Articolo 1 della Legge 12 agosto 1993, n. 316
Articolo 2
Versione
7 settembre 1993
Art. 1. 1. Il contributo annuo di lire 90 milioni, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 23 marzo 1990, n. 61 , e' aumentato, per il triennio 1993-1995, a lire 120 milioni annui.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 61/1990 reca: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993