TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AU GA Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5477/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITA FAUSTO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAZZOTTA DANIELA ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore avv. ZITA FAUSTO come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 LUONGO PIERGIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio CONCLUSIONI: Per Parte_1
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre, Sig. , o, in subordine, mantenere Parte_1 l'affidamento condiviso, attribuendo al padre la facoltà di assumere decisioni esclusive sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a salute, scuola e attività extrascolastiche.
2. Prendere atto dell'inadempimento della Sig.ra dell'obbligo di Controparte_1 mantenimento provvisorio.
3. In caso di mancato accoglimento di quanto al punto n. 1., confermare il collocamento stabile dei figli minori e presso il padre, Sig. . Per_1 Per_2 Parte_1
4. Confermare, in ogni caso, l'obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra nella misura che CP_1 si ritiene congrua di € 300,00 mensili (e/o, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto già disposto).
5. Confermare l'obbligo a carico della Sig.ra al pagamento di tutti i costi dei viaggi che la CP_1 stessa effettuerà per recarsi in USA con e Per_1 Per_2
6. Disporre l'obbligo della Sig.ra di concorrere in ragione del 50% al pagamento delle spese CP_1 di carattere straordinarie sostenute e sostenende per i figli e Per_1 Per_2
7. Confermare, in ogni caso, che l'Assegno Unico e Universale sia interamente percepito dal padre, Sig.
. Parte_1
8. Regolamentare il diritto di visita secondo quanto indicato al punto 4. della presente memoria. pagina 1 di 5 In via istruttoria: si insiste sull'ammissione dei mezzi istruttori di cui al ricorso introduttivo e sulla non ammissione dei mezzi istruttori di controparte, anche eventualmente indicati nelle depositande note scritte di parte resistente, alla luce delle argomentazioni di cui al presente scritto difensivo ed anche alla luce dell'evidente tardività, irritualità ed infondatezza della costituzione di parte resistente. Si chiede, altresì, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del rogito della casa di proprietà della Sig.ra sita in 20093 Cologno Monzese (Mi), Via Carducci n. 35 e del contratto Controparte_1 e/o contratti di locazione sulla detta proprietà immobiliare
Per Controparte_1 si chiede che il Tribunale prenda atto della collocazione di fatto di da dicembre 2024 e, di Per_2 conseguenza, voglia rimodulare la frequentazione esclusivamente sul territorio nazionale e revocare l'obbligo della madre di contributo al mantenimento dei minori.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente procedimento è stato introdotto da per modificare la regolamentazione Parte_1 disposta dal Tribunale di Monza con decreto in data 30.03.23 che, in recepimento delle condizioni concordate dalle parti, aveva previsto l'affidamento dei figli minori e nati Per_1 Per_2 rispettivamente nel 2011 e 2016 dalla relazione more uxorio con cessata Controparte_1 nel 2019, ad entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre, i rapporti di frequentazione con il padre e il contributo al mantenimento da parte del padre. Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori, il loro collocamento presso di sé e l'obbligo per la madre di concorrere al loro mantenimento e, a sostegno di tale richiesta di modifica, ha allegato che l'ex compagna, la quale che era diventata nel frattempo madre di altri due figli, nati dalla relazione con il nuovo compagno che abita e lavora negli Stati Uniti, si assentava per lunghi periodi dall'Italia, lasciando di fatto i minori affidati alle sole cure del padre che provvedeva integralmente al loro mantenimento. si è costituita in giudizio, acconsentendo al collocamento presso il padre Controparte_1 dei figli minori, ma opponendosi al loro affido esclusivo, allegando di mantenere contatti costanti con i figli e di poter esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni più importati che li riguardavano anche a distanza e proponendo di contribuire al loro mantenimento mediante la quota-parte dell'assegno unico ed universale, non avendo al momento altre fonti di entrata. Le parti venivano sentite all'udienza del 26.02.25 e dalle loro dichiarazioni emergeva che la madre, temporaneamente rientrata in Italia, si sarebbe dovuta fermare ininterrottamente per un anno negli Stati Uniti per poter ottenere la green card permanente e muoversi poi liberamente e reperire attività lavorativa;
che nonostante la distanza, anche quando era negli Stati Uniti, manteneva contatti quotidiani con i figli ed era sempre disponibile con l'ex compagno per assumere le decisioni che li riguardavano (circostanza confermata dall' ). Pt_1
A fronte di tali circostanze di fatto venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: I. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità Per_1 Per_2 congiunta sulle questioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione, residenza) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione e facoltà per il padre di assumere autonomamente le decisioni urgenti inerenti la salute dei figli;
II. Dispone che i figli siano collocati presso il padre e possano incontrare la madre con le seguenti modalità, fatti salvi migliori accordi nel loro interesse:
- per l'anno di permanenza continuativa negli Stati Uniti della madre, i minori si recheranno negli Stati Uniti a spese della madre in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica: 1 mese durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, 10 giorni durante il periodo natalizio e l'intero periodo delle vacanze pasquali,
- terminato l'anno di permanenza della madre negli Stati Uniti, fermi i periodi di vacanza negli Stati Uniti, i minori staranno con la madre in occasione dei rientri in Italia della medesima secondo accordi con l'altro genitore e tenuto conto delle esigenze dei minori;
III. determina con decorrenza dalla data della domanda in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli che la madre deve corrispondere ad entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese per dodici mensilità all'anno; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026; la madre si farà inoltre carico integralmente delle spese per i viaggi dei minori negli Stati Uniti;
IV. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad;
Parte_1 V. rigetta le richieste istruttorie delle parti;
VI. fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 6 novembre 2025 h.12,15, assegnando termine alle parti fino a cinque giorni antecedenti detta data per il deposito di note scritte nelle quali aggiornare il Tribunale sull'andamento dei rapporti madre-figli e sulla situazione lavorativa e reddituale di ciascuna parte, allegando la documentazione relativa. pagina 3 di 5 All'udienza del 6 novembre 2025 emergeva che non aveva dato seguito Parte_2 all'intenzione dichiarata alla precedente udienza di stabilirsi negli Stati Uniti, ove si era recata solo per un breve periodo per incontrare il figlio nato dalla relazione con e rimasto Per_3 Persona_4 a vivere negli Stati Uniti con il padre. In ragione di ciò, mentre il ricorrente chiedeva l'affidamento in via esclusiva dei figli per l'instabilità della condizione personale e familiare della resistente con frequenti spostamenti all'estero per la presenza di figli nati da relazioni diverse, dislocati in Paesi differenti o in subordine l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso di sé e la previsione di un adeguato mantenimento da parte della madre, la resistente chiedeva invece, fermo l'attuale affidamento condiviso, il collocamento presso di sé della figlia e il mantenimento Per_2 diretto dei figli da parte dei genitori, tenuto conto del prevalente collocamento del figlio con Per_1 il padre e di presso di sé. Per_2 Tanto premesso si osserva quanto di seguito. Relativamente all'affidamento dei figli, non sono emersi elementi nuovi che giustifichino una previsione diversa rispetto all'affido ad entrambi i genitori, già disposto nell'ordinanza in data 4 marzo 2025. Anzi, il fatto che la madre, rivedendo la precedente scelta di stabilirsi negli Stati Uniti trascorra attualmente la maggior parte del suo tempo sul territorio nazionale, agevola la comunicazione tra i genitori e la concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse dei figli. Viene altresì confermata la previsione che le decisioni di maggiore importanza per i figli vengano assunte congiuntamente, mentre quelle di ordinaria amministrazione separatamente. Quanto al collocamento di e , tenuto conto che la resistente ha due figli nati da altra Per_1 Per_2 relazione e che uno di loro vive stabilmente con il padre negli Stati Uniti e che ciò comporterà frequenti assenze per poterlo incontrare, come accaduto anche prima dell'ultima udienza, nell'interesse dei figli nati dall'unione con l' ad avere un riferimento stabile, attualmente garantito dal padre e a Pt_1 mantenere un legame saldo tra loro, va previsto il loro collocamento presso lo stesso genitore, che viene individuato nel padre, allo stato la figura genitoriale maggiormente in grado di assicurare loro continuità, prevedibilità e stabilità nella vita quotidiana. Quanto ai rapporti di frequentazione madre-figli, gli stessi vanno modulati come in dispositivo, al fine di assicurare, da un lato, un rapporto equilibrato anche con la figura materna e dall'altro la necessaria prevedibilità nella relazione con il genitore non convivente. Resta ferma la possibilità di diversi accordi tra i genitori anche per tenere conto delle differenti esigenze dei figli. Quanto al concorso al mantenimento dei figli da parte della madre, vanno confermati i provvedimenti assunti con l'ordinanza in data 4 marzo 2025 che prevedono una contribuzione di importo esiguo, tenuto conto che la resistente ha quattro figli. A carico della stessa saranno inoltre il 30% delle spese di carattere straordinario per i due figli e l'intero importo dei costi per eventuali viaggi negli Stati Uniti per incontrare il fratello Per_3 L'attuale stato di disoccupazione di che peraltro è proprietaria di un Parte_2 immobile, in precedenza locato a terzi e che è intenzionata a vendere, e possiede una concreta capacità lavorativa (prima di recarsi negli Stati Uniti nel mese di aprile 2024 con il figlio e di Per_3 dimettersi prestava attività lavorativa come commessa presso OVS), non esime la stessa dal dovere di concorrere, anche in misura minima, al mantenimento dei figli ex art 316 bis c.c. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura del giudizio e agli interessi convolti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Parte_2 1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità Per_1 Per_2 congiunta sulle questioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione, residenza) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione;
II. Dispone che i figli siano collocati presso il padre e possano incontrare la madre con le seguenti modalità, fatti salvi migliori accordi nel loro interesse: pagina 4 di 5 • due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente con il padre, dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica
• una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie da concordarsi entro il 15 dicembre precedente, alternando il periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno;
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
III. determina con decorrenza dalla data della domanda in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli che deve corrispondere ad entro il Parte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità all'anno; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026; la madre si farà inoltre carico integralmente delle spese per gli eventuali viaggi dei minori negli Stati Uniti per incontrare il fratello a carico Per_3 della madre sarà inoltre il 30% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza IV. dispone che l'assegno unico ed universale per e spetti interamente ad Per_1 Per_2 Parte_1 ;
[...] V. compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente est.
AU GA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AU GA Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5477/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITA FAUSTO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAZZOTTA DANIELA ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore avv. ZITA FAUSTO come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 LUONGO PIERGIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio CONCLUSIONI: Per Parte_1
1. Disporre l'affidamento esclusivo al padre, Sig. , o, in subordine, mantenere Parte_1 l'affidamento condiviso, attribuendo al padre la facoltà di assumere decisioni esclusive sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a salute, scuola e attività extrascolastiche.
2. Prendere atto dell'inadempimento della Sig.ra dell'obbligo di Controparte_1 mantenimento provvisorio.
3. In caso di mancato accoglimento di quanto al punto n. 1., confermare il collocamento stabile dei figli minori e presso il padre, Sig. . Per_1 Per_2 Parte_1
4. Confermare, in ogni caso, l'obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra nella misura che CP_1 si ritiene congrua di € 300,00 mensili (e/o, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto già disposto).
5. Confermare l'obbligo a carico della Sig.ra al pagamento di tutti i costi dei viaggi che la CP_1 stessa effettuerà per recarsi in USA con e Per_1 Per_2
6. Disporre l'obbligo della Sig.ra di concorrere in ragione del 50% al pagamento delle spese CP_1 di carattere straordinarie sostenute e sostenende per i figli e Per_1 Per_2
7. Confermare, in ogni caso, che l'Assegno Unico e Universale sia interamente percepito dal padre, Sig.
. Parte_1
8. Regolamentare il diritto di visita secondo quanto indicato al punto 4. della presente memoria. pagina 1 di 5 In via istruttoria: si insiste sull'ammissione dei mezzi istruttori di cui al ricorso introduttivo e sulla non ammissione dei mezzi istruttori di controparte, anche eventualmente indicati nelle depositande note scritte di parte resistente, alla luce delle argomentazioni di cui al presente scritto difensivo ed anche alla luce dell'evidente tardività, irritualità ed infondatezza della costituzione di parte resistente. Si chiede, altresì, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del rogito della casa di proprietà della Sig.ra sita in 20093 Cologno Monzese (Mi), Via Carducci n. 35 e del contratto Controparte_1 e/o contratti di locazione sulla detta proprietà immobiliare
Per Controparte_1 si chiede che il Tribunale prenda atto della collocazione di fatto di da dicembre 2024 e, di Per_2 conseguenza, voglia rimodulare la frequentazione esclusivamente sul territorio nazionale e revocare l'obbligo della madre di contributo al mantenimento dei minori.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente procedimento è stato introdotto da per modificare la regolamentazione Parte_1 disposta dal Tribunale di Monza con decreto in data 30.03.23 che, in recepimento delle condizioni concordate dalle parti, aveva previsto l'affidamento dei figli minori e nati Per_1 Per_2 rispettivamente nel 2011 e 2016 dalla relazione more uxorio con cessata Controparte_1 nel 2019, ad entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre, i rapporti di frequentazione con il padre e il contributo al mantenimento da parte del padre. Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori, il loro collocamento presso di sé e l'obbligo per la madre di concorrere al loro mantenimento e, a sostegno di tale richiesta di modifica, ha allegato che l'ex compagna, la quale che era diventata nel frattempo madre di altri due figli, nati dalla relazione con il nuovo compagno che abita e lavora negli Stati Uniti, si assentava per lunghi periodi dall'Italia, lasciando di fatto i minori affidati alle sole cure del padre che provvedeva integralmente al loro mantenimento. si è costituita in giudizio, acconsentendo al collocamento presso il padre Controparte_1 dei figli minori, ma opponendosi al loro affido esclusivo, allegando di mantenere contatti costanti con i figli e di poter esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni più importati che li riguardavano anche a distanza e proponendo di contribuire al loro mantenimento mediante la quota-parte dell'assegno unico ed universale, non avendo al momento altre fonti di entrata. Le parti venivano sentite all'udienza del 26.02.25 e dalle loro dichiarazioni emergeva che la madre, temporaneamente rientrata in Italia, si sarebbe dovuta fermare ininterrottamente per un anno negli Stati Uniti per poter ottenere la green card permanente e muoversi poi liberamente e reperire attività lavorativa;
che nonostante la distanza, anche quando era negli Stati Uniti, manteneva contatti quotidiani con i figli ed era sempre disponibile con l'ex compagno per assumere le decisioni che li riguardavano (circostanza confermata dall' ). Pt_1
A fronte di tali circostanze di fatto venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: I. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità Per_1 Per_2 congiunta sulle questioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione, residenza) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione e facoltà per il padre di assumere autonomamente le decisioni urgenti inerenti la salute dei figli;
II. Dispone che i figli siano collocati presso il padre e possano incontrare la madre con le seguenti modalità, fatti salvi migliori accordi nel loro interesse:
- per l'anno di permanenza continuativa negli Stati Uniti della madre, i minori si recheranno negli Stati Uniti a spese della madre in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica: 1 mese durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, 10 giorni durante il periodo natalizio e l'intero periodo delle vacanze pasquali,
- terminato l'anno di permanenza della madre negli Stati Uniti, fermi i periodi di vacanza negli Stati Uniti, i minori staranno con la madre in occasione dei rientri in Italia della medesima secondo accordi con l'altro genitore e tenuto conto delle esigenze dei minori;
III. determina con decorrenza dalla data della domanda in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli che la madre deve corrispondere ad entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese per dodici mensilità all'anno; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026; la madre si farà inoltre carico integralmente delle spese per i viaggi dei minori negli Stati Uniti;
IV. dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente ad;
Parte_1 V. rigetta le richieste istruttorie delle parti;
VI. fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 6 novembre 2025 h.12,15, assegnando termine alle parti fino a cinque giorni antecedenti detta data per il deposito di note scritte nelle quali aggiornare il Tribunale sull'andamento dei rapporti madre-figli e sulla situazione lavorativa e reddituale di ciascuna parte, allegando la documentazione relativa. pagina 3 di 5 All'udienza del 6 novembre 2025 emergeva che non aveva dato seguito Parte_2 all'intenzione dichiarata alla precedente udienza di stabilirsi negli Stati Uniti, ove si era recata solo per un breve periodo per incontrare il figlio nato dalla relazione con e rimasto Per_3 Persona_4 a vivere negli Stati Uniti con il padre. In ragione di ciò, mentre il ricorrente chiedeva l'affidamento in via esclusiva dei figli per l'instabilità della condizione personale e familiare della resistente con frequenti spostamenti all'estero per la presenza di figli nati da relazioni diverse, dislocati in Paesi differenti o in subordine l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso di sé e la previsione di un adeguato mantenimento da parte della madre, la resistente chiedeva invece, fermo l'attuale affidamento condiviso, il collocamento presso di sé della figlia e il mantenimento Per_2 diretto dei figli da parte dei genitori, tenuto conto del prevalente collocamento del figlio con Per_1 il padre e di presso di sé. Per_2 Tanto premesso si osserva quanto di seguito. Relativamente all'affidamento dei figli, non sono emersi elementi nuovi che giustifichino una previsione diversa rispetto all'affido ad entrambi i genitori, già disposto nell'ordinanza in data 4 marzo 2025. Anzi, il fatto che la madre, rivedendo la precedente scelta di stabilirsi negli Stati Uniti trascorra attualmente la maggior parte del suo tempo sul territorio nazionale, agevola la comunicazione tra i genitori e la concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse dei figli. Viene altresì confermata la previsione che le decisioni di maggiore importanza per i figli vengano assunte congiuntamente, mentre quelle di ordinaria amministrazione separatamente. Quanto al collocamento di e , tenuto conto che la resistente ha due figli nati da altra Per_1 Per_2 relazione e che uno di loro vive stabilmente con il padre negli Stati Uniti e che ciò comporterà frequenti assenze per poterlo incontrare, come accaduto anche prima dell'ultima udienza, nell'interesse dei figli nati dall'unione con l' ad avere un riferimento stabile, attualmente garantito dal padre e a Pt_1 mantenere un legame saldo tra loro, va previsto il loro collocamento presso lo stesso genitore, che viene individuato nel padre, allo stato la figura genitoriale maggiormente in grado di assicurare loro continuità, prevedibilità e stabilità nella vita quotidiana. Quanto ai rapporti di frequentazione madre-figli, gli stessi vanno modulati come in dispositivo, al fine di assicurare, da un lato, un rapporto equilibrato anche con la figura materna e dall'altro la necessaria prevedibilità nella relazione con il genitore non convivente. Resta ferma la possibilità di diversi accordi tra i genitori anche per tenere conto delle differenti esigenze dei figli. Quanto al concorso al mantenimento dei figli da parte della madre, vanno confermati i provvedimenti assunti con l'ordinanza in data 4 marzo 2025 che prevedono una contribuzione di importo esiguo, tenuto conto che la resistente ha quattro figli. A carico della stessa saranno inoltre il 30% delle spese di carattere straordinario per i due figli e l'intero importo dei costi per eventuali viaggi negli Stati Uniti per incontrare il fratello Per_3 L'attuale stato di disoccupazione di che peraltro è proprietaria di un Parte_2 immobile, in precedenza locato a terzi e che è intenzionata a vendere, e possiede una concreta capacità lavorativa (prima di recarsi negli Stati Uniti nel mese di aprile 2024 con il figlio e di Per_3 dimettersi prestava attività lavorativa come commessa presso OVS), non esime la stessa dal dovere di concorrere, anche in misura minima, al mantenimento dei figli ex art 316 bis c.c. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura del giudizio e agli interessi convolti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Parte_2 1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità Per_1 Per_2 congiunta sulle questioni di maggiore importanza (salute, istruzione, educazione, residenza) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione;
II. Dispone che i figli siano collocati presso il padre e possano incontrare la madre con le seguenti modalità, fatti salvi migliori accordi nel loro interesse: pagina 4 di 5 • due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente con il padre, dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica
• una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie da concordarsi entro il 15 dicembre precedente, alternando il periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno;
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
III. determina con decorrenza dalla data della domanda in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli che deve corrispondere ad entro il Parte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità all'anno; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026; la madre si farà inoltre carico integralmente delle spese per gli eventuali viaggi dei minori negli Stati Uniti per incontrare il fratello a carico Per_3 della madre sarà inoltre il 30% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza IV. dispone che l'assegno unico ed universale per e spetti interamente ad Per_1 Per_2 Parte_1 ;
[...] V. compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente est.
AU GA
pagina 5 di 5