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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa SA CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via A.Diaz Parte_1 C.F._1
n.6 presso lo studio dell'Avv. Laura Murziani (C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. con elezione di domicilio in Porto Torres (SS), in CP_1 C.F._3
via Ponte Romano n.71 presso lo studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 18.04.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte Ricorrente:
pagina 1 di 3 “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IU in data 24.08.2019 (anno 2019 – Parte II – Numero 2, Serie A Ufficio 1), mandando all'Ufficio competente perché annoti l'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del comune di residenza. Con vittoria delle spese del giudizio, in caso di opposizione”.
Per parte Resistente:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile affinchè annoti l'emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del comune di residenza. Con compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
IU in data 24.08.2019, atto regolarmente trascritto presso gli atti dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Sassari al n. 45, parte II, serie B, anno 2019.
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli ha dedotto che con sentenza n.535/2024 il
Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi.
Ha rappresentato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per la richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato che non vi erano beni in comproprietà e che i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2025 si è costituito il resistente dichiarando di voler aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludendo come in epigrafe.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025 ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio, celebrato con il rito Parte_1 CP_1
concordatario, in regime patrimoniale di separazione dei beni, il 24.08.2019 in IU (OT), con pagina 2 di 3 trascrizione negli Atti dello Stato Civile del Comune di Sassari al n.45, parte II, serie B, anno 2019, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente il 27.04.2024, davanti al Presidente del Tribunale di
Sassari, in forza di sentenza n. 535/2024 del 27.04.2024 pubblicata in data 28.04.2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Non essendovi figli minori né richieste di natura economica nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IU (OT) in data 24.08.2019 tra (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], atto C.F._3
regolarmente trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di Sassari al n.45, parte 2, serie B, anno 2019, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente. dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa SA Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa SA CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da
(C.F. ) con elezione di domicilio in Sassari, in via A.Diaz Parte_1 C.F._1
n.6 presso lo studio dell'Avv. Laura Murziani (C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. con elezione di domicilio in Porto Torres (SS), in CP_1 C.F._3
via Ponte Romano n.71 presso lo studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti del 18.04.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte Ricorrente:
pagina 1 di 3 “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IU in data 24.08.2019 (anno 2019 – Parte II – Numero 2, Serie A Ufficio 1), mandando all'Ufficio competente perché annoti l'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del comune di residenza. Con vittoria delle spese del giudizio, in caso di opposizione”.
Per parte Resistente:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile affinchè annoti l'emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del comune di residenza. Con compensazione delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
IU in data 24.08.2019, atto regolarmente trascritto presso gli atti dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Sassari al n. 45, parte II, serie B, anno 2019.
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli ha dedotto che con sentenza n.535/2024 il
Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi.
Ha rappresentato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per la richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato che non vi erano beni in comproprietà e che i coniugi erano entrambi economicamente indipendenti.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2025 si è costituito il resistente dichiarando di voler aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludendo come in epigrafe.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025 ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio, celebrato con il rito Parte_1 CP_1
concordatario, in regime patrimoniale di separazione dei beni, il 24.08.2019 in IU (OT), con pagina 2 di 3 trascrizione negli Atti dello Stato Civile del Comune di Sassari al n.45, parte II, serie B, anno 2019, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente il 27.04.2024, davanti al Presidente del Tribunale di
Sassari, in forza di sentenza n. 535/2024 del 27.04.2024 pubblicata in data 28.04.2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Non essendovi figli minori né richieste di natura economica nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IU (OT) in data 24.08.2019 tra (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], atto C.F._3
regolarmente trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di Sassari al n.45, parte 2, serie B, anno 2019, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente. dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa SA Carta
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