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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6319/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba STnzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Livio PESENTI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
e
, assistita e difesa dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
GHILARDI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 8 settembre 2001 a ST SE (BG). Dalla loro unione sono nate (5 aprile 2004), maggiorenne, e (18 agosto 2010), Per_1 Per_2
minorenne.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 29 gennaio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note congiunte personalmente sottoscritte dalle parti depositate telematicamente da parte resistente il 26 marzo 2025
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse delle figlie e delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note congiunte personalmente sottoscritte dalle parti depositate telematicamente da parte resistente il 26 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di ST SE (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba STnzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba STnzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Livio PESENTI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
e
, assistita e difesa dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
GHILARDI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 8 settembre 2001 a ST SE (BG). Dalla loro unione sono nate (5 aprile 2004), maggiorenne, e (18 agosto 2010), Per_1 Per_2
minorenne.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 29 gennaio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note congiunte personalmente sottoscritte dalle parti depositate telematicamente da parte resistente il 26 marzo 2025
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse delle figlie e delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note congiunte personalmente sottoscritte dalle parti depositate telematicamente da parte resistente il 26 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di ST SE (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba STnzo