CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08081922025 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- il sollecito di pagamento TARI per gli anni 2020-2021-2022-2023 eccependo il difetto del presupposto impositivo sul proprio immobile a Lesina, non utilizzabile perché privo di impianti e costruito abusivamente. Il Comune di Lesina non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Invero, nella documentazione prodotta a corredo del ricorso non risulta presente la notifica del ricorso stesso.
Ne consegue che non vi è prova alcuna del rispetto del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21, primo comma del D. Lgs. n. 546 del 19 per la proposizione del ricorso, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato.
Trattandosi di questione pure rilevabile di ufficio, allora, non resta che provvedere di conseguenza, senza che si debba provvedere sulle spese processuali in ragione della mancata costituzione dell'ente convenuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08081922025 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- il sollecito di pagamento TARI per gli anni 2020-2021-2022-2023 eccependo il difetto del presupposto impositivo sul proprio immobile a Lesina, non utilizzabile perché privo di impianti e costruito abusivamente. Il Comune di Lesina non si costituiva e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Invero, nella documentazione prodotta a corredo del ricorso non risulta presente la notifica del ricorso stesso.
Ne consegue che non vi è prova alcuna del rispetto del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21, primo comma del D. Lgs. n. 546 del 19 per la proposizione del ricorso, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato.
Trattandosi di questione pure rilevabile di ufficio, allora, non resta che provvedere di conseguenza, senza che si debba provvedere sulle spese processuali in ragione della mancata costituzione dell'ente convenuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per spese.