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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2734/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliato in Somma Parte_1 C.F._1
Vesuviana alla via Aldo Moro, n. 136, presso lo studio dell'avv. Pasquale PICCOLO,
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della C.F._2
citazione,
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Milano alla via Correggio, n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO, dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA
avente ad oggetto: somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 931/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 13.03.2018 su istanza della opposta e notificatogli in data 06.04.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 5.024,43 a titolo Controparte_1
Pag. 1 di corrispettivo di fatture non saldate emesse per fornitura di energia elettrica presso il
POD sito in Somma Vesuviana alla via San Pietro, n. 4, in virtù di contratto stipulato in data 07.09.2009, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi: inesistenza di un contratto di fornitura sottoscritto dall'opponente, che non ha mai risieduto in via San Pietro;
che le fatture, essendo documenti contabili di formazione unilaterale, non erano dotati di efficacia probatoria del credito in caso di contestazione;
che era maturata in ogni caso la prescrizione del credito essendo l'opponente venuto a conoscenza della sua esistenza solo nel 2017.
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che il contratto di fornitura era stato sottoscritto dall'opponente e che in esso era specificato che lo stesso non era residente all'indirizzo ove sarebbe avvenuta la fornitura;
che le fatture erano state emesse sulla scorta dei consumi comunicati dal distributore;
che il primo sollecito di pagamento delle fatture risaliva al luglio 2015, per cui alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata, anche perché il termine decorreva dalla emissione delle singole fatture e non dalla stipula del contratto di somministrazione.
Tanto esposto l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di conciliazione.
Fallita la conciliazione, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c..
Depositate le memorie, veniva ordinato alla opposta di depositare l'originale del contratto di fornitura.
All'udienza dell'1.10.2020 veniva esibito l'originale della proposta di contratto sottoscritta dall'opponente, che, presente personalmente in udienza, disconosceva la sottoscrizione su di essa apposta ed a lui attribuita.
A questo punto l'opposta proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., che veniva disattesa dal Tribunale con conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 12.06.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione appare fondata e merita accoglimento.
Pag. 2 Sin dall'introduzione del presente giudizio l'opponente ha contestato la esistenza di un rapporto di fornitura intrattenuto con la opposta, disconoscendo espressamente la sottoscrizione apposta sulla proposta contrattuale allegata al fascicolo monitorio.
Tale espresso disconoscimento è stato successivamente ribadito anche nella memoria ex art. 183 cpc di primo termine senza che la opposta ritenesse di avvalersi della facoltà di proporre istanza di verificazione, di cui all'art. 216 cpc, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, va necessariamente proposta con l'atto processuale immediatamente successivo al disconoscimento.
Orbene, nella sua memoria di secondo termine, immediatamente successiva a quella di primo termine dell'opponente, l'opposta, benché avesse preso cognizione del disconoscimento, ha ritenuto di non proporre istanza di verificazione della sottoscrizione, che ha, invece, richiesto, ma ormai tardivamente, solo all'udienza dell'1.10.2020. L'istanza è stata, dunque, giustamente disattesa dal Tribunale.
Il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla proposta contrattuale prodotta dalla parte opposta incide direttamente sul valore estrinseco della scrittura privata, in quanto viene meno l'elemento formale della sottoscrizione, necessario affinché il documento possa acquisire efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c.
In assenza di verificazione ex art. 216 c.p.c., la scrittura privata non può ritenersi più proveniente dall'opponente e, pertanto, non può essere utilizzata come prova del contratto di somministrazione.
Ne consegue che, pur in presenza di un documento formalmente redatto, esso non assume valore intrinseco quale prova del contenuto negoziale, mancando il presupposto della certezza della provenienza soggettiva.
Il fatto poi che il non avesse mai risieduto all'indirizzo cui si riferiva il POD Pt_1
(via San Pietro, n. 4) rappresenta un ulteriore indizio a favore della tesi della effettiva non autenticità della sottoscrizione, in quanto egli non avrebbe avuto alcun interesse a stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica per un immobile sito a quell'indirizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da ad , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca, il decreto ingiuntivo opposto:
Pag. 3 2) Condanna l'opposta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'opponente le spese di lite, che sono Parte_1 liquidate in euro 2.552,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Piccolo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 06/10/2025.
Il Giudice
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