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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 520/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SE D'Onofrio, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 37590/7131; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2020 , dopo aver contestato le Parte_1
risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 504/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di:1)
“dichiarasse la ricorrente invalida nella misura percentuale del 100% con diritto all'accompagnamento”; 2) “per l'effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1
1 persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente la sola indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (29.10.2018) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 31/08/2021, che, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente in data
01/02/2021, non si determina “ in alcun modo la precedente valutazione medico legale”; pertanto, conclude il CTU, “ la signora non possiede i requisiti medico Parte_1
legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, come già formulato in occasione della relazione medico legale in sede di ATP. Il CTU dott. Persona_2
”.
[...]
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua dell'integrazione resa dal dott.
, e ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte Per_2
conclusioni vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di lite per entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.1 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata, in relazione ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' , e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del CP_1 deposito tardivo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza,
2 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che [nata a [...] il Parte_1
18/03/1944], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) Dichiara irripetibili le spese di entrambe le fasi del giudizio;
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) Pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in CP_1
favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 520/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SE D'Onofrio, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 37590/7131; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2020 , dopo aver contestato le Parte_1
risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 504/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di:1)
“dichiarasse la ricorrente invalida nella misura percentuale del 100% con diritto all'accompagnamento”; 2) “per l'effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1
1 persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente la sola indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (29.10.2018) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 31/08/2021, che, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente in data
01/02/2021, non si determina “ in alcun modo la precedente valutazione medico legale”; pertanto, conclude il CTU, “ la signora non possiede i requisiti medico Parte_1
legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, come già formulato in occasione della relazione medico legale in sede di ATP. Il CTU dott. Persona_2
”.
[...]
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua dell'integrazione resa dal dott.
, e ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte Per_2
conclusioni vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di lite per entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.1 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata, in relazione ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' , e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del CP_1 deposito tardivo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza,
2 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che [nata a [...] il Parte_1
18/03/1944], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) Dichiara irripetibili le spese di entrambe le fasi del giudizio;
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) Pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in CP_1
favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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