Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02812/2025REG.PROV.COLL.
N. 09014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2024, proposto dai signori IU RI, GR RI e AR IN RI, in proprio e quali eredi di TO AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Amoroso in Roma, via Tagliamento, n. 14;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1887 del 2017 della Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, del Ministero dell'Interno e del Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i signori IU RI, GR RI e AR IN RI, in proprio e quali eredi di AR TO, hanno riassunto il presente giudizio ai sensi degli artt. 15 e 112 c.p.a a seguito della sentenza n. 1681 del 2024, con cui il T.a.r. Calabria - Catanzaro ha declinato la propria competenza, e hanno chiesto la condanna del Comune di Crotone alla “ esatta e completa esecuzione ” della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1887 del 2017.
Più precisamente, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’anzidetto Comune al pagamento della somma di euro 518.687,47, oltre agli interessi relativi al periodo intercorrente tra il 30 luglio 2021 e il 7 aprile 2022, quale “ residuo credito della somma versata ” e, contestualmente, hanno altresì chiesto che sia dichiarata la nullità in parte qua delle determinazioni assunte dal Comune di Crotone con riferimento alle indennità di esproprio dovute ai ricorrenti.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla menzionata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1887 del 2017 – poi confermata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11647 del 2020 – con cui è stata determinata, in favore degli odierni ricorrenti, l’indennità di esproprio posta a carico del Comune di Crotone, oltre agli interessi legali sino al momento dell’effettivo soddisfo.
3. Dopo la pronuncia dell’anzidetta sentenza, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e il T.a.r. Calabria - Catanzaro, con sentenza n. 2134 del 2020, ha intimato al Comune di Crotone di provvedere all’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, nominando, in caso di persistente inerzia, il Prefetto di Crotone quale SA ad TA .
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Crotone e questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3058 del 2021, ha accolto parzialmente l’appello, affermando che la somma doveva intendersi ridotta dell’importo percepito dai ricorrenti per l’indennità provvisoria nell’anno 1999, importo da rivalutare sino al deposito delle somme presso la Tesoreria dello Stato.
Il Comune di Crotone ha dunque approvato il debito fuori bilancio e, conseguentemente, il SA ad TA ha provveduto al deposito della somma di euro 2.855.959,21 presso la Tesoreria provinciale di Catanzaro-Crotone.
5. Gli odierni ricorrenti, medio tempore , hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3058 del 2021 e, in epoca successiva alle sopra menzionate deliberazioni del Comune e del SA ad TA , l’anzidetto ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2920 del 2022, con contestuale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
6. La sentenza di questo Consiglio n. 2920 del 2022, appena richiamata, è stata altresì impugnata davanti alla Corte di Cassazione e, con decreto n. 13494 del 2022, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 380- bis e 391 c.p.c., condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, quantificate in euro 4.000,00, oltre accessori.
7. I ricorrenti, inoltre, hanno anche proposto reclamo ex art. 114, comma 5, c.p.a. avverso la nota del SA ad TA del 5 luglio 2022 prot. n. 25382, con cui, a fronte dell’istanza del 27 giugno 2022 del difensore dei ricorrenti medesimi volta a chiedere un ulteriore intervento del SA in via sostitutiva, era stato comunicato il già intervenuto completamento di tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione della sentenza ottemperanda secondo quanto previsto dal T.a.r. Calabria - Catanzaro con la pronuncia n. 2134 del 2020.
Il Consiglio Stato, pronunciandosi sull’anzidetto reclamo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con la sentenza n. 8746 del 2023, precisando che: “ In ogni caso va rilevato che detto importo è stato determinato con la delibera n. 2 del commissario ad TA del 3.7.2021 nel quale l’importo già corrisposto viene detratto, delibera non impugnata dall’appellante; e comunque il calcolo emerge per tabulas essendo contenuto anche nella relazione del Comune a seguito della richiamata ordinanza istruttoria n. 3780/2023 ”.
8. In tale contesto, con il ricorso oggetto del presente giudizio, i ricorrenti hanno nuovamente chiesto che sia data esecuzione alla più volte menzionata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1887 del 2017, impugnando altresì la nota del Comune di Crotone “ con cui vengono esplicitate le modalità ed i criteri di calcolo delle somme erogate ”, sostenendo che tale nota e i calcoli ivi contenuti, siano errati e violino “ i giudicati citati ”, poiché nella detrazione dell’indennità provvisoria percepita dai signori RI nell’anno 1999 “ è stata compresa, pure, la ritenuta fiscale operata ex lege per Euro 121.665,67 ”. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, nella determina del SA ad TA sarebbe stato utilizzato “ un metodo di calcolo che contrasta sia con la sentenza richiamata dalla Corte d’Appello che con le decisioni del Consiglio di Stato n. 3058/2021 e n. 2920/2022 del 19.4.2022 ”, poiché sarebbero stati detratti dal capitale determinato dalla Corte d’Appello gli acconti ricevuti a titolo di indennità provvisoria rivalutandoli sino al deposito e, poi, calcolando gli interessi legali per l’indennità espropriativa spettante ai signori RI “ sulla somma già decurtata in precedenza ”, causando un’ingiustificata diminuzione degli interessi legali per euro 396.481,80.
Sotto un diverso profilo, i ricorrenti hanno osservato che la determina del SA ad TA risale al 30 luglio 2021 mentre il Comune di Crotone ha autorizzato “ lo svincolo delle somme ” solo il 25 febbraio 2022 e soltanto in data 7 aprile 2022 ha rimesso alla Ragioneria dello Stato la suindicata determina di svincolo, sicché sarebbero dovuti gli interessi legali con riferimento a tale periodo di tempo.
9. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone e il Ministero dell’Interno ed è stata altresì depositata la relazione del SA ad TA , che ha fatto presente di aver dato completa esecuzione al giudicato già in data 26 agosto 2021, allorquando, con la nota n. 0026496 ha dato atto di aver espletato tutti gli adempimenti previsti, attraverso, in particolare tre diverse delibere (ossia la Delibera n. 1 del 15 luglio 2021; la Delibera n. 2 del 30 luglio 2021 di integrazione e modifica della precedente e la Determina n. 1 del 30 luglio 2021, quest’ultima assunta con le funzioni e la responsabilità della dirigenza), con conseguente irricevibilità del ricorso in quanto tardivo, dovendo lo stesso essere qualificato non già come ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. bensì come reclamo avverso le delibere del SA ad TA ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
10. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Crotone, che ha, a sua volta, sostenuto che il ricorso debba essere qualificato come reclamo ex art. 114 c.p.a. avverso i provvedimenti adottati dal SA ad TA , con conseguente tardività dello stesso, dal momento che il comma 6 del richiamato art. 114 c.p.a. dispone quanto segue: “ Avverso gli atti del commissario ad TA le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni… ”.
11. Con la memoria di replica del 10 febbraio 2025, i ricorrenti hanno sostenuto che, con il ricorso in questione, sono stati chiesti anche gli interessi legali decorrenti dal 30 luglio 2021 (ossia dalla data della determina del SA ad TA ) sino al 25 febbraio 2022 (data in cui il Comune ha autorizzato lo svincolo delle somme depositate presso la Ragioneria dello Stato), sicché ogni rilievo relativo alla preclusione di cui all’art. 114 c.p.a. sarebbe “ irrilevante e fuorviante rispetto a tale capo della domanda ”.
Sotto un diverso profilo, i ricorrenti hanno osservato che i criteri specifici di liquidazione delle somme e, quindi, della corretta esecuzione della sentenza ottemperanda sarebbero stati “ fissati dalla sentenza n. 2920/2022 della Sezione IV di Codesto Consiglio di Stato, che ha ben motivato e chiarito la portata della precedente statuizione n. 3058/2021 ”. E poiché la richiamata sentenza n. 2920 del 2022 risulta successiva alla determina del SA ad TA , dovrebbe trovare applicazione l’art. 112, comma 3, c.p.a., che viene in rilievo “ per la mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato o della sua elusione o violazione ”.
12. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 – reputa che il ricorso sia tardivo e comunque inammissibile, per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.
12.1. Come correttamente eccepito dal Comune di Crotone e fatto presente nella relazione del SA ad TA , la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1887 del 2017 è stata integralmente eseguita con le delibere dello stesso SA ad TA già nel corso dell’anno 2021, con la conseguenza che ogni contestazione inerente alla quantificazione della somma – ivi incluse quelle afferenti alla determinazione degli interessi – avrebbe dovuto essere fatta valere mediante un tempestivo reclamo proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. avverso le anzidette delibere, sicché il presente ricorso, in quanto volto a contestare ancora una volta la quantificazione della somma dovuta ai ricorrenti, deve essere correttamente qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e risulta evidentemente tardivo. Sul punto, infatti, ritiene il Collegio che non possa esservi dubbio alcuno che con il ricorso in questione siano state prospettate censure volte a contestare la delibera del SA ad TA come si desume dai passaggi argomentativi del ricorso che di seguito, letteralmente, si riportano: “ Dall’importo depositato dal SA ad TA e versato agli aventi diritto solo in data 24.4.2023 dalla Ragioneria dello Stato, si evince un errore di calcolo che ha condizionato l’importo complessivo spettante ai sigg.ri RI ”; “ Inoltre sempre nella determina del SA ad TA risulta che è stato operato un metodo di calcolo che contrasta sia con la sentenza richiamata dalla Corte d’Appello che con le decisioni del Consiglio di Stato n. 3058/2021 e n. 2920/2022 del 19.4.2022. In effetti si è proceduto a detrarre dal capitale determinato dalla Corte d’Appello gli acconti ricevuti a titolo di indennità provvisoria rivalutandoli sino al deposito e, poi, calcolando gli interessi legali, per la indennità espropriativa spettante ai sigg.ri RI, sulla somma già decurtata in precedenza. In tal modo creando una ingiustificata diminuzione degli interessi legali spettanti ai sigg.ri RI per Euro 396.481,80 ”.
12.2. Sotto un ulteriore e diverso profilo, comunque, a differenza di quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 2920 del 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza dello stesso Consiglio n. 3058 del 2021 e, peraltro, è stato poi dichiarato estinto anche il ricorso proposto per la cassazione della sentenza n. 2920 del 2022, sicché non si può ritenere che l’anzidetta pronuncia di inammissibilità del ricorso per revocazione abbia “ chiarito la portata della precedente statuizione n. 3058/2021 ”.
12.3. Le considerazioni che precedono sono già di per sé sufficienti ai fini della dichiarazione di irricevibilità del ricorso, ma si può ulteriormente osservare che questa Sezione ha già deciso un precedente reclamo proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a. nel giudizio R.G. n. 9950 del 2022, definito con la già menzionata sentenza n. 8746 del 2023, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, precisando espressamente quanto segue: “ In ogni caso va rilevato che detto importo è stato determinato con la delibera n. 2 del commissario ad TA del 3.7.2021 nel quale l’importo già corrisposto viene detratto, delibera non impugnata dall’appellante; e comunque il calcolo emerge per tabulas essendo contenuto anche nella relazione del Comune a seguito della richiamata ordinanza istruttoria n. 3780/2023.
Quanto al merito come emerge dagli atti di causa (vedi supra sub 3, nota della Ragioneria territoriale dello Stato del 17.5.2023 nonché relazione istruttoria del Comune di Crotone dell’11.7.2023, di comunicazione del pagamento dell’indennità per un importo complessivo di euro 2.855.959,21) le quote di spettanza sono state corrisposte ai reclamanti e pertanto è intervenuta la cessazione della materia del contendere ”. Per tale ragione, il ricorso è anche inammissibile, essendo già intervenuta l’anzidetta dichiarazione della cessazione della materia del contendere in merito alla vicenda in questione.
13. Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna va disposta in favore del Comune di Crotone, da un lato, e del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, dall’altro lato, posto che il SA ad TA non è una parte sostanziale del presente giudizio e, infatti, ha depositato non già memorie difensive redatte da un avvocato, bensì una mera relazione predisposta dallo stesso SA.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna IU RI, GR RI e AR IN RI, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune di Crotone e del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da dividersi in misura eguale tra il Comune di Crotone, da un lato, e il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, dall’altro lato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
IU Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO