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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005438672000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120010901154000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016001834452000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001066374000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5388/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi la nullità delle cartelle;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per A. E..: rigetto del ricorso;
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90054386 72 notificata in data 22/07/2025, limitatamente alle cartelle n. 028 2012
00109011 54 di euro 9.075,44, notificata il 19.03.2012 e relativa ad IRPEF 2008; n. 028 2016 0018344 52 di euro 1.937,72, notificata il 07.11.2016 e relativa ad IRPEF 2013; n. 028 2019 00010663 74 di euro 163,13, notificata il 05.03.2019 e relativa dell' IRPEF 2014. Eccepiva: - l'omessa notifica di tali cartelle prodromiche;
- il loro difetto di motivazione – l'illegittimità degli interessi in esse indicate;
l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'A. E. contestando specificamente le difese della controparte. In particolare deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Non si costituiva l'A. E. R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento sopra indicate. La censura è priva di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente
A. E., peraltro non contestata dal ricorrente, si evince che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alle date sopra indicate. Più in particolare, la cartella n. 028 2012 00109011 54 è stata notificata con raccomandata con a. r. n. 67089290113-0 con la consegna nelle mani della sorella;
la n. 028 2016
0018344 52 è stata notificata con la consegna al destinatario;
la n. 028 2019 00010663 74 è stata notificata con la consegna a Nominativo_2, qualificatasi madre, e successiva raccomandata.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata tenuto conto della notifica in data 27/06/2023 della precedente intimazione di pagamento riferita anche alle suddette tre cartelle, avvenuta all'indirizzo pec del ricorrente, Email_4, e dell'intervallo di tempo rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (22/07/2025). Inammissibili sono da considerare le altre doglianze poiché il ricorrente avrebbe dovuto sollevarle con l'impugnazione delle cartelle.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo in favore dell'A. E. attesa l'assenza di attività difensiva dell'A. E. R..
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio , che liquida in euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005438672000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120010901154000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016001834452000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001066374000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5388/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi la nullità delle cartelle;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per A. E..: rigetto del ricorso;
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90054386 72 notificata in data 22/07/2025, limitatamente alle cartelle n. 028 2012
00109011 54 di euro 9.075,44, notificata il 19.03.2012 e relativa ad IRPEF 2008; n. 028 2016 0018344 52 di euro 1.937,72, notificata il 07.11.2016 e relativa ad IRPEF 2013; n. 028 2019 00010663 74 di euro 163,13, notificata il 05.03.2019 e relativa dell' IRPEF 2014. Eccepiva: - l'omessa notifica di tali cartelle prodromiche;
- il loro difetto di motivazione – l'illegittimità degli interessi in esse indicate;
l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'A. E. contestando specificamente le difese della controparte. In particolare deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Non si costituiva l'A. E. R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento sopra indicate. La censura è priva di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente
A. E., peraltro non contestata dal ricorrente, si evince che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alle date sopra indicate. Più in particolare, la cartella n. 028 2012 00109011 54 è stata notificata con raccomandata con a. r. n. 67089290113-0 con la consegna nelle mani della sorella;
la n. 028 2016
0018344 52 è stata notificata con la consegna al destinatario;
la n. 028 2019 00010663 74 è stata notificata con la consegna a Nominativo_2, qualificatasi madre, e successiva raccomandata.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata tenuto conto della notifica in data 27/06/2023 della precedente intimazione di pagamento riferita anche alle suddette tre cartelle, avvenuta all'indirizzo pec del ricorrente, Email_4, e dell'intervallo di tempo rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (22/07/2025). Inammissibili sono da considerare le altre doglianze poiché il ricorrente avrebbe dovuto sollevarle con l'impugnazione delle cartelle.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo in favore dell'A. E. attesa l'assenza di attività difensiva dell'A. E. R..
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio , che liquida in euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.