Articolo 2 della Legge 22 ottobre 1973, n. 958
Articolo 1
Versione
12 febbraio 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1974