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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4867/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Parte_1 C.F._1
Rizzo e Andrea Vadalà;
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa.
Oggetto: TFS/indennità di buonuscita.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2023 , premesso di essere stata dipendente Parte_1 dell' , in servizio presso l'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di e Parte_2 Pt_2 collocata in quiescenza dal 01.09.2019, esponeva:
- che le Amministrazioni riconoscevano alla ricorrente, categoria universitaria C, il diritto all'equiparazione economica al dirigente sanitario, in esecuzione della sentenza n. 2023/2008 emessa dal
Tribunale di Messina e dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 nonché della tabella di corrispondenza allegata al
D.I. 09.11.1982;
- che le Amministrazioni erogavano alla dipendente, per i titoli e le mansioni, la retribuzione del dirigente sanitario;
- che, nonostante la posizione economica acquisita, l'indennità di buonuscita veniva liquidata nella misura pari a euro 77.856,54 lorde;
- che, in virtù del modello PL/1 elaborato dallo stesso Ateneo e secondo quanto indicato nella nota prot.
n. 0070833 del 31.05.2021 dell'Università di utilizzando i parametri di legge, risultava che la Pt_2
1 ricorrente ha diritto ad un TFS/BU pari a euro 125.507,42 al lordo, con un differenza residua dovuta pari a euro 47.650,88 al lordo o nella diversa misura ex lege dovuta;
- che la ricorrente inoltrava, senza riscontro positivo, ricorso amministrativo del 07.02.2023 con cui chiedeva il pagamento delle differenze economiche in virtù della citata situazione stipendiale calibrate sulla posizione di dirigente sanitario non medico, tenuto conto del trattamento economico erogato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto.
- che in una nota indirizzata ad altri ricorrenti l' riteneva di non dovere considerare, ai fini del calcolo CP_1 del TFS, l'acquisita e consolidata posizione economica del dirigente, pretendendo invece di dover calcolare, in via del tutto discrezionale, la suddetta voce sulla base della categoria C in palese spregio all'inquadramento economico disposto dalle stesse amministrazioni;
- che, pertanto, il TFS/indennità di buonuscita dell'ex dipendente non poteva essere calibrato su una posizione (D) che non rispecchiava l'effettiva condizione retributiva né gli anni di servizio, avendo il medesimo acquisito la superiore posizione di equiparazione al dirigente dell'area III;
- che il TFS/indennità di buonuscita, disciplinata dagli artt. 3 e 38 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 succ. modd ed integrr, nonché l'indennità premio di servizio di cui alla L. n. 152/1968, viene calcolata sulla base dell'effettiva retribuzione percepita dal dipendente e a questa occorre fare riferimento per la corretta liquidazione;
- che l'A.O.U. e l'Ateneo hanno erogato alla dipendente la retribuzione del dirigente considerata dall' ai fini della determinazione della misura della indennità di buonuscita;
CP_1
- che sulla retribuzione erogata Amministrazioni e dipendente hanno pure pagato le quote di pertinenza per l'erogazione del TFS/buonuscita nonché i contributi previdenziali parametrate sulla retribuzione del dirigente, con l'effetto che l'indebito arricchimento si concretizzerebbe in favore dell ove venisse CP_1 confermata la tesi dell'Ente;
- che per l'effetto l' dovrà provvedere a corrispondere il corretto TFS/Indennità di buonuscita CP_2 calibrata sulla corretta posizione di dirigente e fondata sull'intero trattamento economico fondamentale erogato per tale figura professionale;
- che la contrattazione collettiva individua le voci retributive che hanno effetto sul trattamento di quiescenza e sull'indennità di fine servizio, confermando il trattamento fondamentale quale base per la liquidazione domandata;
- che inoltre l'illegittimità dell'operato è evidente anche considerando l'art. 28 del CCNL CP_1
27.01.2005, comparto università, e successivo art. 64 del CCNL 16.10.2008, comparto Università, secondo cui il personale universitario in servizio presso l'A.O.U. partecipa alle progressioni economiche orizzontali (cd. PEO) solo con riferimento al profilo sanitario e non più per la categoria universitaria;
- che sulla retribuzione erogata Amministrazioni e dipendente hanno pure pagato le quote di pertinenza
(2,5% sull'80% della retribuzione erogata come dirigente) per la liquidazione del TFS, parametrate 2 appunto sulla retribuzione del dirigente, nonché i contributi previdenziali pagati sulla retribuzione del dirigente.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il TFS/indennità di buonuscita/indennità di fine servizio o premio di servizio, calibrati sulla corretta retribuzione percepita ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 quale dirigente sanitario non medico nella misura di euro 125.507,42 al lordo, condannando l' al pagamento delle relative differenze tra quanto percepito e quanto dovuto, CP_1
e pari a euro 47.650,88 lorde a titolo residuo saldo TFS/indennità di buonuscita o di fine servizio, o nella diversa misura ex lege dovuta in virtù della retribuzione utile di dirigente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e sino all'effettivo soddisfo, ed ordinando allo stesso Ente di porre in essere ogni adempimento di legge per la riliquidazione dello stesso trattamento;
in via subordinata, ove il Tribunale adito dovesse rigettare tutte le superiori domande, che venisse dichiarato il diritto della ricorrente a ripetere dall' la differenza tra quanto allora indebitamente versato quale 2,5 CP_1
% sull'80% della retribuzione di dirigente ruolo tecnico, e quanto invece dovuto quale 2,5 % sulla retribuzione di categoria C, oltre ai contributi previdenziali trattenuti mese per mese dalle buste paga sulla retribuzione del dirigente nella misura versata in eccedenza rispetto alla retribuzione della categoria C, condannando le stesse Amministrazioni a versare tale differenza nella misura di euro 20.000,00 per l'indennità di buonuscita versati in più dal dipendente, o nella diversa somma che verrà quantificata in sede di disponenda CTU;
in virtù dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, in caso di indebito previdenziale soggettivo, consistente nell'effettuazione del versamento contributivo a ente pubblico diverso da quello titolare del rapporto assicurativo, che venisse dichiarato l'effetto liberatorio per la ricorrente con l'obbligo dell'Ente erroneamente beneficiario di trasferire le somme incassate all'Ente titolare della contribuzione;
che venisse condannato l' al pagamento degli interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria maturati dal dì del dovuto e sino al soddisfo sulle somme che il Tribunale riterrà dovute in accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
2. Con memoria depositata in data 23.02.2024, l' costituitosi in giudizio rilevava che il competente CP_1
Ufficio, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo, aveva riesaminato la posizione previdenziale della ricorrente all'esito della quale aveva riliquidato la prestazione per cui è causa, ponendo in pagamento l'importo lordo pari a euro 47.386,52. Evidenziava il divieto di cumulo di interessi e rivalutazioni per gli adempimenti successivi all'entrata in vigore della legge 412/1991 e chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con spese di lite secondo giustizia.
3. L'udienza del 24.02.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito va preliminarmente rilevato che con le note del 28.06.2024 parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 47.386,52 lordi corrisposti a titolo di terza rata del tfs, con
3 la conseguenza che appare legittima la richiesta di cessata materia del contendere limitatamente alla chiesta liquidazione della differenza di tfs.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di condanna dell' al pagamento degli interessi legali CP_1
e della rivalutazione monetaria va rilevato che l non ha fornito prova di aver provveduto al CP_1 pagamento anche degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
L' va pertanto condannata al pagamento gli interessi e rivalutazione monetaria in virtù della sentenza CP_1
n°156/1991 della Corte Costituzionale.
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
5. Le spese, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia e applicati i minimi tariffari attesa la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della differenza di tfs;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria relativamente alla somma CP_1 corrisposta dal dovuto al soddisfo fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n°412;
- condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.636,50 oltre spese generali, CP_1 iva e cpa.
Messina, 25.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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