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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5836/2025 R.G. avente ad oggetto beneficio economico di cui all'art. 1 della l n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida n. 73, presso lo studio dell'avv. Orazio
Urzì, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: P.IVA_1
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente 12.06.2025, in estrema sintesi,
ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che “ha prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o, come insegnante di scuola per l'infanzia di sostegno, negli aa.ss. 2023/2024 e
l'anno corrente 2024/2025, … come insegnante per il sostegno psicofisico e nello specifico:
- A.S. 2023/2024 – Da giorno 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l' Controparte_2
(CT);
[...]
- A.S. 2024/2025 – Da giorno 09/09/2024 al 30/06/2025 presso l' Controparte_3
[...]
- che a norma dell'art. 1 comma 121 della l. n.107/2015 è stato riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato il diritto all'erogazione della somma annua di euro 500,00, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e docenti di ruolo di ruolo e, nel medesimo senso, gli art. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato;
- che, tuttavia, la stessa non ha ricevuto da parte dell'Amministrazione scolastica l'attribuzione del beneficio de quo, malgrado le prestazioni rese siano state identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo, sicché il diverso trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti a tempo determinato è privo di qualsiasi ragione oggettiva;
- che il Consiglio di Stato con sentenza n.1842/2022 ha annullato il D.P.C.M. n.
32313/2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della l. n.
107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari;
- che, inoltre, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI sezione della Corte di
Giustizia ha evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23
Pagina 2 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea … (di) dichiararsi il (suo) diritto … ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per 2 anni scolastici aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, e condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. oltre il pagamento dei compensi e spese legale direttamente al… difensore antistatario e anticipatario”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e, all'udienza del 19.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
______________________________
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia dell' la quale, pur Controparte_4
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita
Sul piano processuale, in conformità al disposto dell'art. 5 c.p.c., va osservato che la ricorrente ha riscontrato di svolgere, alla data in cui ha depositato il ricorso, attività di docenza a tempo determinato presso un istituto scolastico ubicato nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale adito.
Nel merito, oggetto del thema decidendum per cui è causa è l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del diritto all'assegnazione dell'indennità annua di euro 500,00 sotto forma di carta elettronica da utilizzare per l'acquisto di diversi beni e servizi funzionali a sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 121 della l. 13.07.2015 n. 107.
Nel condurre l'indagine de qua occorre tenere conto che la disciplina interna di riferimento è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE per sincerarne la compatibilità con i
Pagina 3 principi eurocomunitari e, di recente, è stata oggetto di coordinamento applicativo da parte della Suprema Corte, a mente del disposto dell'art. 363 bis c.p.c., con riferimento alle situazioni in cui un docente precario che ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di contratti di lavoro a tempo determinato possa ritenersi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti da quest'ultimo a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Invero, “il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, G.N.F., C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)….
In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea, la diversità di trattamento non può essere giustificata è "per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", né in ragione della stessa
(e sola) durata temporanea del rapporto di lavoro (dal quale consegue l'anzianità di servizio); - diversamente può sussistere una ragione oggettiva nel trattamento differenziato fondato su
"circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività", circostanze che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"; - più specificamente, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo
(corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori (assunti a termine ed a tempo indeterminato) qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità (professionali) nelle posizioni lavorative comparate (e nelle relative modalità di svolgimento) (v. CGUE: 9 luglio 2015, causa C 177/14 Ma. Jo. Re. Da.;7 marzo
2013, causa C- 393/11; 18 ottobre 2012, causa C-302/11, Va.;8 settembre 2011, causa C
177/10, Fr. Ja. Ro. Sa.; 18 marzo 2011, causa C 273/10, Da. Mo. Me.. Ancora, conf. Corte giustizia Unione Europea Sez. VI, Ord., 18.05.2022, n. 450/21).
In linea con le direttive esegetiche appena tracciate, con la sentenza del 27.10.2023 n.29961, la Corte di legittimità ha sottolineato che l'istituto della Carta Docente si inserisce nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici senza esaurire l'ambito dei possibili interventi
Pagina 4 formativi e attraverso la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima, in prospettiva di "sostenere la formazione continua dei docenti" e valorizzarne le competenze professionali sì da assicurare il migliore svolgimento del servizio educativo e scolastico nel rispetto dei tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Da questo punto di vista, emerge che “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Di qui, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. …”.
A tal fine, occorre tenere conto che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Pagina 5 Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. …
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del
1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. …”.
Ne consegue che “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. …
Pagina 6 L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. …
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata … la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio… (atteso che è) la garanzia di tali diritti a poter
"incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"
(Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento", a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa
(Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)” (così, in motivazione, Cass.
n.29961/2023 cit.).
Applicando le superiori direttive esegetiche alla fattispecie concreta, va rilevato che dalla disamina della documentazione in atti, resta accertato che la ricorrente ha prestato: nell'anno scolastico 2023/2024 attività di supplenza dall'1.09.2023 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2024) e nell'anno scolastico 2024/2025 attività di supplenza dal 9.09.2024 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2025);
Il servizio di docenza prestato dalla parte ricorrente per le annualità scolastiche in parola si diversifica sul piano temporale della didattica “annua” prestata dai docenti a tempo indeterminato semplicemente per la precarietà dell'incarico, senza che l'Amministrazione scolastica abbia fornito elementi concreti integranti “condizioni di impiego” che comprovino l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, a fronte di una durata annuale dei rapporti di lavoro, la diversità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale offerto all'insegnante a tempo determinato rispetto al personale stabilizzato, per cui, avuto riguardo all'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio sul piano della didattica annua, è ravvisabile la lamentata disparità di trattamento per il periodo de quo
In linea di continuità con la richiamata giurisprudenza di legittimità, poi, non è superfluo ribadire in questa sede che, rispetto al personale precario, “la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo
Pagina 7 diverso. … (dovendosi) connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico…. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo …”
Del resto, il fatto che il beneficio economico venga richiesto una volta concluso il rapporto di lavoro a termine, appare dipesa non da una determinazione intenzionale del docente ricorrente ma dalla mancata erogazione di esso da parte dell'Amministrazione datoriale e, dunque, “per fatto del creditore”, ragion per cui tale circostanza non può impedire in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Pertanto, a fronte di una politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio della Carta docenti sul piano della "didattica annua", non rinvenendosi, nel caso che ci occupa, dati per escludere la fuoriuscita della parte ricorrente dal circuito scolastico –essendo provato al tempo dell'istaurazione del presente giudizio l'espletamento di attività di docenza- va affermato il diritto di quest'ultima alla percezione dell'indennità in parola in forma di carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
In considerazione di quanto precede, il resistente va condannato ad attuare gli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, atteso che solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Inoltre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di legittimità, sull'ammontare dell'importo spettante alla ricorrente vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma
36 della l. n.724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e, per l'effetto, restano liquidate nella misura in dispositivo avendo riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), al carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM. n.147/2022, nonché avendo riguardo alla domanda di distrazione avanzata dal procuratore della ricorrente in ricorso.
Pagina 8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA la contumacia dell' Controparte_4
ACCERTA il diritto di parte ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025 di fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire alla parte ricorrente la somma di euro 1.000,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica a rifondere a parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano euro 258,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del relativo procuratore antistatario.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI NI
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