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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12109/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12109/2023
Oggi 26.06.2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. SAMPELLEGRINI MICAELA Parte_1
Per L' l'avv. PENCO Controparte_1
MARINA, oggi sostituito dall'avv. CONCETTINA CAVALIERI
Per Controparte_2
l'avv. PARIANI ANGELO oggi sostituito dall'avv. VERONICA MERONI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 08.04.2025 e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12109/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SAMPELLEGRINI MICAELA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avvocato PENCO MARINA P.IVA_1
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARIANI ANGELO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA HAJECH 10 20129 MILANO presso il difensore avv. PARIANI
ANGELO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. L'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3
pagina 2 di 5 convenuta, e perciò condannarla a risarcire i danni subiti, in conseguenza al sinistro occorsole in data 01.04.2014 durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice WIENER HE IC AG Vienna Insurance Group al fine di esserne mallevata. In seguito all'autorizzazione del Giudice, parte terza chiamata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. All'udienza del 05.12.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 07.03.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. Alle udienze del 19.11.2024 e del 30.01.2025, il Giudice procedeva all'assunzione delle prove ammesse. All'udienza dell'08.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 26.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che l'attrice non abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio e che, pertanto, esse non meritino di essere accolte. Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice affermava che il giorno 01.04.2014, durante la lezione di educazione fisica, in particolare nell'esecuzione dell'esercizio salto ad ostacoli, cadeva rovinosamente al suolo. La domanda formulata da parte attrice circa l'accertamento della responsabilità e la condanna delle convenute al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. è priva di fondamento e non può essere accolta. Infatti, in ragione della natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico convenuto, nel caso di specie, vige il principio espresso dalla Cass., sez. un., n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. pagina 3 di 5 Nel caso di specie si osserva quanto segue. La presenza dell'insegnante sul luogo dell'incidente è stata confermata da tutti i testi escussi;
in particolar modo il teste ha affermato che: “in quel momento vi era l'insegnante di educazione Tes_1 fisica [..]. La stessa si trovava al momento dell'incidente anche più vicina di me a Persona_1
mentre la stessa eseguiva l'esercizio, e cioè quindi ad una distanza di circa 2\3 metri” Parte_1
(vedi verbale udienza 30.01.2025). Tale affermazione è stata confermata anche dal teste il quale Tes_2 ha dichiarato che: “durante la lezione in cui si verificò l'incidente erano presenti i professori Per_1
e Ricordo che al momento dell'incidente certamente era presente la professoressa Per_2
La professoressa era sulla pista di atletica, ma non so precisare dove fosse Per_1 Per_1 esattamente quando si verificò l'incidente” (vedi verbale udienza 30.01.2025). Inoltre, come emerge dall'espletata istruttoria orale, la professoressa di educazione fisica,
[...]
aveva spiegato a tutti gli alunni le modalità di esecuzione dell'esercizio del salto ad ostacoli;
Per_1 il teste ha, infatti, dichiarato che: “ricordo che l'insegnante di educazione fisica ci mostrò come Tes_2 saltare l'ostacolo, non ricordo se camminando o correndo” (vedi verbale udienza del 30.01.2025) e il teste ha confermato che: “ricordo che la prof.ssa spiegò le modalità con le quali Tes_3 Per_1 eseguire l'esercizio, non ricordo, invece, se l'insegnante abbia fatto o meno il percorso con noi mostrando lungo la pista come superare gli ostacoli”, precisando che “[…] la prof.ssa Persona_1 era sempre presente per tutto lo svolgimento della lezione”(vedi verbale udienza 19.11.2024). Circa la dinamica dell'incidente nessuno dei testi escussi ha potuto fornire con chiarezza una ricostruzione di come l'attrice sia caduta. In particolare, il teste ha dichiarato che: “io ero Tes_3 presente e vidi inciampare in un ostacolo, ma non ricordo la dinamica esatta Parte_1 dell'incidente” (vedi verbale udienza 19.11.2024) e la stessa prof.ssa ha affermato che: “io Per_1 ero presente al momento dell'incidente. Dato il tempo trascorso non ricordo la dinamica esatta: potrebbe essersi verificato subito prima del salto o durante il passaggio dell'ostacolo” (vedi verbale udienza 19.11.2024). L'attrice ha allegato che, prima dell'esecuzione dell'esercizio del salto ad ostacoli, la stessa avesse riferito alla professoressa di essere intimorita. Sul punto, il teste ha affermato che: Per_1 Tes_3
“non so cosa abbia detto all'insegnante prima di eseguire l'esercizio del salto ad ostacoli. Parte_1
So invece che a noi amici di scuola aveva confidato che aveva un po' di timore nell'esecuzione dell'esercizio e aveva paura di farsi male” (vedi verbale udienza del 19.11.2024) e anche il teste ha dichiarato che: “ricordo che l'attrice dichiarò “non voglio farlo” alla professoressa di Tes_1 educazione fisica. […] La professoressa l'ha esortata a eseguire l'esercizio, senza obbligarla a fare l'esercizio” (vedi verbale udienza del 30.01.2025). Tuttavia, la circostanza non è idonea a far sorgere responsabilità in capo alla convenuta, né sotto il profilo contrattuale né sotto il profilo extracontrattuale. In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria orale si può ritenere che l'incidente di cui è causa si è verificato sulla pista di atletica della scuola, durante l'ora di educazione fisica, che l'insegnante aveva precedentemente spiegato agli alunni le modalità di esecuzione dell'esercizio salto ad Per_1 ostacoli e che la stessa professoressa era presente in loco al momento del sinistro. Ne deriva, quindi, che l'insegnante ha adottato tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo che potesse poi determinare il sorgere del danno (cfr. Cass. sent. 9337/2016). Inoltre, il danno lamentato dall'attrice è compatibile con le caratteristiche dello sport praticato e con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si è svolta (cfr. Cass. ord. 9983/2019).
pagina 4 di 5 La domanda di parte attrice non merita accoglimento nemmeno ai sensi dell'art. 2048 co.2 cod. civ., relativo alla responsabilità dei precettori per il danno cagionato dai loro allievi. In tema di danno cagionato dall'allievo a sé stesso non trova applicazione la presunzione di responsabilità. In tal senso la Cassazione afferma: “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto.” (Cass. n. 8167/2025, Cass. n. 22752/2013 e Cass. n.12966/2005). La fattispecie concreta non appare sussumibile nella norma di cui all'art. 2048 c.c. poiché trattasi di danno cagionato da un alunno a sé stesso e non si riferisce a responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dell'alunno. La domanda non può essere accolta nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che la norma richiede la prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento, oltre alla prova dell'elemento soggettivo. È di tutta evidenza che nella specie, anche alla luce di quanto esposto, dall'espletata istruttoria non risulta la prova del dolo o della colpa in capo alla convenuta. Per tali motivi, non ricorrono i presupposti idonei ad addebitare responsabilità in capo alla convenuta
. Controparte_3
3. Ritiene questo Tribunale che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti. Infatti, l'instaurazione del giudizio e l'attività istruttoria sono state necessarie per ricostruire esattamente le modalità del fatto storico verificatosi ai danni di una minore. Le stesse ragioni valgono per disciplinare il regime delle spese processuali tra parte convenuta e parte terza chiamata compagnia assicuratrice;
l'instaurazione di questo contraddittorio è conseguenza necessaria della domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano Spera
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12109/2023
Oggi 26.06.2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. SAMPELLEGRINI MICAELA Parte_1
Per L' l'avv. PENCO Controparte_1
MARINA, oggi sostituito dall'avv. CONCETTINA CAVALIERI
Per Controparte_2
l'avv. PARIANI ANGELO oggi sostituito dall'avv. VERONICA MERONI
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 08.04.2025 e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12109/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SAMPELLEGRINI MICAELA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avvocato PENCO MARINA P.IVA_1
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARIANI ANGELO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA HAJECH 10 20129 MILANO presso il difensore avv. PARIANI
ANGELO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. L'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3
pagina 2 di 5 convenuta, e perciò condannarla a risarcire i danni subiti, in conseguenza al sinistro occorsole in data 01.04.2014 durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice WIENER HE IC AG Vienna Insurance Group al fine di esserne mallevata. In seguito all'autorizzazione del Giudice, parte terza chiamata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. All'udienza del 05.12.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 07.03.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. Alle udienze del 19.11.2024 e del 30.01.2025, il Giudice procedeva all'assunzione delle prove ammesse. All'udienza dell'08.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 26.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che l'attrice non abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio e che, pertanto, esse non meritino di essere accolte. Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice affermava che il giorno 01.04.2014, durante la lezione di educazione fisica, in particolare nell'esecuzione dell'esercizio salto ad ostacoli, cadeva rovinosamente al suolo. La domanda formulata da parte attrice circa l'accertamento della responsabilità e la condanna delle convenute al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. è priva di fondamento e non può essere accolta. Infatti, in ragione della natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico convenuto, nel caso di specie, vige il principio espresso dalla Cass., sez. un., n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. pagina 3 di 5 Nel caso di specie si osserva quanto segue. La presenza dell'insegnante sul luogo dell'incidente è stata confermata da tutti i testi escussi;
in particolar modo il teste ha affermato che: “in quel momento vi era l'insegnante di educazione Tes_1 fisica [..]. La stessa si trovava al momento dell'incidente anche più vicina di me a Persona_1
mentre la stessa eseguiva l'esercizio, e cioè quindi ad una distanza di circa 2\3 metri” Parte_1
(vedi verbale udienza 30.01.2025). Tale affermazione è stata confermata anche dal teste il quale Tes_2 ha dichiarato che: “durante la lezione in cui si verificò l'incidente erano presenti i professori Per_1
e Ricordo che al momento dell'incidente certamente era presente la professoressa Per_2
La professoressa era sulla pista di atletica, ma non so precisare dove fosse Per_1 Per_1 esattamente quando si verificò l'incidente” (vedi verbale udienza 30.01.2025). Inoltre, come emerge dall'espletata istruttoria orale, la professoressa di educazione fisica,
[...]
aveva spiegato a tutti gli alunni le modalità di esecuzione dell'esercizio del salto ad ostacoli;
Per_1 il teste ha, infatti, dichiarato che: “ricordo che l'insegnante di educazione fisica ci mostrò come Tes_2 saltare l'ostacolo, non ricordo se camminando o correndo” (vedi verbale udienza del 30.01.2025) e il teste ha confermato che: “ricordo che la prof.ssa spiegò le modalità con le quali Tes_3 Per_1 eseguire l'esercizio, non ricordo, invece, se l'insegnante abbia fatto o meno il percorso con noi mostrando lungo la pista come superare gli ostacoli”, precisando che “[…] la prof.ssa Persona_1 era sempre presente per tutto lo svolgimento della lezione”(vedi verbale udienza 19.11.2024). Circa la dinamica dell'incidente nessuno dei testi escussi ha potuto fornire con chiarezza una ricostruzione di come l'attrice sia caduta. In particolare, il teste ha dichiarato che: “io ero Tes_3 presente e vidi inciampare in un ostacolo, ma non ricordo la dinamica esatta Parte_1 dell'incidente” (vedi verbale udienza 19.11.2024) e la stessa prof.ssa ha affermato che: “io Per_1 ero presente al momento dell'incidente. Dato il tempo trascorso non ricordo la dinamica esatta: potrebbe essersi verificato subito prima del salto o durante il passaggio dell'ostacolo” (vedi verbale udienza 19.11.2024). L'attrice ha allegato che, prima dell'esecuzione dell'esercizio del salto ad ostacoli, la stessa avesse riferito alla professoressa di essere intimorita. Sul punto, il teste ha affermato che: Per_1 Tes_3
“non so cosa abbia detto all'insegnante prima di eseguire l'esercizio del salto ad ostacoli. Parte_1
So invece che a noi amici di scuola aveva confidato che aveva un po' di timore nell'esecuzione dell'esercizio e aveva paura di farsi male” (vedi verbale udienza del 19.11.2024) e anche il teste ha dichiarato che: “ricordo che l'attrice dichiarò “non voglio farlo” alla professoressa di Tes_1 educazione fisica. […] La professoressa l'ha esortata a eseguire l'esercizio, senza obbligarla a fare l'esercizio” (vedi verbale udienza del 30.01.2025). Tuttavia, la circostanza non è idonea a far sorgere responsabilità in capo alla convenuta, né sotto il profilo contrattuale né sotto il profilo extracontrattuale. In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria orale si può ritenere che l'incidente di cui è causa si è verificato sulla pista di atletica della scuola, durante l'ora di educazione fisica, che l'insegnante aveva precedentemente spiegato agli alunni le modalità di esecuzione dell'esercizio salto ad Per_1 ostacoli e che la stessa professoressa era presente in loco al momento del sinistro. Ne deriva, quindi, che l'insegnante ha adottato tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo che potesse poi determinare il sorgere del danno (cfr. Cass. sent. 9337/2016). Inoltre, il danno lamentato dall'attrice è compatibile con le caratteristiche dello sport praticato e con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si è svolta (cfr. Cass. ord. 9983/2019).
pagina 4 di 5 La domanda di parte attrice non merita accoglimento nemmeno ai sensi dell'art. 2048 co.2 cod. civ., relativo alla responsabilità dei precettori per il danno cagionato dai loro allievi. In tema di danno cagionato dall'allievo a sé stesso non trova applicazione la presunzione di responsabilità. In tal senso la Cassazione afferma: “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto.” (Cass. n. 8167/2025, Cass. n. 22752/2013 e Cass. n.12966/2005). La fattispecie concreta non appare sussumibile nella norma di cui all'art. 2048 c.c. poiché trattasi di danno cagionato da un alunno a sé stesso e non si riferisce a responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dell'alunno. La domanda non può essere accolta nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che la norma richiede la prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento, oltre alla prova dell'elemento soggettivo. È di tutta evidenza che nella specie, anche alla luce di quanto esposto, dall'espletata istruttoria non risulta la prova del dolo o della colpa in capo alla convenuta. Per tali motivi, non ricorrono i presupposti idonei ad addebitare responsabilità in capo alla convenuta
. Controparte_3
3. Ritiene questo Tribunale che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti. Infatti, l'instaurazione del giudizio e l'attività istruttoria sono state necessarie per ricostruire esattamente le modalità del fatto storico verificatosi ai danni di una minore. Le stesse ragioni valgono per disciplinare il regime delle spese processuali tra parte convenuta e parte terza chiamata compagnia assicuratrice;
l'instaurazione di questo contraddittorio è conseguenza necessaria della domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano Spera
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