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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 224 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14/01/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAZZOTTA DANIELA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione in relazione all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
2) I figli minori e continueranno a vivere con la madre, collocataria prevalente, Per_1 Per_2 nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Vimodrone (MI), via Carlo Cattaneo n. 18/10, dove manterranno altresì la residenza anagrafica. 3) L'immobile familiare di proprietà di entrambi genitori al 50% viene assegnato alla sig.ra con i Pt_1 beni e gli arredi ivi contenuti, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica di e Per_1
Saranno a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie, mente eventuali spese Per_2 Pt_1 condominiali straordinarie verranno divisi equamente tra i genitori.
4) Il padre potrà edere e tenere con sé i figli e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì (n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del mercoledì sino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna, il lunedì e il martedì (n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del lunedì sino all'accompagnamento a scuola il mercoledì, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse di e Per_1 Per_2
5) Il padre trascorrerà altresì con e salvo diversi e migliori accordi, i periodi di vacanza Per_1 Per_2 scolastica indicativamente secondo il seguente calendario:
a. durante le festività natalizie, metà del periodo con i figli ad anni alterni, dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre pomeriggio alla ripresa della scuola. In ogni caso i minori potranno trascorrere il pranzo di Natale o la cena della Vigilia con ciascun genitore, previo accordo degli stessi e purché i minori non si trovino, per il giorno di Natale, con il genitore allocatario;
b. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre;
c. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre;
d. le altre festività nazionali e/o religiose e i ponti infrannuali, in via alternata con la madre;
e. durante le vacanze scolastiche estive, verrà applicato il calendario ordinario, ad eccezione del mese di agosto, periodo in cui entrambi i genitori usufruiscono delle ferie, dove coni figli trascorreranno 2 settimane a testa, che saranno concordati tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nel corso dell'ulteriore periodo di vacanza estiva i genitori acconsentono, sin da ora, che i figli possano trascorrere periodi di vacanza con i nonni e/o zii, anche senza la presenza dei genitori. In tale le occasioni, tutte le spese relative ai minori autorizzate dai genitori, saranno a loro carico nella misura del 50%. I genitori concordano altresì che i figli possano trascorrere, sempre in detto lasso temporale, dei periodi di vacanza con ciascun di essi, previo accordo tra i medesimi.
6) Entrambi i genitori avranno diritto ad essere presenti il giorno del compleanno dei figli e ad avere e con sé nel giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal calendario di cui Per_1 Per_2 sopra.
7) Il padre provvederà al mantenimento dei figli e riconoscendo il 50% dell'assegno Per_1 Per_2 unico, il cui importo oggi è di € 322,00; tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat- costo vita (base novembre 2024, prima rivalutazione dicembre 2025). L'assegno di mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
8) Saranno a carico del padre le rate di finanziamento contratti in costanza di convivenza per le esigenze familiari:
- n. Finanziamento findomestic n° 20220284962089 di € 44.500,00, con rata mensile di € 488,47 e scadenza marzo 2030,
- Deutsche Bank n° 637574301 di € 24.642,65, con rata mensile di € 364,02 scadenza febbraio 2025.
Allo scadere dei suddetti finanziamenti, le parti si riservano di rivedere i propri accordi economici.
9) I genitori terranno a proprio carico le spese straordinarie relative a e secondo la Per_1 Per_2 proporzione del 50%, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Monza al quale si rinvia e secondo le modalità di rimborso ivi previste e qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dall'abitazione all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) Il Sig. concede che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito in misura del Pt_2
100% dalla Signora e quest'ultima accetta. Pt_1
11) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
12) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse risultando non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (12.03.2015) e (12.09.2021) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14/01/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAZZOTTA DANIELA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro per le decisioni più importanti riguardanti istruzione, religione, educazione in relazione all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
2) I figli minori e continueranno a vivere con la madre, collocataria prevalente, Per_1 Per_2 nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Vimodrone (MI), via Carlo Cattaneo n. 18/10, dove manterranno altresì la residenza anagrafica. 3) L'immobile familiare di proprietà di entrambi genitori al 50% viene assegnato alla sig.ra con i Pt_1 beni e gli arredi ivi contenuti, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica di e Per_1
Saranno a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie, mente eventuali spese Per_2 Pt_1 condominiali straordinarie verranno divisi equamente tra i genitori.
4) Il padre potrà edere e tenere con sé i figli e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì (n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del mercoledì sino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna, il lunedì e il martedì (n. 2 pernottamenti), dall'uscita da scuola del lunedì sino all'accompagnamento a scuola il mercoledì, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse di e Per_1 Per_2
5) Il padre trascorrerà altresì con e salvo diversi e migliori accordi, i periodi di vacanza Per_1 Per_2 scolastica indicativamente secondo il seguente calendario:
a. durante le festività natalizie, metà del periodo con i figli ad anni alterni, dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre mattina o dal 30 dicembre pomeriggio alla ripresa della scuola. In ogni caso i minori potranno trascorrere il pranzo di Natale o la cena della Vigilia con ciascun genitore, previo accordo degli stessi e purché i minori non si trovino, per il giorno di Natale, con il genitore allocatario;
b. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre;
c. l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre;
d. le altre festività nazionali e/o religiose e i ponti infrannuali, in via alternata con la madre;
e. durante le vacanze scolastiche estive, verrà applicato il calendario ordinario, ad eccezione del mese di agosto, periodo in cui entrambi i genitori usufruiscono delle ferie, dove coni figli trascorreranno 2 settimane a testa, che saranno concordati tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Nel corso dell'ulteriore periodo di vacanza estiva i genitori acconsentono, sin da ora, che i figli possano trascorrere periodi di vacanza con i nonni e/o zii, anche senza la presenza dei genitori. In tale le occasioni, tutte le spese relative ai minori autorizzate dai genitori, saranno a loro carico nella misura del 50%. I genitori concordano altresì che i figli possano trascorrere, sempre in detto lasso temporale, dei periodi di vacanza con ciascun di essi, previo accordo tra i medesimi.
6) Entrambi i genitori avranno diritto ad essere presenti il giorno del compleanno dei figli e ad avere e con sé nel giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal calendario di cui Per_1 Per_2 sopra.
7) Il padre provvederà al mantenimento dei figli e riconoscendo il 50% dell'assegno Per_1 Per_2 unico, il cui importo oggi è di € 322,00; tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat- costo vita (base novembre 2024, prima rivalutazione dicembre 2025). L'assegno di mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
8) Saranno a carico del padre le rate di finanziamento contratti in costanza di convivenza per le esigenze familiari:
- n. Finanziamento findomestic n° 20220284962089 di € 44.500,00, con rata mensile di € 488,47 e scadenza marzo 2030,
- Deutsche Bank n° 637574301 di € 24.642,65, con rata mensile di € 364,02 scadenza febbraio 2025.
Allo scadere dei suddetti finanziamenti, le parti si riservano di rivedere i propri accordi economici.
9) I genitori terranno a proprio carico le spese straordinarie relative a e secondo la Per_1 Per_2 proporzione del 50%, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Monza al quale si rinvia e secondo le modalità di rimborso ivi previste e qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dall'abitazione all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) Il Sig. concede che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito in misura del Pt_2
100% dalla Signora e quest'ultima accetta. Pt_1
11) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
12) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse risultando non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (12.03.2015) e (12.09.2021) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona