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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 358/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202550020104180050926121 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 500/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 358/ 2025 R.G.R. Ricorrente_1 da Altavilla Irpina, ( AV ) assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio. dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2
, domiciliato presso lo studio della prima all'indirizzo Email_1, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 500 20104180050926121 notificatagli a mezzo posta il
21.03.2025 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 per un importo di € 327,02 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. per conto della Regione Molise, ritenendo la validità della propria attività svolta, posta in essere in sede d'incarico regionale la cui funzione si terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto lavorativo a suo tempo intrapreso. Eccepiva, in sostanza:
- Inammissibilità del ricorso per tardività come proposto stante l'avvenuta notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività degli stessi per mancata opèposizione nwi termini;
- Considerato che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 21.03.2025;
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio controparte ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Eccepiva, sostanzialmente:
- mancata notifica degli atti prodromici all'ingiunzione opposta e conseguente intervenuta prescrizione del diritto azionato;
- Inammissibilità del ricorso per tardività come proposto stante l'avvenuta notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività degli stessi per mancata opposizione nei termini;
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento primordiale;
- Considerato che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 27.03.2025;
- Nel caso di specie, trattandosi di accertamento delle annualità 2019 la prescrizione decorre dal
2022;
- Esaminata ogni istanza, eccezione ed obiezione nulla escluso;
P.Q.M.
- Così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in
€ 200,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 358/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202550020104180050926121 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 500/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 358/ 2025 R.G.R. Ricorrente_1 da Altavilla Irpina, ( AV ) assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio. dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2
, domiciliato presso lo studio della prima all'indirizzo Email_1, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 500 20104180050926121 notificatagli a mezzo posta il
21.03.2025 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 per un importo di € 327,02 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. per conto della Regione Molise, ritenendo la validità della propria attività svolta, posta in essere in sede d'incarico regionale la cui funzione si terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto lavorativo a suo tempo intrapreso. Eccepiva, in sostanza:
- Inammissibilità del ricorso per tardività come proposto stante l'avvenuta notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività degli stessi per mancata opèposizione nwi termini;
- Considerato che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 21.03.2025;
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio controparte ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Eccepiva, sostanzialmente:
- mancata notifica degli atti prodromici all'ingiunzione opposta e conseguente intervenuta prescrizione del diritto azionato;
- Inammissibilità del ricorso per tardività come proposto stante l'avvenuta notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività degli stessi per mancata opposizione nei termini;
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento primordiale;
- Considerato che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 27.03.2025;
- Nel caso di specie, trattandosi di accertamento delle annualità 2019 la prescrizione decorre dal
2022;
- Esaminata ogni istanza, eccezione ed obiezione nulla escluso;
P.Q.M.
- Così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in
€ 200,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO