TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3717/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1994, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Iraci Sareri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Brasile) il 20/11/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iraci Sareri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 08/08/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a San NN
La UN (CT) in data 01/09/2017.
1 Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza n. 2300/2023 emessa dal
Tribunale di Catania in data 12/05/2023 (proc.10035/2020 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso, le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di un anno risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n.
2300/2023, pronunciata da questo Tribunale il 12/05/2023 e depositata in cancelleria in data 26/05/2023, nel procedimento recante RG n. 10035/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In assenza di altre statuizioni di carattere personale ed economico, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a San NN La
UN (CT) in data 01/09/2017 tra , nato a [...] il Parte_1
28/10/1994, e , nata a [...] il Parte_2
20/11/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San NN La UN (CT) al n. 11, parte 1, anno 2017.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San NN La UN (CT) di
2 procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott. ssa Lidia Greco
3