Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle prodromiche

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, non contestata dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione delle cartelle

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché il ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con l'impugnazione diretta delle cartelle.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli interessi indicati nelle cartelle

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché il ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con l'impugnazione diretta delle cartelle.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando la notifica di una precedente intimazione di pagamento all'indirizzo PEC del ricorrente e l'intervallo di tempo rispetto all'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 28
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo