto, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 39 c.p.c. della domanda di primo grado. 2.2.1.2.= Accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda attorea per i motivi di cui ai punti 4, 5, 6 e
9 del presente atto, in quanto assunta in violazione dell'art. 253 c.c. in combinato disposto con gli artt. 243 bis ss., 250 ss., 678, 533 ss. c.c. e 670 ss. cpc, nonché in violazione dell'art. 2901 c.c. 2.2.2.= Nel merito 2.2.2.1.=
Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2.2.2.2.= In subordine, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 8 e 10 del presente atto, limitare la declaratoria di inefficacia ai soli atti di conferimento effettuati dalla sig.ra nell' Parte_1 [...]
. 3.= In conseguenza di quanto Parte_2
sopra, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Catanzaro e/o comunque all'attore di cancellare la trascrizione del presente atto di citazione. 4.= Condannare controparte alla refusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria in misura pari al doppio delle spese di lite”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi”.
In fatto e diritto.
3 Con atto di citazione del 27.11.2020 adiva il tribunale di Controparte_2
Catanzaro affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., venisse disposta la revocatoria dei due atti notarili del 31.12.2019 con cui erano state costituite le seguenti società: la Controparte_1
, con capitale sociale sottoscritto da (5%)
[...] Parte_1
e i suoi figli (47,50%) e (47,50); la Parte_3 Controparte_3
3, il cui capitale Controparte_1
sociale era stato sottoscritto oltre che da (5%) e i suoi Parte_1
figli (37,50%) e (37,50%) anche Parte_3 Controparte_3
dall'avvocato RA Gigliotti (20%).
La signora aveva conferito, nelle società, alcuni beni Parte_1
immobili siti nei comuni di Taverna e di Catanzaro, a lei pervenuti in qualità di erede universale - giusto testamento pubblicato il 05.01.2005 - di
(con cui aveva intrattenuto una relazione affettiva _1
protrattasi fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 28.10.2004).
asseriva di avere appreso dalla madre, in punto di morte, Controparte_2
di essere figlio naturale di tale circostanza veniva _1
confermata a mezzo esami clinici che avevano accertato che egli non era figlio biologico di e che invece aveva, con una probabilità Persona_2
del 99%, un rapporto di parentela con la sorella e il nipote di Per_1
In virtù di ciò, esperiva azione di disconoscimento della
[...]
paternità contro e di riconoscimento di paternità, con Persona_2
contestuale azione di petizione ereditaria.
In epoca successiva all'avvio delle menzionate azioni giudiziarie, Parte_1
procedeva, unitamente ai signori
[...] Parte_3 Pt_3
4 e Gigliotti RA, alla costituzione delle citate società e a CP_3
conferire in esse alcuni dei beni ereditati appunto da _1
, sul presupposto di essere titolare di una aspettativa di Controparte_2
credito per come sopra esposto e per il fatto che avesse Parte_1
compiuto gli atti patrimoniali di cui sopra al fine di pregiudicare le sue ragioni di creditore, esperiva l'azione revocatoria per cui è causa.
Si costituivano in giudizio , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante della e Controparte_1
la , contestando la domanda di Parte_2
controparte. Eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese in favore della sezione ordinaria del tribunale di Catanzaro, essendo le partecipazioni sociali oggetto meramente accidentale dell'azione ex art. 2901 c.c. né incidendo l'azione sui diritti sociali. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda per assenza del requisito soggettivo, del consilium fraudis e della scientia damni. Chiedevano, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione e che, conseguentemente, fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della stessa.
Con sentenza n. 435/23, pubblicata il 17.03.23, il tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, con condanna al pagamento delle spese.
In particolare, il giudice di primo grado disattendeva l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese e accertava l'esistenza, in capo a , di un'aspettativa di credito e, Controparte_2
5 dunque, il possesso del requisito per agire ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Nel merito, verificava che gli atti notarili erano stati stipulati successivamente all'azione di riconoscimento della paternità e contestuale petitoria ereditaria proposta da e che, dunque, fosse a Controparte_2 Parte_1
conoscenza del pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni del creditore;
quanto agli altri soci, segnalava che erano emersi indizi precisi gravi e concordanti circa la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, avendo alcuni di essi rapporti di parentela con Parte_1
mentre Gigliotti RA era suo difensore nella causa di
[...]
riconoscimento di paternità.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del 19.04.2023, proponevano appello , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , nonché la Controparte_1 [...]
3, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Parte_3
Con un primo motivo deducevano l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado disatteso l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di imprese;
lamentavano gli appellanti che l'oggetto della controversia non avesse alcun legame diretto con i rapporti societari o con le partecipazioni sociali e conseguentemente la causa doveva essere rimessa dinnanzi all'ufficio giudiziario competente.
Con il secondo motivo di impugnazione prospettavano la violazione dell'art. 39 c.p.c., per non avere la sentenza di primo grado dichiarato l'inammissibilità della domanda per essere pendente, dinnanzi il tribunale di Catanzaro, altro identico giudizio RGAC 2976/19; secondo gli appellanti,
6 benché le due azioni fossero state qualificate in modo diverso – azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.p.c la prima e di revocazione ex art. 2901 cc la seconda – in realtà, in entrambe le cause, agiva per il Controparte_2
recupero dei beni ereditari.
Con il terzo motivo di impugnazione eccepivano la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
in particolare, il giudizio di primo grado si era svolto nei confronti di e delle due Parte_1
società e, tuttavia, la dichiarazione di inefficacia degli atti impugnati era idonea a provocare un pregiudizio in capo ai soci, che dunque avrebbero dovuto essere considerati litisconsorti necessari.
Con un quarto motivo di impugnazione segnalavano l'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 253 c.c. esperita in sede di comparsa conclusionale. In particolare, l'azione proposta da sarebbe Controparte_2
stata inammissibile poiché si fondava sullo status di figlio naturale di che però era incompatibile, secondo quanto disposto _1
dall'art. 253 c.c., con l'attuale status di figlio di . Pertanto, Persona_2
non avrebbe potuto esperire l'azione proposta prima che Controparte_2
fosse passata in giudicato la sentenza relativa all'azione di disconoscimento di paternità.
Con un quinto motivo denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la qualità di creditore in capo all'attore benché non fosse stata verificata la fondatezza dell'azione di riconoscimento di paternità, quale figlio del defunto _1
Con un sesto motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in
7 cui aveva omesso di considerare inammissibile l'azione proposta in quanto espressamente finalizzata alla “restituzione di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario da parte dei possessori sine titulo e/o con titolo invalido” e, quindi, tendente ad un risultato non contemplato dall'art. 2901
C.C..
Con un settimo motivo prospettavano l'errore della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti e dimostrati la scientia fraudis del debitore, la partecipatio fraudis del terzo acquirente e l'eventus damni senza, peraltro, considerare che l'azione ex art. 533 C.C. già esperita avrebbe, comunque, consentito il recupero dei beni.
Con un ottavo motivo censuravano la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'inefficacia degli atti di conferimento in azienda di alcuni beni personali della signora , diversi da quelli ricevuti in eredità dal Parte_1
defunto signor Per_1
Con un nono motivo di impugnazione evidenziavano l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata omessa la verifica dell'inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto di costituzione delle società
[...]
e Controparte_1 Parte_2
3, in relazione ai conferimenti effettuati dalla signora .
[...] Parte_1
Con un decimo motivo deducevano il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con comparsa depositata il 20.05.2023 si costituiva in giudizio CP_2
che contestava le censure degli appellanti.
[...]
Alla prima udienza di trattazione del 25.09.2023 la causa veniva rinviata
8 all'udienza del 27.01.25 e, successivamente, al 10.02.25, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza pubblicata il 17.02.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
I primi quattro motivi di impugnazione proposti da , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, e dalla ,
[...] Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con Parte_3
l'atto di citazione del 19.04.2023, non possono essere accolti.
Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale adito è agevole rilevare che la giurisprudenza di legittimità, con sentenza a ss.uu. n. 19882/2019, ha chiarito che “Il rapporto tra sezione ordinaria
e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario”.
Con attenzione alla dedotta violazione del disposto dell'art. 39 c.p.c. occorre osservare che l'azione proposta dinanzi il tribunale di Catanzaro dal signor
, iscritta con il numero di ruolo generale 2976/2019, ha Controparte_2
come oggetto il riconoscimento della qualità di figlio naturale del signor ed il riconoscimento della qualità di erede avente _1
diritto alla restituzione dei beni ereditari mentre l'azione proposta con l'atto di citazione notificato il 28.7.2020 ha come oggetto la revocatoria ex art. 9 2901 C.C. degli atti notarili rogati dal dott. in data 31.12.2019, rep. Per_3
n. 9654 – racc. n. 7193 e rep. n. 9655 – racc. n. 7194. Non vi è dubbio, pertanto, che le due azioni, pur essendo finalizzate al conseguimento dei diritti di proprietà sui beni del defunto abbiano una causa petendi Per_1
ed un petitum differenti e non risentono dei profili di litispendenza o di continenza.
Anche la ipotizzata violazione del contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei soci della Controparte_1 Controparte_1
2 e della risulta priva
[...] Parte_2
di fondamento in quanto la domanda formulata dall'attore può portare ad una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore e non alla nullità degli stessi, per cui la pronuncia richiesta non sarebbe in grado di coinvolgere direttamente gli interessi dei terzi (siano essi anche soci della società acquirente).
Mentre la deduzione attinente all'inammissibilità della domanda in quanto fondata “sullo status di figlio naturale di che però _1
era incompatibile, secondo quanto disposto dall'art. 253 c.c., con l'attuale status di figlio di ” non considera che il tribunale ha basato Persona_2
la decisione sul presupposto che l'attore fosse titolare di “un'aspettativa di credito” e non su una posizione soggettiva di creditore, già cristallizzata.
Per quel che riguarda i motivi di merito appare opportuno esaminare, prima delle altre, la censura proposta con riferimento al dedotto errore della decisione nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti e provati la scientia fraudis del debitore, la partecipatio fraudis del terzo acquirente e l'eventus damni.
10 Sul punto, il tribunale, dopo aver indicato gli atti del 31.12.2019 con cui la signora aveva disposto “dei beni facenti parte dell'asse ereditario Parte_1
con la costituzione delle società Azienda Agricola Calabrese 2 s.r.l. ed
Azienda Agricola Calabrese 3 s.r.l.”, ha affermato che “trattandosi di atto successivo (rectius atti successivi) al sorgere dell'aspettativa di credito è sufficiente ai sensi del comma 1 dell'art. 2901 C.C. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto (gli atti) arrecava alle ragioni del creditore e non anche che il medesimo abbia agito con dolo ed il creditore ne era a conoscenza, avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione dell'azionato giudizio di petizione ereditaria………In ogni caso, trattandosi di atto (atti) a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere dell'aspettativa di credito, al pari di quanto già detto per il debitore non è necessario che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione, ma è sufficiente che fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del titolare dell'aspettativa di credito. Senonché sussistono nel caso di specie indizi gravi precisi e concordanti che tale consapevolezza sussistesse in capo ai soci delle costituende società, essendo e Parte_3 CP_3
figli della e Gigliotti RA difensore della
[...] Parte_1
nel giudizio di riconoscimento giudiziale della paternità azionato Parte_1
dall'attore”.
La decisione del primo giudice non è conforme al recente orientamento delle sezioni unite della corte di cassazione.
L'aspettativa di un credito derivante dall'azione per il riconoscimento dello status di figlio naturale del signor e per la petizione _1
dell'eredità di quest'ultimo può, in vero, fornire all'attore i termini della
11 posizione soggettiva da far valere nel presente giudizio e caratterizzare l'interesse che lo porta ad agire e, tuttavia, nell'ipotesi in cui gli atti di disposizione del patrimonio del debitore siano, come nel caso di specie, a titolo oneroso e precedenti al sorgere del credito di cui si invoca tutela (il dato è riconosciuto nella parte non censurata della decisione oggetto di gravame) non è revocabile in dubbio che il soggetto che percorre la strada della revocatoria ordinaria non possa limitarsi a dimostrare che il debitore avesse la generica consapevolezza di nuocere, con il proprio comportamento, alle ragioni del creditore, ma deve dimostrare che “l'atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (Cass. ss.uu. n. 1898/2025).
Occorre, infatti, rilevare che l'art. 2901 C.C. prevede che il creditore possa chiedere “che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
12 partecipe della dolosa preordinazione”. L'espressione riportata al punto 2 del predetto articolo “implica una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nell'aggiunta dell'aggettivo «dolosa», che allude al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell'azione, indirizzata ad impedire od ostacolare
l'azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito;
tale finalizzazione è del tutto assente nella prima espressione, che fa invece riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l'atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso”. E, l'utilizzazione di due espressioni aventi un significato completamente differente nell'ambito della medesima disposizione appare tutt'altro che casuale ed è coerente con la natura eccezionale che l'azione revocatoria viene ad assumere nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito: “in quanto avente la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell'insorgenza dell'obbligazione, essa costituisce una deroga al principio generale, sancito dall'art. 2740, primo comma, cod. civ., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento «con tutti i suoi beni presenti e futuri», cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta
l'obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare” (Cass. ss. uu. n. 1898/2025).
13 Orbene, nel caso in esame, la dimostrazione della sussistenza dei profili del dolo specifico del debitore nonché della partecipazione delle s.r.l., che hanno ricevuto i beni, al comportamento doloso del primo si basa, esclusivamente, su un ragionamento logico-deduttivo per cui, la consapevolezza del “pregiudizio arrecato alle ragioni del titolare dell'aspettativa di credito” è resa evidente dal fatto che i soci delle costituende società, e sono figli della Parte_3 Controparte_3
signora mentre il socio Gigliotti RA, è difensore di Parte_1
quest'ultima nel giudizio di riconoscimento della paternità del Tale CP_2
ragionamento, tuttavia, non è confortato da alcun elemento oggettivo di riscontro e, di per se, risulta incompleto e non incontrovertibile;
segue, infatti, il percorso – i soci, per la loro posizione soggettiva, non potevano non sapere quali fossero gli intenti della signora e, di conseguenza Parte_1
erano suoi complici- senza valutare che, in atti, non vi è alcuna prova del dolo specifico della conferente i beni e che le attribuzioni patrimoniali effettuate possono avere altre motivazioni, oltre quella anzidetta, altrettanto valide;
trascura, inoltre, di considerare che l'azione di petizione di eredità avviata dal se fondata, sarebbe in grado di ricostituire l'asse CP_2
ereditario in tutto o in parte disperso, rendendo vana, per quanto qui interessa, la ipotizzata condotta fraudolenta delle convenute (appellanti).
L'accoglimento del settimo motivo di impugnazione determina la riforma della sentenza del tribunale, con rigetto della domanda introduttiva del giudizio, e comporta l'assorbimento degli altri motivi di merito.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna della parte appellata ex art. 96, I comma, c.p.c., attesa la mancanza di dolo nel comportamento
14 della parte attrice.
Alla decisione favorevole agli appellanti consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 C.C..
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , e dalla Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore nei confronti di Parte_3 CP_2
avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro n. 435 del
[...]
17.3.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'azione proposta da;
Controparte_2
-rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, I comma, c.p.c.;
-ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio;
-condanna al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_2
delle appellanti, liquidate in € 5.810,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado di giudizio ed in € 6.883,00, di cui 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, per il secondo grado.
Catanzaro 5.9.2025.
15 16
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo