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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Rg PU. N. 591-1/ /2025
Riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:
Dr. Gian Piero Scoppa Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Giudice
Dr. Francesca Reale Relatore
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letta l'istanza presentata da (P. Iva , in persona del legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
BI CC, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.Iva ), con sede in Napoli Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
(NA), via Marino di CA snc, in persona del titolare p.t. ; Controparte_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo
è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo l'impresa individuale resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, in quanto appare evidente che l'impresa individuale debitrice versi in stato Controparte_1
d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante Pt_1
pari ad €. 33.103,23, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo e atto di precetto notificato,
[...]
e confermata dall'esito negativo del pignoramento mobiliare richiesto e dall'esito negativo dell'istanza ex art. 492 bis ricerca beni;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della impresa individuale
[...]
(C.F. e P.Iva con sede in Napoli (NA), via CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Marino di CA snc.
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Ilaria Grimaldi
in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore dott.
[...] che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
Per_1
ORDINA
Al legale rappresentante della impresa individuale fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e dei libri contabili, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP,
IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA ALTRESI'
Il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII),
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 26.02.26 ore 10.30 ;
EG Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del
DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
19/11/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Francesca Reale dott. Gianpiero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Rg PU. N. 591-1/ /2025
Riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:
Dr. Gian Piero Scoppa Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Giudice
Dr. Francesca Reale Relatore
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letta l'istanza presentata da (P. Iva , in persona del legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
BI CC, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.Iva ), con sede in Napoli Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
(NA), via Marino di CA snc, in persona del titolare p.t. ; Controparte_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo
è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo l'impresa individuale resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, in quanto appare evidente che l'impresa individuale debitrice versi in stato Controparte_1
d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante Pt_1
pari ad €. 33.103,23, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo e atto di precetto notificato,
[...]
e confermata dall'esito negativo del pignoramento mobiliare richiesto e dall'esito negativo dell'istanza ex art. 492 bis ricerca beni;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della impresa individuale
[...]
(C.F. e P.Iva con sede in Napoli (NA), via CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Marino di CA snc.
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Ilaria Grimaldi
in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore dott.
[...] che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
Per_1
ORDINA
Al legale rappresentante della impresa individuale fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e dei libri contabili, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP,
IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA ALTRESI'
Il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII),
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 26.02.26 ore 10.30 ;
EG Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del
DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
19/11/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Francesca Reale dott. Gianpiero Scoppa