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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1656/2023 R.G. fra
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca, giusta procura in atti, P.IVA_1
OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Santangelo;
Controparte_1
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e, opponeva il decreto ingiuntivo emessi in favore dell' opposto, ne evidenziava l'infondatezza del credito avendo provveduto ad attivare il Fondo di Tesoreria dell' ; adiva il Tribunale CP_2 di Potenza e domandava previa sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, pertanto di dichiarare nulli, illegittimi i titoli in questione e riconoscere in ogni caso l'infondatezza della pretesa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva parte opposta che impugnava e contestava quanto dedotto dall'opponente eccependo la inammissibilità della stessa, per violazione del termine perentorio di notifica dell'opposizione, concesso dal Gl all'udienza del 21 novembre 2025.
1 All'udienza del 01.7.2025, pervenivano le note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti e questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
L'avvocato di parte resistente ha eccepito la inammissibilità della stessa, per violazione del termine perentorio di notifica dell'opposizione, concesso dal Gl all'udienza del 21 novembre
2023.
L'eccezione è fondata, difatti, dagli atti notificati si evince che:
- proponeva opposizione al DI n. 169/2023, iscritta al rgn Parte_2
1656/2023 con udienza di comparizione fissata per il giorno 21.11.2023;
-l'opposizione era notificata al difensore dell'opposto solo in data 20.11.2023 e pertanto all'udienza fissata parte opponente richiedeva la remissione in termini;
- il Gl disponeva la remissione in termini dell'opponente e fissava nuova udienza di comparizione parti per il giorno 18 giungo 2024, disponendo che parte opponente notificasse l'opposizione nei termini di legge. ha notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo in data 09.06.2024, quindi ben Parte_1
oltre il termine di legge assegnato dal Giudice, che cadeva invece il 18 maggio 2024.
La giurisprudenza univocamente ha statuito che il temine concesso dal Giudice ai fini della rinnovazione della notificazione è da qualificarsi perentorio e non può esse concesso un nuovo termine, tanto determina la decadenza dall'azione. Cassazione civile sez. II -
07/04/2023, n. 9541, Corte appello sez. I - Cagliari,
21/12/2021, n. 600, Cassazione civile sez. II - 15/10/2021, n. 28298, Cassazione civile sez. VI
- 28/12/2020, n. 29685, Cassazione civile sez. trib. - 17/07/2019, n. 19218
Pertanto, nel caso di specie avendo notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1
data 09.06.2024, quindi ben oltre il termine del 19.05.2024, la stessa è divenuta inammissibile o comunque l'opponente è decaduto dall'opposizione.
Le spese vanno compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 169/2023 proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 9.6.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2 2) compensa le spese di lite
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1656/2023 R.G. fra
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca, giusta procura in atti, P.IVA_1
OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Santangelo;
Controparte_1
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e, opponeva il decreto ingiuntivo emessi in favore dell' opposto, ne evidenziava l'infondatezza del credito avendo provveduto ad attivare il Fondo di Tesoreria dell' ; adiva il Tribunale CP_2 di Potenza e domandava previa sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, pertanto di dichiarare nulli, illegittimi i titoli in questione e riconoscere in ogni caso l'infondatezza della pretesa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva parte opposta che impugnava e contestava quanto dedotto dall'opponente eccependo la inammissibilità della stessa, per violazione del termine perentorio di notifica dell'opposizione, concesso dal Gl all'udienza del 21 novembre 2025.
1 All'udienza del 01.7.2025, pervenivano le note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti e questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
L'avvocato di parte resistente ha eccepito la inammissibilità della stessa, per violazione del termine perentorio di notifica dell'opposizione, concesso dal Gl all'udienza del 21 novembre
2023.
L'eccezione è fondata, difatti, dagli atti notificati si evince che:
- proponeva opposizione al DI n. 169/2023, iscritta al rgn Parte_2
1656/2023 con udienza di comparizione fissata per il giorno 21.11.2023;
-l'opposizione era notificata al difensore dell'opposto solo in data 20.11.2023 e pertanto all'udienza fissata parte opponente richiedeva la remissione in termini;
- il Gl disponeva la remissione in termini dell'opponente e fissava nuova udienza di comparizione parti per il giorno 18 giungo 2024, disponendo che parte opponente notificasse l'opposizione nei termini di legge. ha notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo in data 09.06.2024, quindi ben Parte_1
oltre il termine di legge assegnato dal Giudice, che cadeva invece il 18 maggio 2024.
La giurisprudenza univocamente ha statuito che il temine concesso dal Giudice ai fini della rinnovazione della notificazione è da qualificarsi perentorio e non può esse concesso un nuovo termine, tanto determina la decadenza dall'azione. Cassazione civile sez. II -
07/04/2023, n. 9541, Corte appello sez. I - Cagliari,
21/12/2021, n. 600, Cassazione civile sez. II - 15/10/2021, n. 28298, Cassazione civile sez. VI
- 28/12/2020, n. 29685, Cassazione civile sez. trib. - 17/07/2019, n. 19218
Pertanto, nel caso di specie avendo notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1
data 09.06.2024, quindi ben oltre il termine del 19.05.2024, la stessa è divenuta inammissibile o comunque l'opponente è decaduto dall'opposizione.
Le spese vanno compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 169/2023 proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 9.6.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2 2) compensa le spese di lite
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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