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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34228 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 4.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 6 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marco Orlando che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
[...]
viale di Castro Pretorio n. 122, presso lo studio degli avv.ti Roberto Padova e Andrea Salvatore
Sitra, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2024 premettendo di avere iniziato a lavorare alle Parte_1
dipendenze della convenuta, presso la scuola OU sita a Roma, in via Cassia, dal 1.9.2007 con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 1.8.2008, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Agidae e mansioni di insegnante di lingua italiana per gli studenti della scuola elementare, con orario part time all'80% e che il rapporto era cessato il
1 29.2.2024 per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deduceva che il 12.2.2024 la convenuta aveva formalizzato una contestazione disciplinare nella quale le venivano mossi diversi addebiti;
che il 21.2.2024 aveva presentato le proprie giustificazioni, ma che in data 28.2.2024 la convenuta le aveva comminato il licenziamento disciplinare per giustificato motivo, esonerandola dal prestare servizio durante il periodo di preavviso.
Lamentava che i fatti contestati non giustificavano il licenziamento essendo irrilevanti sul piano disciplinare, in gran parte frutto di un totale stravolgimento rispetto a quanto realmente accaduto e che non potevano sopperire i due addebiti riportati come recidiva perché già sanzionati e neppure gli altri citati perché di più di due anni antecedenti al licenziamento con conseguente applicabilità della tutela di cui all'art. 18 comma 4 S.L., anche eventualmente per riconducibilità degli stessi a sanzioni meramente conservative;
che la pretestuosità degli addebiti manifestava un chiaro intento persecutorio e ritorsivo nei confronti di essa esponente, la quale per problemi familiari godeva spesso di permessi ex L. 104/92; che infatti a decorrere dall'11.7.2013 aveva iniziato a fruire di congedi e permessi ex L. 104/92 ed art. 58 CCNL Agidae, dovendo accudire il proprio figlio,
, di cui era stato accertato lo stato di totale invalidità essendo affetto da una grave Persona_1
patologia psicotica e non in grado di deambulare autonomamente;
che la convenuta aveva per questo assunto un atteggiamento vessatorio concretizzatosi attraverso sette infondati procedimenti disciplinari, di cui i penultimi due erano state considerati ai fini della recidiva e l'ultimo era culminato nel licenziamento;
che dunque il licenziamento doveva ritenersi discriminatorio e fondato su un motivo illecito esclusivo e determinante, consistente nella ritorsione per avere la ricorrente usufruito dei permessi a lei spettanti per la cura del familiare disabile;
che in subordine doveva ritersi applicabile l'art. 18 comma 5 S.L. per mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione.
Deduceva in particolare di avere subito i seguenti procedimenti disciplinari:
1) contestazione disciplinare del 30.9.2015 conclusa con la sanzione del richiamo scritto in quanto avrebbe svolto una visita medica personale nei locali della scuola il 22.9.15 e avrebbe lasciato i propri alunni da soli il 25.9.15 recandosi nella classe di un'altra collega: la ricorrente affermava l'illegittimità della sanzione perché non si era trattato di una visita medica ma di un colloquio con la mamma di un alunno e non aveva lasciato la classe incustodita essendo rimasta sull'uscio dove poteva controllarla;
2) contestazione del 5.5.2016 conclusa con la sanzione della multa di un'ora di retribuzione per avere effettuato sette ritardi e non avere tenuto la lezione del 3.5.2016 ore 10.05: la ricorrente contestava sei dei sette ritardi e deduceva di non avere effettuato la lezione del
2 giorno 3.5.16 ore 10.50 perché aveva avuto un'emergenza familiare lasciando un messaggio in segreteria alle 9.19;
3) contestazione del 28.2.2022 conclusa con la sanzione del richiamo scritto per avere urlato contro lo studente in data 18.1.2022 e per aver maltrattato e intimorito i due Per_2
studenti e nei giorni tra il 24 e 27 gennaio 2022, per essere spesso in CP_2 Persona_3
ritardo e per allontanarsi spesso dall'aula: in disparte la genericità di questi ultimi due addebiti la ricorrente negava di avere avuto comportamenti aggressivi con i suoi studenti;
4) contestazione disciplinare del 23.3.2022, conclusa con la sanzione del richiamo scritto, per essere stata assente ingiustificata alla lezione del 15.3.2022 delle ore 9.15-10.00 e per un'aggressione verbale nei confronti di una dipendente della convenuta: la ricorrente sosteneva che nessun disagio si era verificato per il ritardo del 15.3.22 perché la classe era stata affidata ad altro docente e che il diverbio con la segretaria era stato determinato proprio dall'atteggiamento ostile nei confronti della fruizione dei permessi ex L. 104/92;
5) contestazione disciplinare del 2.10.23 conclusa con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, per aver mortificato e umiliato la mattina del giorno 27.9.2023 nel corso della lezione di italiano tenutasi tra le ore 12:45 e le 13:30 lo studente bambino di sette anni affetto da paralisi celebrale riprendendolo ad Persona_4 alta voce dinanzi a tutti i compagni e affermando che lo stesso “scrive come una bambino dell'asilo”: la ricorrente affermava di non avere offeso o sminuito l'alunno, ma che il riferimento fatto all'asilo era relativo non alla scrittura ma al fatto che fosse troppo vivace, per fargli comprendere che nel contesto della lezione in questione non avrebbe potuto pensare solo al gioco;
6) contestazione disciplinare del 27.10.2023 conclusa con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni con cui le si addebitava di avere assunto un atteggiamento aggressivo ed irrispettoso nei confronti degli studenti nel corso delle lezioni di italiano tenute nella classe del Grade 4 e frequentate, tra gli altri, dalla studentessa
[...]
(i cui genitori avevano fatto esplicita richiesta alla Scuola di trasferire la figlia Persona_5
ad altro corso di Italiano temendo che la studentessa potesse a causa di ciò rinunciare del tutto allo studio della lingua italiana) e dallo studente che in conseguenza di Parte_2
ciò aveva chiesto ai genitori di essere trasferito alla classe di italiano di Livello I (nonostante fosse studente di Livello II), per non dover più avere a che fare con lei e poter proseguire nello studio della lingua italiana;
di avere in data 23.10.2023 nel corso di una lezione di italiano tenuta al Grade 4, tra le 14.30 e le 15.15, aspramente sgridato lo studente
[...]
che iniziava a piangere tanto che altro studente si era sentito in dovere di Per_6
3 intervenire per dargli conforto: la ricorrente negava tutti gli addebiti affermando che lo studente era stato rimproverato perché aveva perso il quaderno di italiano Persona_6
e l'anno precedente gli erano stati riconsegnati, perché persi, ben 4 volte, sia il quaderno di italiano che i libri integrativi, e la ricorrente aveva ritenuto necessario dirgli che avrebbe avvisato i suoi genitori e a queste parole si era messo a piangere;
che l'alunna Persona_5
aveva chiesto di poter frequentare il corso degli studenti madrelingua senza
[...]
riferimento a problemi con essa esponente che le aveva risposto che tali decisioni spettavano al dirigente scolastico;
che l'alunno era uno studente con difficoltà a seguire Parte_2
tutta la lezione e che per tale motivo a volte alzava la mano per dire di non aver capito la spiegazione e in alcuni casi la ricorrente lo anticipava perché comprendeva che non riusciva a seguire e decideva di proseguire la lezione in inglese per aiutarlo.
Concludeva chiedendo, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti, di:
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/ nullità delle sanzioni disciplinari di cui in premessa e comunque annullarle o, in subordine, derubricarle a sanzioni meno gravi;
2. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata
12/02/2024 e ricevuta il 29/02/2024, perché ritorsivo e /o discriminatorio e/o per le diverse ragioni che dovessero risultare in corso di causa e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della IG.ra nel posto di Parte_1
lavoro e nelle sue mansioni o in mansioni equivalenti;
condannare, altresì, la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima dell'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione spettante pari ad €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno.
3.In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 12/02/2024 e ricevuta il 29/02/2024 e per l'effetto annullarlo in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa o per le diverse ragioni che dovessero risultare in corso di causa e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione della IG.ra
[...]
nel posto di lavoro e nelle sue mansioni o in mansioni equivalenti;
condannare, altresì, la Pt_1
convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno, maturata dal giorno del licenziamento, nella misura massima consentita di 12 mensilità.
4 4. In via ulteriore subordine accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro e, comunque, in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari a 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno o pari alla diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la Controparte_1
(d'ora innanzi anche semplicemente ), che affermava:
[...] Controparte_1
di essere ente ecclesiastico dipendente dalla Santa Sede dotato di personalità giuridica;
di gestire la
“OU International School”, scuola diurna privata, internazionale, cattolica e co-educativa con sede a Roma, che segue il sistema di classificazione americano e fa parte della rete globale delle scuole RSHM, fornendo agli studenti una formazione in inglese, partendo dalla prima infanzia e fino al 12° grado, per un'età che va dai 2 ai 18 anni;
di applicare ai propri dipendenti il CCNL Scuola
AGIDAE.
Deduceva la convenuta, in primo luogo, la legittimità delle due sanzioni sospensive irrogate il
19.10.2023 e il 10.11.2023, in quanto fondate su fatti che all'esito dell'istruttoria disciplinare erano risultati pienamente confermati e del tutto congrue e proporzionate rispetto alla gravità dei fatti stessi, senza che le generiche giustificazioni della lavoratrice potessero condurre ad una diversa valutazione degli stessi.
Sosteneva, quindi, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dovendosi innanzitutto escludere che le condotte contestate potessero rientrare nell'ambito di sanzioni meramente conservative in base all'art. 78 del CCNL Agidae essendo, al contrario ivi prevista la sanzione del licenziamento con preavviso in presenza, tra l'altro, di “gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni” e in caso di recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 77, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 76, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 76, con la conseguenza che le due sospensioni disciplinari dell'ottobre e novembre del 2023 sarebbero state di per sé autonomamente sufficienti a costituire un valido giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
che la ricorrente non si era allineata agli specifici impegni assunti nei confronti del datore di lavoro in forza del
for Elementary Staff/Teachers 2023/24” recante l'indicazione Parte_3
degli impegni didattici per il periodo successivo;
che la ricorrente nel citato documento aveva elencato i possibili miglioramenti da apportare alla didattica e la Controparte_3
aveva sul punto manifestato delle perplessità esplicitando gli obiettivi che il datore di
[...] lavoro le imponeva per l'anno scolastico 2023-24; che la lavoratrice non si era neppure attenuta ai principi ispiratori della didattica della scuola dettati dal “Faculty and Staff Handbook” e dalla
5 “Quality Teaching and Learning Statement”; che infatti erano emerse le condotte oggetto della contestazione disciplinare durante l'osservazione svolta nella mattinata del 5.2.24, nell'ambito delle periodiche “Elementary School Observations”, visite programmate in classe nel corso delle lezioni per valutare l'efficacia del programma di crescita professionale e le performance dei docenti nell'ambito di quello;
che di fatto la ricorrente anziché mettere in pratica le direttive datoriali aveva adottato un approccio didattico da esse divergente;
che le giustificazioni addotte dalla lavoratrice non potevano essere accolte ed era quindi pienamente legittimo e motivato il licenziamento irrogato;
che non era vero che questa era stata vittima di discriminazione, avendo sempre beneficiato dei congedi parentali e dei permessi ex L. 104/92; che le sanzioni disciplinari irrogate tra il 2016 e il 2022 dovevano reputarsi legittime;
che la prima contestazione, sanzionata con il richiamo scritto, era relativa al fatto che il 22 settembre 2015 la ricorrente aveva occupato un'aula della scuola destinata all'uso di tutti gli insegnanti per farsi sottoporre a visita medica privata, chiudendosi a chiave dall'interno e inibendo l'ingresso nei suddetti locali agli altri insegnanti (circostanza questa che erano state pacificamente ammesse dinanzi a testimoni), nonché al fatto che il 25 settembre successivo aveva abbandonato l'aula e lasciato incustoditi i propri alunni per recarsi in altra aula a parlare con altra insegnante (circostanza questa riferita dalla testimone;
che la seconda Tes_1 contestazione, sanzionata con un'ora di multa, era relativa al fatto di essersi presentata in ritardo per il “lunch duty” ovvero per la sorveglianza del pranzo degli studenti in sala mensa in 6 diverse occasioni (il 20, 21, 26 e 28 aprile ed il 3 e 5 maggio 2016), fatti questi non negati ma imputati alla responsabilità della Preside della Scuola Elementare che l'avrebbe intrattenuta (circostanza questa però smentita dalla diretta interessata e comunque inidonea a giustificare il ritardo), al fatto di non avere tenuto la lezione delle 10.05 del 3.5.2016, circostanza questa anch'essa confermata dalla lavoratrice ma imputata ad un'emergenza familiare mai documentata e al fatto di essere arrivata in ritardo in classe in un'altra occasione (il 29 aprile 2016), circostanza questa contestata dalla lavoratrice, ma documentata dalla rilevazione oraria della scuola;
che relativamente al terzo procedimento disciplinare, intervenuto a distanza di 5 anni e 8 mesi dal precedente, era stata sanzionata con il richiamo scritto per avere usato un tono di voce alto, un atteggiamento aggressivo ed alterato, nei confronti di tre studenti, gli alunni (grado 2S), (grado Persona_7 Persona_3
2S) e (grado 5D), determinando disagio negli stessi segnalato attraverso Persona_8
denunce dei genitori;
che con riguardo al quarto procedimento disciplinare, culminato nel richiamo scritto, era stata contestata l'assenza sul posto di lavoro il 15.3.2022 (lezione aula 5L, Grado 5, dalle ore 09:15 alle ore 10:00) atteso che la ricorrente, contattata telefonicamente dalla segretaria della scuola elementare aveva ammesso di essersi dimenticata che l'orario di inizio della Persona_9
lezione per quel giorno fosse alle 09:15 del mattino (circostanza poi ribadita unitamente alla scuse
6 anche alla Preside), nonché il diverbio avuto con la segretaria dopo che era giunta a scuola Per_9
intorno alle ore 10.30 e si era recata negli uffici di segreteria per la consegna di un modulo di richiesta di congedo ex l. n. 104/92 per i giorni 16 e 17 marzo 2022 (cioè: i due giorni immediatamente successivi alla data di presentazione della richiesta), occasione nella quale aveva risposto aggressivamente alla che le domandava se la richiesta di congedo fosse dovuta ad Per_9
emergenza giacché, in caso contrario, le policy interne della scuola prevedevano che essa venisse preventivamente autorizzata dalla , così determinando un forte impatto emotivo nella Pt_4
segretaria che si era recata in lacrime presso la stanza della psicologa della scuola;
che dunque tutte le sanzioni erano legittime ed era una mera illazione il carattere discriminatorio del licenziamento, anche perché la Procura Generalizia è ente religioso cattolico ispirato a principi di carità, tolleranza, inclusione e uguaglianza;
che la domanda doveva quindi essere rigettata.
Fallito il tentativo di conciliazione, istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del
4.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Opportuno appare partire dalla contestazione disciplinare del 12.2.2024 che ha determinato il licenziamento della ricorrente.
1.a. Questo il tenore letterale della contestazione disciplinare:
“Le inviamo la presente onde contestarLe, ai sensi di legge e di contratto, talune Sue condotte che ci risultano costituire reiterata e grave violazione ai Suoi doveri di diligenza, obbedienza e rispetto delle policy interne di OU (“OU” o la “Scuola”) a Lei richiesti, per i motivi Controparte_4
e nei termini che qui di seguito troverà specificati.
Nell'ambito delle “Elementary School Observations” ciclicamente condotte da OU, tutti i docenti addetti alle Scuole Elementari sono fatti oggetto di osservazione in classe. Come a Lei noti, in quanto la
Scuola gliene ha dato comunicazione via email attraverso il Weekly Bullettin, il focus specifico delle osservazioni programmate per il mese di febbraio 2024 ha riguardato: gestione della classe, coinvolgimento degli studenti e atmosfera generale della classe. Le cicliche sono condotte, come a Lei noto, CP_5 dai componenti dell'Elementary Management Team, (Principal, Director of Specialist Learning, Lower
Elementary Assistant Principal, Upper Assistant Principal). Nel caso specifico, la IG.ra Parte_5
“Director of Learning” di OU, il giorno 5 febbraio 2024 alle ore 10:15 del mattino si è CP_3 recata all'interno della classe del Grade 5 al fine di osservare e verificare se la gestione della classe, il coinvolgimento degli studenti e l'atmosfera generale della classe fossero in linea con la Mission della
Scuola, nonché con i principi fissati dall'“Ethos e Quality Teaching” e dal “Learning Statement”. La IG.ra era stata a ciò incaricata dalla Scuola, ed agiva sotto la diretta supervisione della Preside della CP_3
Elementary School, IG.ra . Persona_10
La IG.ra si è trattenuta all'interno dell'aula per circa quindici minuti, dalle ore 10:15 alle ore CP_3
10:28, senza interferire con la lezione e con le Sue attività, limitandosi ad osservare la lezione, l'approccio
7 da Lei assunto con gli studenti e le modalità in cui la lezione stessa veniva da Lei impostata e affrontata.
Durante l'osservazione, la IG.ra ha rilevato che: CP_3
a. gli studenti, alle ore 10:18 stavano ancora entrando in aula, sebbene l'orario di inizio della lezione fosse programmato per le ore 10:15;
b. in quel momento Lei si trovava presso il banco dello studente : ne stava esaminando la Persona_11 cartella e gli stava facendo notare la sua scarsa organizzazione;
c. Lei ha quindi chiesto allo studente di chiamare gli altri studenti che non erano Persona_12 ancora entrati in aula;
d. intorno alle ore 10:20, Lei ha iniziato a interfacciarsi con lo studente , compagno di Persona_13 banco di , chiedendogli dove fosse il suo vocabolario. Nell'approcciare il ragazzo, Lei gli Persona_11 ha detto espressamente - alla presenza degli altri studenti, oltre che della IG.ra - che per aver CP_3 dimenticato il vocabolario Lei gli avrebbe abbassato il voto, sottolineando allo stesso tempo che senza il materiale didattico necessario non avrebbe potuto studiare in previsione del test del giorno successivo.
Ha, quindi, aggiunto: «Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?»; ed inoltre, rivolgendosi a tutta la classe: «Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?», alludendo al fatto che anche altri studenti erano sprovvisti del materiale didattico.
e. La Sua lezione è infine iniziata, ma solo alle ore 10:25.
f. A questo punto, riprendendo l'intera classe Lei ha testualmente affermato: «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa». Nel corso della lezione gli studenti stavano ripassando i vocaboli di tutto quanto si possa trovare all'interno di un centro commerciale. Lei è rimasta seduta alla
Sua cattedra, ed ha chiesto alla studentessa di dire in italiano da chi si compra il pane ed Persona_14 Per_1 il nome del negozio in cui si compra il pane. La giovane è stata da Lei corretta ripetutamente per alcuni minuti”.
Dopo aver preso nota dei suddetti eventi, la IG.ra ha redatto un resoconto dell'osservazione CP_3 compiuta, dal quale risultano le seguenti gravissime criticità:
- Approccio sminuente nei confronti degli studenti: la IG.ra si è intrattenuta al banco di Pt_1 Per_11
per esaminare la sua cartella e fargli notare la sua scarsa organizzazione, e questo apostrofando il
[...] giovane studente con tono di sarcasmo («Questo discorso lo faccio in prima elementare, volete andare in sesta?»);
- Atteggiamento minaccioso, di rimprovero: finito con il giovane , la IG.ra ha Persona_11 Pt_1 iniziato a rimbrottare il compagno di banco , chiedendogli dove fosse il suo vocabolario, e Persona_13 minacciandolo che gli avrebbe abbassato il voto a causa della sua disorganizzazione;
- Perdita di tempo nel corso dell'ora di lezione: durante l'ora di lezione, la studentessa è Persona_14 stata interrogata e corretta ripetutamente per diversi minuti, mentre gli altri studenti stavano seduti senza fare nulla;
- Totale assenza di coinvolgimento degli studenti: la IG.ra è rimasta seduta alla cattedra mentre Pt_1 la giovane era chiamata a rispondere a domande inerente il vocabolario italiano necessario Persona_14
8 a descrivere l'azione del comprare il pane ed il nome del negozio in cui si compra il pane. Mentre la studentessa interrogata veniva ripetutamente corretta, gli altri studenti non sono stati coinvolti, ma sono stati lasciati ad ascoltare senza che venissero in alcun modo coinvolti nell'ambito dell'attività didattica;
- Creazione di un ambiente non favorevole all'apprendimento: la IG.ra si è rivolta alla classe Pt_1 dicendo: “Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa”. Cosi facendo, ha frustrato ogni velleità di impegno a parte degli studenti, dal momento che non ha offerto alcuna valida alternativa per coinvolgere in classe gli studenti (si rammenta, bambini di appena 10 anni) sprovvisti del vocabolario. A costoro non è stata fornita alcuna risorsa o compito alternativo (al contrario, la IG.ra ha Pt_1 chiaramente detto: «Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?»).
I fatti rilevati dalla IGra ed il resoconto da essa redatto a valle degli stessi costituiscono, ad CP_3 avviso della Scuola, chiara ed evidente testimonianza di un comportamento gravemente negligente da parte
Sua, in netto ed evidente contrasto con le più basilari indicazioni datoriali circa la didattica da impartire agli studenti delle scuole elementari.
Lei è perfettamente a conoscenza del fatto che la Scuola adotta degli standard didattici estremamente elevati
e rigorosi, e che tra gli obbiettivi che tutti gli insegnanti devono impegnarsi a perseguire ci sono:
l'eccellenza accademica;
la formazione di cittadini e leader etici e responsabili;
la crescita e la competenza di tutti i membri della comunità scolastica il contributo alla creazione di strutture operative e di governance di prim'ordine. Questi ultimi sono chiaramente elencati a chiare lettere nel “Professional Growth and
Evaluation for Elementary Staff/Teachers 2023/24"; […]
Alla luce dell'osservazione condotta dalla IG.ra in data 5 febbraio 2024, appare di tutta CP_3 evidenza che Lei abbia negligentemente omesso di allinearsi alle indicazioni datoriali in merito alla qualità della didattica, al metodo di approccio con l'insegnamento e con gli studenti.
Al contrario: il Suo approccio alla didattica, agli studenti ed alla creazione di un ambiente stimolante per
l'apprendimento è risultato assolutamente contrario alle indicazioni datoriali, da Lei espressamente accettate e sottoscritte.
Tale Sua condotta, come accertata e confermata dalla IG.ra è palesemente lesiva non solo dei CP_3 minimi canoni di etica e deontologia professionale, avuto riguardo al Suo ruolo di educatrice delle scuole elementari, ma è altresì indice di evidente negligenza nell'esecuzione delle mansioni a Lei affidate. Il Suo atteggiamento negligente, aggressivo ed intimidatorio nei confronti di studenti giovanissimi è assolutamente contrario agli standard didattici adottati dalla Scuola, e si pone in netto contrasto ed in violazione di specifiche previsioni del OU Safeguarding Policy nonché del Faculty and Staff Code of Conduct, a
Lei perfettamente noti e da Lei accettati al momento dell'assunzione alle dipendenze dell'Istituto, che Le impongono specifiche regole comportamentali nei confronti della generalità degli studenti.
Non solo: la Sua condotta è palesemente in contrasto e violazione delle previsioni di cui alle norme in materia di diritto del lavoro e del vigente CCNL. I fatti a Lei qui contestati sono inoltre tali da mettere gravemente a rischio la reputazione della Scuola che, gestita da un Ente Religioso ed ispirata ai valori fondanti della religione Cattolica, impronta tutte le proprie attività ad un codice etico e comportamento
9 particolarmente permeato a principi di compassione, solidarietà e carità; principi, questi, tutti gravemente e reiteratamente lesi dalla Sua condotta.
Infine, circostanza questa ulteriormente aggravante, analoghe Sue condotte sono già state nel recentissimo passato oggetto della sanzione disciplinare della sospensione da lavoro e dalla retribuzione in due diverse occasioni. La reiterazione di comportamenti gravemente negligenti costituisce severa lesione del rapporto di reciproca fiducia necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro con OU.
Ciò posto, … La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente, onde consentirci di valutare la necessità di prendere i più opportuni provvedimenti disciplinari.”
1.b. Dopo le giustificazioni della lavoratrice rese il 21.2.2024, è seguito in data 28.2.2024 il licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo, con esonero dal preavviso lavorato, fondato sugli addebiti di cui alla contestazione osservati dalla Controparte_3 nel corso dell'ispezione del 5.2.2024 dalle ore 10:15 alle ore 10:28 presso la classe
[...]
Grade 5, durante la lezione di italiano della ricorrente.
2. In sintesi si addebita alla lavoratrice:
1) di avere fatto iniziare in ritardo la lezione perché l'inizio era programmato alle 10.15 e gli studenti stavano ancora entrando in aula ore 10.18 e che è infine la lezione era iniziata solo alle ore
10:25;
2) di avere fatto notare allo studente la sua scarsa organizzazione con riguardo alla Persona_11
cartella;
3) di avere chiesto allo studente dove fosse il suo vocabolario dicendogli, alla Persona_13
presenza degli altri studenti, che per averlo dimenticato gli avrebbe abbassato il voto e sottolineando che senza il materiale didattico necessario non avrebbe potuto studiare in previsione del test del giorno successivo, aggiungendo la frase: «Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?» ed inoltre, rivolgendosi a tutta la classe:
«Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?», alludendo al fatto che anche altri studenti erano sprovvisti del materiale didattico;
4) di avere affermato: «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa»;
5) di avere chiesto durante la lezione alla studentessa di dire in italiano da chi si Persona_14
compra il pane ed il nome del negozio in cui si compra il pane e di averla corretta ripetutamente per alcuni minuti.
Nella contestazione disciplinare, inoltre, la parte datoriale contesta, come circostanza ulteriormente aggravante, la recidiva avendo la ricorrente posto in essere nel recente passato due condotte disciplinarmente rilevanti che sono state oggetto della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
10 3. Ritiene l'Ufficio che, quand'anche i fatti addebitati alla lavoratrice si siano verificati negli esatti termini dedotti nella contestazione, essi in alcun modo potrebbero sorreggere un licenziamento disciplinare, in quanto totalmente privi di disvalore.
Segnatamente appare privo di rilievo disciplinare l'avere iniziato la lezione con alcuni minuti di ritardo, alle ore 10.18 anziché alle ore 10.15: tale circostanza oltretutto è imputabile agli studenti che sono arrivati in ritardo e non alla docente che era invece puntuale in classe ad accoglierli.
Inoltre, come si legge nella contestazione disciplinare, la docente fin dal momento dell'arrivo in classe dei primi studenti ha iniziato a svolgere la sua attività didattica, consistente anche nel verificare la regolare tenuta del materiale e non è quindi neppure corretto spostare alle ore 10.25
l'inizio della lezione.
Parimenti l'avere fatto notare ad uno studente la scarsa organizzazione con riguardo alla sua cartella e l'avere richiamato un altro studente perché questo non aveva portato con sé il vocabolario, strumento necessario per il lavoro in classe, lungi dall'essere un approccio sminuente appare rientrare pienamente nell'esercizio delle prerogative didattiche di una docente e non può essere ritenuto un inadempimento disciplinarmente rilevante.
Ancora del tutto irrilevante sul piano disciplinare appare la circostanza che la docente abbia dapprima rimarcato la gravità dell'errore di non portare a scuola il materiale didattico necessario
(«Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?»), poi informato delle conseguenze che avrebbe potuto avere tale errore sul voto e affermato infine «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa»: rientra infatti nei doveri dell'insegnante quello di conformare il comportamento degli alunni a determinati standard di diligenza e nella sua libertà perseguire l'obiettivo attraverso frasi di stimolo e di sollecitazione.
Nella specie le frasi utilizzate non superano la continenza espressiva, non sono offensive, non sono mortificanti e non integrano affatto – per come contestate – un atteggiamento minaccioso, ma appaiono pienamente coerenti con l'obiettivo perseguito e quindi del tutto prive di disvalore.
Infine l'avere interrogato una studentessa, chiedendogli di riferire alcuni nomi in italiano (del negozio dove si compra il pane e della persona che lo vende) e riprendendola per gli errori commessi rientra pienamente nell'esercizio dell'attività di insegnamento, nella quale vi è anche naturalmente il diritto-dovere di correggere: anche in tale caso la parte datoriale non ha contestato modalità offensive, arroganti, mortificanti poste in essere dalla docente nei confronti dell'alunna, essendosi limitata a contestare il fatto dell'interrogazione e delle ripetute correzioni, condotta che è in sé e per sé del tutto lecita.
11 Né può affermarsi che sia lesivo della dignità di un alunno il fatto di essere interrogato e corretto di fronte agli altri, ovvero che ciò sia una “perdita di tempo nel corso dell'ora di lezione” per il resto della classe e che quindi la docente avrebbe omesso di seguire e di occuparsi degli altri studenti durante l'interrogazione di un singolo: al contrario l'interrogazione e le correzioni sono funzionali alla crescita e al miglioramento dell'alunno e non certo alla sua mortificazione e ciò costituisce fonte di apprendimento anche per gli altri e hanno quindi intrinsecamente una valenza coinvolgente anche per questi.
Appare poi illazione del tutto priva di riscontro oggettivo quella per cui la , attraverso le Pt_1
inconsistenti – sul piano disciplinare – condotte contestate avrebbe creato un ambiente non favorevole all'apprendimento.
Deve quindi concludersi che i fatti oggetto di contestazione disciplinare sono del tutto privi di disvalore.
D'altro canto, l'art. 18 comma 4 S.L., norma applicabile nella specie essendo la ricorrente stata assunta prima del 7.3.2015, prevede che il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite delle dodici mensilità.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla tutela reintegratoria anche a seguito della legge Fornero” (Cass. 13/10/2015 n. 20545, Pres. ed Est. Roselli;
conformi Cass.
13/10/2015 n. 20540) osservandosi che “L'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità” (Cass. 20.9.2016, n. 18418; conformi ex plurimis Cass. 25.5.2017, n. 13178, Cass.
10.5.2018, n. 11322).
Osserva la Suprema Corte “Quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso
12 presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit. (omissis)”.
Pertanto affinchè una condotta sia sanzionabile con il licenziamento non è sufficiente che essa sia materialmente accaduta, ma è necessario che essa abbia una rilevanza giuridica disciplinare.
Nella specie, come si ripete, è proprio tale rilevanza che manca per le ragioni sopra illustrate.
Né può ritenersi dirimente la circostanza che l'istituzione scolastica alla quale appartiene la ricorrente prevedesse una disciplina interna rigorosa e quindi una serie di obblighi, divieti, prescrizioni per i docenti che dovevano attenersi ad elevati standard didattici.
Innanzitutto non vi è alcuna oggettiva evidenza che le condotte contestate si ponessero in contrasto con quegli obiettivi e standard richiesti, essendo piuttosto ciò frutto di una valutazione discrezionale e soggettiva della parte datoriale, tanto che si sarebbe potuta affermare la violazione di quegli obiettivi e standard anche ove la ricorrente avesse posto in essere una condotta opposta a quella concretamente realizzata, omettendo di rimproverare, riprendere e correggere gli alunni, potendosi in ciò ravvisare una condotta lassista ed eccessivamente permissiva.
Ma in disparte ciò prevale su tutto, il fatto che le formazioni sociali minori si inseriscono nell'ordinamento giuridico generale e di esso devono rispettare i principi e le regole, tra cui quella per cui il lavoro è tutelato dalla Costituzione all'art. 4 come un diritto fondamentale e per cui non è legittimo licenziare un dipendente in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, nella pregnante accezione elaborata dalla giurisprudenza sopra richiamata (in tal senso cfr. Corte cost. 24.3.1988 n. 331; Corte cost.
8.2.1991 n. 60; Corte cost. 15.7.1993, n. 318; Corte cost. 17.3.1995 n. 86; Corte cost.
4.12.2000 n. 541; Corte cost. 10.2.2006, n. 56).
L'avere accertato nel presente giudizio l'irrilevanza disciplinare delle condotte contestate assorbe la rilevanza della recidiva rispetto agli ultimi due procedimenti disciplinari.
4. La ricorrente deduce inoltre che il licenziamento sia ritorsivo e discriminatorio, in quanto rappresenterebbe l'epilogo di una serie di condotte vessatorie e ritorsive poste in essere dalla parte datoriale in conseguenza del fatto di fruire – a partire dall'11.7.2013 - dei permessi e congedi di cui alla L. 104/92, per l'assistenza del proprio figlio disabile.
Deduce a tale riguardo di avere subito una serie di procedimenti disciplinari conclusisi con sanzioni conservative, gli ultimi due dei quali sono stati considerati anche ai fini della recidiva nel presente giudizio.
13 Orbene ritiene l'Ufficio che l'interesse della ricorrente all'accertamento dell'illegittimità delle sei sanzioni disciplinari, quattro delle quali sono risalenti nel tempo e quindi non più utilizzabili dalla parte datoriale neppure ai fini della recideva, mentre le ultime due sono state contestate ai fini della recidiva e la cui rilevanza disciplinare è stata dunque sopra esclusa, vada vagliato soprattutto in funzione della domanda di accertamento della nullità del licenziamento.
In altri termini la ricorrente ha omesso di impugnare tali sanzioni nel corso del tempo e si risolve solo ora a farlo non tanto per ottenere l'accertamento della loro legittimità intrinseca, quanto nell'ottica di sostenere la matrice discriminatoria del licenziamento.
Se così, come pare, va interpretata la domanda, deve innanzitutto rilevarsi che benchè la mancanza di giustificato motivo soggettivo del licenziamento possa essere un elemento indiziario che comprova indirettamente la natura ritorsiva del licenziamento, deve ritenersi – conformemente a quanto espresso dalla Suprema Corte– che il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del primo comma dell'art. 18 S.L. e quindi il motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., debba comunque allegare e dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi di prova.
In particolare l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo (Cass. 10047/2004; Cass. 5555/2011; Cass.
6501/2013; Cass. 3986/2015; Cass. 20742/2018; Cass. 9468/2019).
Nella specie per un verso non può affermarsi con rassicurante certezza la pretestuosità dei procedimenti disciplinari attivati dalla parte datoriale nel 2015, 2016, 2022, 2023, si ripete non impugnati dalla lavoratrice tempo per tempo, in quanto relativi a fatti che sono stati, sia pur con opportune precisazioni, in parte riconosciuti dalla lavoratrice (es. il fatto storico dei ritardi e dall'assenza alla lezione di cui al secondo procedimento disciplinare, ovvero l'assenza alla lezione di cui al quarto procedimento), in parte non negati radicalmente nella loro sussistenza materiale, ma giustificati fornendo una diversa ricostruzione (il colloquio che non era una visita medica e lo stazionamento non all'interno della classe ma in prossimità di essa di cui alla prima contestazione, il diverbio con la dipendente di cui alla quarta, le interlocuzioni con gli studenti di cui alle ultime due contestazioni).
Per altro verso non può comunque in ogni caso affermarsi la sussistenza del nesso causale tra i procedimenti disciplinari in questione e la fruizione dei permessi ex L. 104/92 e che dunque il licenziamento si ponga come l'ultimo atto di una sequenza di condotte vessatorie mirate all'espulsione.
14 Il solo elemento temporale della contiguità cronologica tra la fruizione di congedo e il procedimento disciplinare - che vale peraltro solo per le prime due contestazioni del 2015/2016 - appare un elemento indiziario troppo debole e non univocamente concludente nel senso di fare ritenere la natura discriminatoria o comunque ritorsiva della condotta datoriale, specie perché poi, nel caso di specie, sono decorsi diversi anni senza contestazioni pur nella persistente fruizione di quei permessi
(ad esempio dal 2016 al 2022), sia perché alcuni procedimenti sono stati attivati a seguito di denunce dei genitori, fatto questo pacifico e neppure contestato dalla lavoratrice.
D'altra parte non può escludersi che la parte datoriale nel licenziare la ricorrente abbia inteso non già di volersi liberare di una lavoratrice sgradita a causa della sua posizione di care giver, ma di fare una rigorosa applicazione degli elevati e rigorosi standard didattici elencati nel “Professional Growth and Evaluation for Elementary Staff/Teachers 2023/24” (documento sottoscritto dalla ricorrente il
22.1.24, per indicare obiettivi e target da perseguire nel corso dell'anno scolastico) e nelle specifiche previsioni del “OU Safeguarding Policy” nonché del “Faculty and Staff Code of Conduct”, accettati al momento dell'assunzione alle dipendenze dell'Istituto, senza tuttavia considerare che tali regolamenti e accordi interni di natura negoziale non possono comunque porsi al di sopra delle norme di legge, nè confliggere con l'art. 18 S.L. che richiede che un licenziamento, perché sia legittimo, debba essere giustificato e cioè fondato su fatti che abbiano un disvalore disciplinare per l'ordinamento giuridico.
La domanda va quindi accolta con annullamento del licenziamento e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello effettiva reintegrazione e comunque nel limite delle dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente ha quantificato l'indennità risarcitoria in euro 2.968,86 mensili e parte resistente non ha svolto sul punto contestazioni specifiche.
Non vi è poi prova nella specie dell'aliunde perceptum.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 - annulla il licenziamento intimato con lettera datata 28.2.2024 e condanna la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.968,86 dal giorno del licenziamento fino a quell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite di dodici mensilità, oltre accessori di legge e oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- rigetta le altre domande;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34228 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 4.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 6 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marco Orlando che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
[...]
viale di Castro Pretorio n. 122, presso lo studio degli avv.ti Roberto Padova e Andrea Salvatore
Sitra, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2024 premettendo di avere iniziato a lavorare alle Parte_1
dipendenze della convenuta, presso la scuola OU sita a Roma, in via Cassia, dal 1.9.2007 con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 1.8.2008, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Agidae e mansioni di insegnante di lingua italiana per gli studenti della scuola elementare, con orario part time all'80% e che il rapporto era cessato il
1 29.2.2024 per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deduceva che il 12.2.2024 la convenuta aveva formalizzato una contestazione disciplinare nella quale le venivano mossi diversi addebiti;
che il 21.2.2024 aveva presentato le proprie giustificazioni, ma che in data 28.2.2024 la convenuta le aveva comminato il licenziamento disciplinare per giustificato motivo, esonerandola dal prestare servizio durante il periodo di preavviso.
Lamentava che i fatti contestati non giustificavano il licenziamento essendo irrilevanti sul piano disciplinare, in gran parte frutto di un totale stravolgimento rispetto a quanto realmente accaduto e che non potevano sopperire i due addebiti riportati come recidiva perché già sanzionati e neppure gli altri citati perché di più di due anni antecedenti al licenziamento con conseguente applicabilità della tutela di cui all'art. 18 comma 4 S.L., anche eventualmente per riconducibilità degli stessi a sanzioni meramente conservative;
che la pretestuosità degli addebiti manifestava un chiaro intento persecutorio e ritorsivo nei confronti di essa esponente, la quale per problemi familiari godeva spesso di permessi ex L. 104/92; che infatti a decorrere dall'11.7.2013 aveva iniziato a fruire di congedi e permessi ex L. 104/92 ed art. 58 CCNL Agidae, dovendo accudire il proprio figlio,
, di cui era stato accertato lo stato di totale invalidità essendo affetto da una grave Persona_1
patologia psicotica e non in grado di deambulare autonomamente;
che la convenuta aveva per questo assunto un atteggiamento vessatorio concretizzatosi attraverso sette infondati procedimenti disciplinari, di cui i penultimi due erano state considerati ai fini della recidiva e l'ultimo era culminato nel licenziamento;
che dunque il licenziamento doveva ritenersi discriminatorio e fondato su un motivo illecito esclusivo e determinante, consistente nella ritorsione per avere la ricorrente usufruito dei permessi a lei spettanti per la cura del familiare disabile;
che in subordine doveva ritersi applicabile l'art. 18 comma 5 S.L. per mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione.
Deduceva in particolare di avere subito i seguenti procedimenti disciplinari:
1) contestazione disciplinare del 30.9.2015 conclusa con la sanzione del richiamo scritto in quanto avrebbe svolto una visita medica personale nei locali della scuola il 22.9.15 e avrebbe lasciato i propri alunni da soli il 25.9.15 recandosi nella classe di un'altra collega: la ricorrente affermava l'illegittimità della sanzione perché non si era trattato di una visita medica ma di un colloquio con la mamma di un alunno e non aveva lasciato la classe incustodita essendo rimasta sull'uscio dove poteva controllarla;
2) contestazione del 5.5.2016 conclusa con la sanzione della multa di un'ora di retribuzione per avere effettuato sette ritardi e non avere tenuto la lezione del 3.5.2016 ore 10.05: la ricorrente contestava sei dei sette ritardi e deduceva di non avere effettuato la lezione del
2 giorno 3.5.16 ore 10.50 perché aveva avuto un'emergenza familiare lasciando un messaggio in segreteria alle 9.19;
3) contestazione del 28.2.2022 conclusa con la sanzione del richiamo scritto per avere urlato contro lo studente in data 18.1.2022 e per aver maltrattato e intimorito i due Per_2
studenti e nei giorni tra il 24 e 27 gennaio 2022, per essere spesso in CP_2 Persona_3
ritardo e per allontanarsi spesso dall'aula: in disparte la genericità di questi ultimi due addebiti la ricorrente negava di avere avuto comportamenti aggressivi con i suoi studenti;
4) contestazione disciplinare del 23.3.2022, conclusa con la sanzione del richiamo scritto, per essere stata assente ingiustificata alla lezione del 15.3.2022 delle ore 9.15-10.00 e per un'aggressione verbale nei confronti di una dipendente della convenuta: la ricorrente sosteneva che nessun disagio si era verificato per il ritardo del 15.3.22 perché la classe era stata affidata ad altro docente e che il diverbio con la segretaria era stato determinato proprio dall'atteggiamento ostile nei confronti della fruizione dei permessi ex L. 104/92;
5) contestazione disciplinare del 2.10.23 conclusa con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, per aver mortificato e umiliato la mattina del giorno 27.9.2023 nel corso della lezione di italiano tenutasi tra le ore 12:45 e le 13:30 lo studente bambino di sette anni affetto da paralisi celebrale riprendendolo ad Persona_4 alta voce dinanzi a tutti i compagni e affermando che lo stesso “scrive come una bambino dell'asilo”: la ricorrente affermava di non avere offeso o sminuito l'alunno, ma che il riferimento fatto all'asilo era relativo non alla scrittura ma al fatto che fosse troppo vivace, per fargli comprendere che nel contesto della lezione in questione non avrebbe potuto pensare solo al gioco;
6) contestazione disciplinare del 27.10.2023 conclusa con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni con cui le si addebitava di avere assunto un atteggiamento aggressivo ed irrispettoso nei confronti degli studenti nel corso delle lezioni di italiano tenute nella classe del Grade 4 e frequentate, tra gli altri, dalla studentessa
[...]
(i cui genitori avevano fatto esplicita richiesta alla Scuola di trasferire la figlia Persona_5
ad altro corso di Italiano temendo che la studentessa potesse a causa di ciò rinunciare del tutto allo studio della lingua italiana) e dallo studente che in conseguenza di Parte_2
ciò aveva chiesto ai genitori di essere trasferito alla classe di italiano di Livello I (nonostante fosse studente di Livello II), per non dover più avere a che fare con lei e poter proseguire nello studio della lingua italiana;
di avere in data 23.10.2023 nel corso di una lezione di italiano tenuta al Grade 4, tra le 14.30 e le 15.15, aspramente sgridato lo studente
[...]
che iniziava a piangere tanto che altro studente si era sentito in dovere di Per_6
3 intervenire per dargli conforto: la ricorrente negava tutti gli addebiti affermando che lo studente era stato rimproverato perché aveva perso il quaderno di italiano Persona_6
e l'anno precedente gli erano stati riconsegnati, perché persi, ben 4 volte, sia il quaderno di italiano che i libri integrativi, e la ricorrente aveva ritenuto necessario dirgli che avrebbe avvisato i suoi genitori e a queste parole si era messo a piangere;
che l'alunna Persona_5
aveva chiesto di poter frequentare il corso degli studenti madrelingua senza
[...]
riferimento a problemi con essa esponente che le aveva risposto che tali decisioni spettavano al dirigente scolastico;
che l'alunno era uno studente con difficoltà a seguire Parte_2
tutta la lezione e che per tale motivo a volte alzava la mano per dire di non aver capito la spiegazione e in alcuni casi la ricorrente lo anticipava perché comprendeva che non riusciva a seguire e decideva di proseguire la lezione in inglese per aiutarlo.
Concludeva chiedendo, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti, di:
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/ nullità delle sanzioni disciplinari di cui in premessa e comunque annullarle o, in subordine, derubricarle a sanzioni meno gravi;
2. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata
12/02/2024 e ricevuta il 29/02/2024, perché ritorsivo e /o discriminatorio e/o per le diverse ragioni che dovessero risultare in corso di causa e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della IG.ra nel posto di Parte_1
lavoro e nelle sue mansioni o in mansioni equivalenti;
condannare, altresì, la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima dell'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione spettante pari ad €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno.
3.In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 12/02/2024 e ricevuta il 29/02/2024 e per l'effetto annullarlo in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa o per le diverse ragioni che dovessero risultare in corso di causa e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione della IG.ra
[...]
nel posto di lavoro e nelle sue mansioni o in mansioni equivalenti;
condannare, altresì, la Pt_1
convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno, maturata dal giorno del licenziamento, nella misura massima consentita di 12 mensilità.
4 4. In via ulteriore subordine accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro e, comunque, in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari a 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a €. 2.968,86 mensili per 13 mensilità all'anno o pari alla diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la Controparte_1
(d'ora innanzi anche semplicemente ), che affermava:
[...] Controparte_1
di essere ente ecclesiastico dipendente dalla Santa Sede dotato di personalità giuridica;
di gestire la
“OU International School”, scuola diurna privata, internazionale, cattolica e co-educativa con sede a Roma, che segue il sistema di classificazione americano e fa parte della rete globale delle scuole RSHM, fornendo agli studenti una formazione in inglese, partendo dalla prima infanzia e fino al 12° grado, per un'età che va dai 2 ai 18 anni;
di applicare ai propri dipendenti il CCNL Scuola
AGIDAE.
Deduceva la convenuta, in primo luogo, la legittimità delle due sanzioni sospensive irrogate il
19.10.2023 e il 10.11.2023, in quanto fondate su fatti che all'esito dell'istruttoria disciplinare erano risultati pienamente confermati e del tutto congrue e proporzionate rispetto alla gravità dei fatti stessi, senza che le generiche giustificazioni della lavoratrice potessero condurre ad una diversa valutazione degli stessi.
Sosteneva, quindi, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dovendosi innanzitutto escludere che le condotte contestate potessero rientrare nell'ambito di sanzioni meramente conservative in base all'art. 78 del CCNL Agidae essendo, al contrario ivi prevista la sanzione del licenziamento con preavviso in presenza, tra l'altro, di “gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni” e in caso di recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 77, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 76, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 76, con la conseguenza che le due sospensioni disciplinari dell'ottobre e novembre del 2023 sarebbero state di per sé autonomamente sufficienti a costituire un valido giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
che la ricorrente non si era allineata agli specifici impegni assunti nei confronti del datore di lavoro in forza del
for Elementary Staff/Teachers 2023/24” recante l'indicazione Parte_3
degli impegni didattici per il periodo successivo;
che la ricorrente nel citato documento aveva elencato i possibili miglioramenti da apportare alla didattica e la Controparte_3
aveva sul punto manifestato delle perplessità esplicitando gli obiettivi che il datore di
[...] lavoro le imponeva per l'anno scolastico 2023-24; che la lavoratrice non si era neppure attenuta ai principi ispiratori della didattica della scuola dettati dal “Faculty and Staff Handbook” e dalla
5 “Quality Teaching and Learning Statement”; che infatti erano emerse le condotte oggetto della contestazione disciplinare durante l'osservazione svolta nella mattinata del 5.2.24, nell'ambito delle periodiche “Elementary School Observations”, visite programmate in classe nel corso delle lezioni per valutare l'efficacia del programma di crescita professionale e le performance dei docenti nell'ambito di quello;
che di fatto la ricorrente anziché mettere in pratica le direttive datoriali aveva adottato un approccio didattico da esse divergente;
che le giustificazioni addotte dalla lavoratrice non potevano essere accolte ed era quindi pienamente legittimo e motivato il licenziamento irrogato;
che non era vero che questa era stata vittima di discriminazione, avendo sempre beneficiato dei congedi parentali e dei permessi ex L. 104/92; che le sanzioni disciplinari irrogate tra il 2016 e il 2022 dovevano reputarsi legittime;
che la prima contestazione, sanzionata con il richiamo scritto, era relativa al fatto che il 22 settembre 2015 la ricorrente aveva occupato un'aula della scuola destinata all'uso di tutti gli insegnanti per farsi sottoporre a visita medica privata, chiudendosi a chiave dall'interno e inibendo l'ingresso nei suddetti locali agli altri insegnanti (circostanza questa che erano state pacificamente ammesse dinanzi a testimoni), nonché al fatto che il 25 settembre successivo aveva abbandonato l'aula e lasciato incustoditi i propri alunni per recarsi in altra aula a parlare con altra insegnante (circostanza questa riferita dalla testimone;
che la seconda Tes_1 contestazione, sanzionata con un'ora di multa, era relativa al fatto di essersi presentata in ritardo per il “lunch duty” ovvero per la sorveglianza del pranzo degli studenti in sala mensa in 6 diverse occasioni (il 20, 21, 26 e 28 aprile ed il 3 e 5 maggio 2016), fatti questi non negati ma imputati alla responsabilità della Preside della Scuola Elementare che l'avrebbe intrattenuta (circostanza questa però smentita dalla diretta interessata e comunque inidonea a giustificare il ritardo), al fatto di non avere tenuto la lezione delle 10.05 del 3.5.2016, circostanza questa anch'essa confermata dalla lavoratrice ma imputata ad un'emergenza familiare mai documentata e al fatto di essere arrivata in ritardo in classe in un'altra occasione (il 29 aprile 2016), circostanza questa contestata dalla lavoratrice, ma documentata dalla rilevazione oraria della scuola;
che relativamente al terzo procedimento disciplinare, intervenuto a distanza di 5 anni e 8 mesi dal precedente, era stata sanzionata con il richiamo scritto per avere usato un tono di voce alto, un atteggiamento aggressivo ed alterato, nei confronti di tre studenti, gli alunni (grado 2S), (grado Persona_7 Persona_3
2S) e (grado 5D), determinando disagio negli stessi segnalato attraverso Persona_8
denunce dei genitori;
che con riguardo al quarto procedimento disciplinare, culminato nel richiamo scritto, era stata contestata l'assenza sul posto di lavoro il 15.3.2022 (lezione aula 5L, Grado 5, dalle ore 09:15 alle ore 10:00) atteso che la ricorrente, contattata telefonicamente dalla segretaria della scuola elementare aveva ammesso di essersi dimenticata che l'orario di inizio della Persona_9
lezione per quel giorno fosse alle 09:15 del mattino (circostanza poi ribadita unitamente alla scuse
6 anche alla Preside), nonché il diverbio avuto con la segretaria dopo che era giunta a scuola Per_9
intorno alle ore 10.30 e si era recata negli uffici di segreteria per la consegna di un modulo di richiesta di congedo ex l. n. 104/92 per i giorni 16 e 17 marzo 2022 (cioè: i due giorni immediatamente successivi alla data di presentazione della richiesta), occasione nella quale aveva risposto aggressivamente alla che le domandava se la richiesta di congedo fosse dovuta ad Per_9
emergenza giacché, in caso contrario, le policy interne della scuola prevedevano che essa venisse preventivamente autorizzata dalla , così determinando un forte impatto emotivo nella Pt_4
segretaria che si era recata in lacrime presso la stanza della psicologa della scuola;
che dunque tutte le sanzioni erano legittime ed era una mera illazione il carattere discriminatorio del licenziamento, anche perché la Procura Generalizia è ente religioso cattolico ispirato a principi di carità, tolleranza, inclusione e uguaglianza;
che la domanda doveva quindi essere rigettata.
Fallito il tentativo di conciliazione, istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del
4.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Opportuno appare partire dalla contestazione disciplinare del 12.2.2024 che ha determinato il licenziamento della ricorrente.
1.a. Questo il tenore letterale della contestazione disciplinare:
“Le inviamo la presente onde contestarLe, ai sensi di legge e di contratto, talune Sue condotte che ci risultano costituire reiterata e grave violazione ai Suoi doveri di diligenza, obbedienza e rispetto delle policy interne di OU (“OU” o la “Scuola”) a Lei richiesti, per i motivi Controparte_4
e nei termini che qui di seguito troverà specificati.
Nell'ambito delle “Elementary School Observations” ciclicamente condotte da OU, tutti i docenti addetti alle Scuole Elementari sono fatti oggetto di osservazione in classe. Come a Lei noti, in quanto la
Scuola gliene ha dato comunicazione via email attraverso il Weekly Bullettin, il focus specifico delle osservazioni programmate per il mese di febbraio 2024 ha riguardato: gestione della classe, coinvolgimento degli studenti e atmosfera generale della classe. Le cicliche sono condotte, come a Lei noto, CP_5 dai componenti dell'Elementary Management Team, (Principal, Director of Specialist Learning, Lower
Elementary Assistant Principal, Upper Assistant Principal). Nel caso specifico, la IG.ra Parte_5
“Director of Learning” di OU, il giorno 5 febbraio 2024 alle ore 10:15 del mattino si è CP_3 recata all'interno della classe del Grade 5 al fine di osservare e verificare se la gestione della classe, il coinvolgimento degli studenti e l'atmosfera generale della classe fossero in linea con la Mission della
Scuola, nonché con i principi fissati dall'“Ethos e Quality Teaching” e dal “Learning Statement”. La IG.ra era stata a ciò incaricata dalla Scuola, ed agiva sotto la diretta supervisione della Preside della CP_3
Elementary School, IG.ra . Persona_10
La IG.ra si è trattenuta all'interno dell'aula per circa quindici minuti, dalle ore 10:15 alle ore CP_3
10:28, senza interferire con la lezione e con le Sue attività, limitandosi ad osservare la lezione, l'approccio
7 da Lei assunto con gli studenti e le modalità in cui la lezione stessa veniva da Lei impostata e affrontata.
Durante l'osservazione, la IG.ra ha rilevato che: CP_3
a. gli studenti, alle ore 10:18 stavano ancora entrando in aula, sebbene l'orario di inizio della lezione fosse programmato per le ore 10:15;
b. in quel momento Lei si trovava presso il banco dello studente : ne stava esaminando la Persona_11 cartella e gli stava facendo notare la sua scarsa organizzazione;
c. Lei ha quindi chiesto allo studente di chiamare gli altri studenti che non erano Persona_12 ancora entrati in aula;
d. intorno alle ore 10:20, Lei ha iniziato a interfacciarsi con lo studente , compagno di Persona_13 banco di , chiedendogli dove fosse il suo vocabolario. Nell'approcciare il ragazzo, Lei gli Persona_11 ha detto espressamente - alla presenza degli altri studenti, oltre che della IG.ra - che per aver CP_3 dimenticato il vocabolario Lei gli avrebbe abbassato il voto, sottolineando allo stesso tempo che senza il materiale didattico necessario non avrebbe potuto studiare in previsione del test del giorno successivo.
Ha, quindi, aggiunto: «Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?»; ed inoltre, rivolgendosi a tutta la classe: «Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?», alludendo al fatto che anche altri studenti erano sprovvisti del materiale didattico.
e. La Sua lezione è infine iniziata, ma solo alle ore 10:25.
f. A questo punto, riprendendo l'intera classe Lei ha testualmente affermato: «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa». Nel corso della lezione gli studenti stavano ripassando i vocaboli di tutto quanto si possa trovare all'interno di un centro commerciale. Lei è rimasta seduta alla
Sua cattedra, ed ha chiesto alla studentessa di dire in italiano da chi si compra il pane ed Persona_14 Per_1 il nome del negozio in cui si compra il pane. La giovane è stata da Lei corretta ripetutamente per alcuni minuti”.
Dopo aver preso nota dei suddetti eventi, la IG.ra ha redatto un resoconto dell'osservazione CP_3 compiuta, dal quale risultano le seguenti gravissime criticità:
- Approccio sminuente nei confronti degli studenti: la IG.ra si è intrattenuta al banco di Pt_1 Per_11
per esaminare la sua cartella e fargli notare la sua scarsa organizzazione, e questo apostrofando il
[...] giovane studente con tono di sarcasmo («Questo discorso lo faccio in prima elementare, volete andare in sesta?»);
- Atteggiamento minaccioso, di rimprovero: finito con il giovane , la IG.ra ha Persona_11 Pt_1 iniziato a rimbrottare il compagno di banco , chiedendogli dove fosse il suo vocabolario, e Persona_13 minacciandolo che gli avrebbe abbassato il voto a causa della sua disorganizzazione;
- Perdita di tempo nel corso dell'ora di lezione: durante l'ora di lezione, la studentessa è Persona_14 stata interrogata e corretta ripetutamente per diversi minuti, mentre gli altri studenti stavano seduti senza fare nulla;
- Totale assenza di coinvolgimento degli studenti: la IG.ra è rimasta seduta alla cattedra mentre Pt_1 la giovane era chiamata a rispondere a domande inerente il vocabolario italiano necessario Persona_14
8 a descrivere l'azione del comprare il pane ed il nome del negozio in cui si compra il pane. Mentre la studentessa interrogata veniva ripetutamente corretta, gli altri studenti non sono stati coinvolti, ma sono stati lasciati ad ascoltare senza che venissero in alcun modo coinvolti nell'ambito dell'attività didattica;
- Creazione di un ambiente non favorevole all'apprendimento: la IG.ra si è rivolta alla classe Pt_1 dicendo: “Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa”. Cosi facendo, ha frustrato ogni velleità di impegno a parte degli studenti, dal momento che non ha offerto alcuna valida alternativa per coinvolgere in classe gli studenti (si rammenta, bambini di appena 10 anni) sprovvisti del vocabolario. A costoro non è stata fornita alcuna risorsa o compito alternativo (al contrario, la IG.ra ha Pt_1 chiaramente detto: «Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?»).
I fatti rilevati dalla IGra ed il resoconto da essa redatto a valle degli stessi costituiscono, ad CP_3 avviso della Scuola, chiara ed evidente testimonianza di un comportamento gravemente negligente da parte
Sua, in netto ed evidente contrasto con le più basilari indicazioni datoriali circa la didattica da impartire agli studenti delle scuole elementari.
Lei è perfettamente a conoscenza del fatto che la Scuola adotta degli standard didattici estremamente elevati
e rigorosi, e che tra gli obbiettivi che tutti gli insegnanti devono impegnarsi a perseguire ci sono:
l'eccellenza accademica;
la formazione di cittadini e leader etici e responsabili;
la crescita e la competenza di tutti i membri della comunità scolastica il contributo alla creazione di strutture operative e di governance di prim'ordine. Questi ultimi sono chiaramente elencati a chiare lettere nel “Professional Growth and
Evaluation for Elementary Staff/Teachers 2023/24"; […]
Alla luce dell'osservazione condotta dalla IG.ra in data 5 febbraio 2024, appare di tutta CP_3 evidenza che Lei abbia negligentemente omesso di allinearsi alle indicazioni datoriali in merito alla qualità della didattica, al metodo di approccio con l'insegnamento e con gli studenti.
Al contrario: il Suo approccio alla didattica, agli studenti ed alla creazione di un ambiente stimolante per
l'apprendimento è risultato assolutamente contrario alle indicazioni datoriali, da Lei espressamente accettate e sottoscritte.
Tale Sua condotta, come accertata e confermata dalla IG.ra è palesemente lesiva non solo dei CP_3 minimi canoni di etica e deontologia professionale, avuto riguardo al Suo ruolo di educatrice delle scuole elementari, ma è altresì indice di evidente negligenza nell'esecuzione delle mansioni a Lei affidate. Il Suo atteggiamento negligente, aggressivo ed intimidatorio nei confronti di studenti giovanissimi è assolutamente contrario agli standard didattici adottati dalla Scuola, e si pone in netto contrasto ed in violazione di specifiche previsioni del OU Safeguarding Policy nonché del Faculty and Staff Code of Conduct, a
Lei perfettamente noti e da Lei accettati al momento dell'assunzione alle dipendenze dell'Istituto, che Le impongono specifiche regole comportamentali nei confronti della generalità degli studenti.
Non solo: la Sua condotta è palesemente in contrasto e violazione delle previsioni di cui alle norme in materia di diritto del lavoro e del vigente CCNL. I fatti a Lei qui contestati sono inoltre tali da mettere gravemente a rischio la reputazione della Scuola che, gestita da un Ente Religioso ed ispirata ai valori fondanti della religione Cattolica, impronta tutte le proprie attività ad un codice etico e comportamento
9 particolarmente permeato a principi di compassione, solidarietà e carità; principi, questi, tutti gravemente e reiteratamente lesi dalla Sua condotta.
Infine, circostanza questa ulteriormente aggravante, analoghe Sue condotte sono già state nel recentissimo passato oggetto della sanzione disciplinare della sospensione da lavoro e dalla retribuzione in due diverse occasioni. La reiterazione di comportamenti gravemente negligenti costituisce severa lesione del rapporto di reciproca fiducia necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro con OU.
Ciò posto, … La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente, onde consentirci di valutare la necessità di prendere i più opportuni provvedimenti disciplinari.”
1.b. Dopo le giustificazioni della lavoratrice rese il 21.2.2024, è seguito in data 28.2.2024 il licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo, con esonero dal preavviso lavorato, fondato sugli addebiti di cui alla contestazione osservati dalla Controparte_3 nel corso dell'ispezione del 5.2.2024 dalle ore 10:15 alle ore 10:28 presso la classe
[...]
Grade 5, durante la lezione di italiano della ricorrente.
2. In sintesi si addebita alla lavoratrice:
1) di avere fatto iniziare in ritardo la lezione perché l'inizio era programmato alle 10.15 e gli studenti stavano ancora entrando in aula ore 10.18 e che è infine la lezione era iniziata solo alle ore
10:25;
2) di avere fatto notare allo studente la sua scarsa organizzazione con riguardo alla Persona_11
cartella;
3) di avere chiesto allo studente dove fosse il suo vocabolario dicendogli, alla Persona_13
presenza degli altri studenti, che per averlo dimenticato gli avrebbe abbassato il voto e sottolineando che senza il materiale didattico necessario non avrebbe potuto studiare in previsione del test del giorno successivo, aggiungendo la frase: «Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?» ed inoltre, rivolgendosi a tutta la classe:
«Cosa volete, che rifaccia daccapo tutte le fotocopie?», alludendo al fatto che anche altri studenti erano sprovvisti del materiale didattico;
4) di avere affermato: «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa»;
5) di avere chiesto durante la lezione alla studentessa di dire in italiano da chi si Persona_14
compra il pane ed il nome del negozio in cui si compra il pane e di averla corretta ripetutamente per alcuni minuti.
Nella contestazione disciplinare, inoltre, la parte datoriale contesta, come circostanza ulteriormente aggravante, la recidiva avendo la ricorrente posto in essere nel recente passato due condotte disciplinarmente rilevanti che sono state oggetto della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
10 3. Ritiene l'Ufficio che, quand'anche i fatti addebitati alla lavoratrice si siano verificati negli esatti termini dedotti nella contestazione, essi in alcun modo potrebbero sorreggere un licenziamento disciplinare, in quanto totalmente privi di disvalore.
Segnatamente appare privo di rilievo disciplinare l'avere iniziato la lezione con alcuni minuti di ritardo, alle ore 10.18 anziché alle ore 10.15: tale circostanza oltretutto è imputabile agli studenti che sono arrivati in ritardo e non alla docente che era invece puntuale in classe ad accoglierli.
Inoltre, come si legge nella contestazione disciplinare, la docente fin dal momento dell'arrivo in classe dei primi studenti ha iniziato a svolgere la sua attività didattica, consistente anche nel verificare la regolare tenuta del materiale e non è quindi neppure corretto spostare alle ore 10.25
l'inizio della lezione.
Parimenti l'avere fatto notare ad uno studente la scarsa organizzazione con riguardo alla sua cartella e l'avere richiamato un altro studente perché questo non aveva portato con sé il vocabolario, strumento necessario per il lavoro in classe, lungi dall'essere un approccio sminuente appare rientrare pienamente nell'esercizio delle prerogative didattiche di una docente e non può essere ritenuto un inadempimento disciplinarmente rilevante.
Ancora del tutto irrilevante sul piano disciplinare appare la circostanza che la docente abbia dapprima rimarcato la gravità dell'errore di non portare a scuola il materiale didattico necessario
(«Questo discorso lo faccio ai bambini di prima elementare: come pensate di essere promossi in sesta?»), poi informato delle conseguenze che avrebbe potuto avere tale errore sul voto e affermato infine «Chi ha con sé il materiale lo prenda;
chi non ce l'ha, studierà a casa»: rientra infatti nei doveri dell'insegnante quello di conformare il comportamento degli alunni a determinati standard di diligenza e nella sua libertà perseguire l'obiettivo attraverso frasi di stimolo e di sollecitazione.
Nella specie le frasi utilizzate non superano la continenza espressiva, non sono offensive, non sono mortificanti e non integrano affatto – per come contestate – un atteggiamento minaccioso, ma appaiono pienamente coerenti con l'obiettivo perseguito e quindi del tutto prive di disvalore.
Infine l'avere interrogato una studentessa, chiedendogli di riferire alcuni nomi in italiano (del negozio dove si compra il pane e della persona che lo vende) e riprendendola per gli errori commessi rientra pienamente nell'esercizio dell'attività di insegnamento, nella quale vi è anche naturalmente il diritto-dovere di correggere: anche in tale caso la parte datoriale non ha contestato modalità offensive, arroganti, mortificanti poste in essere dalla docente nei confronti dell'alunna, essendosi limitata a contestare il fatto dell'interrogazione e delle ripetute correzioni, condotta che è in sé e per sé del tutto lecita.
11 Né può affermarsi che sia lesivo della dignità di un alunno il fatto di essere interrogato e corretto di fronte agli altri, ovvero che ciò sia una “perdita di tempo nel corso dell'ora di lezione” per il resto della classe e che quindi la docente avrebbe omesso di seguire e di occuparsi degli altri studenti durante l'interrogazione di un singolo: al contrario l'interrogazione e le correzioni sono funzionali alla crescita e al miglioramento dell'alunno e non certo alla sua mortificazione e ciò costituisce fonte di apprendimento anche per gli altri e hanno quindi intrinsecamente una valenza coinvolgente anche per questi.
Appare poi illazione del tutto priva di riscontro oggettivo quella per cui la , attraverso le Pt_1
inconsistenti – sul piano disciplinare – condotte contestate avrebbe creato un ambiente non favorevole all'apprendimento.
Deve quindi concludersi che i fatti oggetto di contestazione disciplinare sono del tutto privi di disvalore.
D'altro canto, l'art. 18 comma 4 S.L., norma applicabile nella specie essendo la ricorrente stata assunta prima del 7.3.2015, prevede che il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite delle dodici mensilità.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla tutela reintegratoria anche a seguito della legge Fornero” (Cass. 13/10/2015 n. 20545, Pres. ed Est. Roselli;
conformi Cass.
13/10/2015 n. 20540) osservandosi che “L'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità” (Cass. 20.9.2016, n. 18418; conformi ex plurimis Cass. 25.5.2017, n. 13178, Cass.
10.5.2018, n. 11322).
Osserva la Suprema Corte “Quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso
12 presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit. (omissis)”.
Pertanto affinchè una condotta sia sanzionabile con il licenziamento non è sufficiente che essa sia materialmente accaduta, ma è necessario che essa abbia una rilevanza giuridica disciplinare.
Nella specie, come si ripete, è proprio tale rilevanza che manca per le ragioni sopra illustrate.
Né può ritenersi dirimente la circostanza che l'istituzione scolastica alla quale appartiene la ricorrente prevedesse una disciplina interna rigorosa e quindi una serie di obblighi, divieti, prescrizioni per i docenti che dovevano attenersi ad elevati standard didattici.
Innanzitutto non vi è alcuna oggettiva evidenza che le condotte contestate si ponessero in contrasto con quegli obiettivi e standard richiesti, essendo piuttosto ciò frutto di una valutazione discrezionale e soggettiva della parte datoriale, tanto che si sarebbe potuta affermare la violazione di quegli obiettivi e standard anche ove la ricorrente avesse posto in essere una condotta opposta a quella concretamente realizzata, omettendo di rimproverare, riprendere e correggere gli alunni, potendosi in ciò ravvisare una condotta lassista ed eccessivamente permissiva.
Ma in disparte ciò prevale su tutto, il fatto che le formazioni sociali minori si inseriscono nell'ordinamento giuridico generale e di esso devono rispettare i principi e le regole, tra cui quella per cui il lavoro è tutelato dalla Costituzione all'art. 4 come un diritto fondamentale e per cui non è legittimo licenziare un dipendente in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, nella pregnante accezione elaborata dalla giurisprudenza sopra richiamata (in tal senso cfr. Corte cost. 24.3.1988 n. 331; Corte cost.
8.2.1991 n. 60; Corte cost. 15.7.1993, n. 318; Corte cost. 17.3.1995 n. 86; Corte cost.
4.12.2000 n. 541; Corte cost. 10.2.2006, n. 56).
L'avere accertato nel presente giudizio l'irrilevanza disciplinare delle condotte contestate assorbe la rilevanza della recidiva rispetto agli ultimi due procedimenti disciplinari.
4. La ricorrente deduce inoltre che il licenziamento sia ritorsivo e discriminatorio, in quanto rappresenterebbe l'epilogo di una serie di condotte vessatorie e ritorsive poste in essere dalla parte datoriale in conseguenza del fatto di fruire – a partire dall'11.7.2013 - dei permessi e congedi di cui alla L. 104/92, per l'assistenza del proprio figlio disabile.
Deduce a tale riguardo di avere subito una serie di procedimenti disciplinari conclusisi con sanzioni conservative, gli ultimi due dei quali sono stati considerati anche ai fini della recidiva nel presente giudizio.
13 Orbene ritiene l'Ufficio che l'interesse della ricorrente all'accertamento dell'illegittimità delle sei sanzioni disciplinari, quattro delle quali sono risalenti nel tempo e quindi non più utilizzabili dalla parte datoriale neppure ai fini della recideva, mentre le ultime due sono state contestate ai fini della recidiva e la cui rilevanza disciplinare è stata dunque sopra esclusa, vada vagliato soprattutto in funzione della domanda di accertamento della nullità del licenziamento.
In altri termini la ricorrente ha omesso di impugnare tali sanzioni nel corso del tempo e si risolve solo ora a farlo non tanto per ottenere l'accertamento della loro legittimità intrinseca, quanto nell'ottica di sostenere la matrice discriminatoria del licenziamento.
Se così, come pare, va interpretata la domanda, deve innanzitutto rilevarsi che benchè la mancanza di giustificato motivo soggettivo del licenziamento possa essere un elemento indiziario che comprova indirettamente la natura ritorsiva del licenziamento, deve ritenersi – conformemente a quanto espresso dalla Suprema Corte– che il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del primo comma dell'art. 18 S.L. e quindi il motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., debba comunque allegare e dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi di prova.
In particolare l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo (Cass. 10047/2004; Cass. 5555/2011; Cass.
6501/2013; Cass. 3986/2015; Cass. 20742/2018; Cass. 9468/2019).
Nella specie per un verso non può affermarsi con rassicurante certezza la pretestuosità dei procedimenti disciplinari attivati dalla parte datoriale nel 2015, 2016, 2022, 2023, si ripete non impugnati dalla lavoratrice tempo per tempo, in quanto relativi a fatti che sono stati, sia pur con opportune precisazioni, in parte riconosciuti dalla lavoratrice (es. il fatto storico dei ritardi e dall'assenza alla lezione di cui al secondo procedimento disciplinare, ovvero l'assenza alla lezione di cui al quarto procedimento), in parte non negati radicalmente nella loro sussistenza materiale, ma giustificati fornendo una diversa ricostruzione (il colloquio che non era una visita medica e lo stazionamento non all'interno della classe ma in prossimità di essa di cui alla prima contestazione, il diverbio con la dipendente di cui alla quarta, le interlocuzioni con gli studenti di cui alle ultime due contestazioni).
Per altro verso non può comunque in ogni caso affermarsi la sussistenza del nesso causale tra i procedimenti disciplinari in questione e la fruizione dei permessi ex L. 104/92 e che dunque il licenziamento si ponga come l'ultimo atto di una sequenza di condotte vessatorie mirate all'espulsione.
14 Il solo elemento temporale della contiguità cronologica tra la fruizione di congedo e il procedimento disciplinare - che vale peraltro solo per le prime due contestazioni del 2015/2016 - appare un elemento indiziario troppo debole e non univocamente concludente nel senso di fare ritenere la natura discriminatoria o comunque ritorsiva della condotta datoriale, specie perché poi, nel caso di specie, sono decorsi diversi anni senza contestazioni pur nella persistente fruizione di quei permessi
(ad esempio dal 2016 al 2022), sia perché alcuni procedimenti sono stati attivati a seguito di denunce dei genitori, fatto questo pacifico e neppure contestato dalla lavoratrice.
D'altra parte non può escludersi che la parte datoriale nel licenziare la ricorrente abbia inteso non già di volersi liberare di una lavoratrice sgradita a causa della sua posizione di care giver, ma di fare una rigorosa applicazione degli elevati e rigorosi standard didattici elencati nel “Professional Growth and Evaluation for Elementary Staff/Teachers 2023/24” (documento sottoscritto dalla ricorrente il
22.1.24, per indicare obiettivi e target da perseguire nel corso dell'anno scolastico) e nelle specifiche previsioni del “OU Safeguarding Policy” nonché del “Faculty and Staff Code of Conduct”, accettati al momento dell'assunzione alle dipendenze dell'Istituto, senza tuttavia considerare che tali regolamenti e accordi interni di natura negoziale non possono comunque porsi al di sopra delle norme di legge, nè confliggere con l'art. 18 S.L. che richiede che un licenziamento, perché sia legittimo, debba essere giustificato e cioè fondato su fatti che abbiano un disvalore disciplinare per l'ordinamento giuridico.
La domanda va quindi accolta con annullamento del licenziamento e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello effettiva reintegrazione e comunque nel limite delle dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente ha quantificato l'indennità risarcitoria in euro 2.968,86 mensili e parte resistente non ha svolto sul punto contestazioni specifiche.
Non vi è poi prova nella specie dell'aliunde perceptum.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 - annulla il licenziamento intimato con lettera datata 28.2.2024 e condanna la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.968,86 dal giorno del licenziamento fino a quell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite di dodici mensilità, oltre accessori di legge e oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- rigetta le altre domande;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
16