Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2022, proposto da
NN RA, NN NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prot. n. 300/A del 19.8.2022, adottata dal Dirigente p.t. dell'Area Urbanistica, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, Settore antiabusivismo edilizio, notificata il successivo 28.9.2022, con cui l'ente locale ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di PO dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati come sez. PIA, fg. 1, p.lla 1305 sub. 1 e al Catasto Terreni fg. 42 p.lla 620, corrispondente alle opere abusive e alle aree necessarie per l'esecuzione delle opere analoghe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa TA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti agiscono per l’annullamento del provvedimento di acquisizione prot. n. 300/A del 19 agosto 2022, adottato dal Comune di PO, con cui l’ente locale ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’immobile identificato al Catasto Fabbricati come sez. PIA, fg. 1, p.lla 1305 sub. 1 e al Catasto Terreni fg. 42 p.lla 620 di loro proprietà.
2. La vicenda amministrativa sottostante può essere così sinteticamente ricostruita.
Con disposizione dirigenziale n.47 del 7 febbraio 2008 il Comune di PO ordinava la demolizione delle opere abusivamente realizzate alla Via Contrada Pisani 259 e segnatamente del “ corpo di fabbrica in muratura occupante una superficie di mq. 60,00 x 3,00 di H con annesso terrazzo a livello di mq. 20,00 ”.
Con disposizione dirigenziale n.192 del 16 giugno 2020, il Comune di PO ordinava l'acquisizione delle opere abusive e della relativa area di sedime.
Detti provvedimenti venivano impugnati dinanzi a questo T.A.R. il quale, con sentenza n.2232 del 5 aprile 2018, annullava il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, giacché fondato su un’ordinanza di demolizione mai notificata, respingendo il ricorso nella parte relativa all’impugnazione dell’ordine di demolizione.
Successivamente, il Comune di PO, sul medesimo presupposto dell’ordinanza di demolizione n. 47 del 7 febbraio 2008, adottava una successiva disposizione dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n. 3/A del 21 gennaio 2020, anch’essa impugnata dai ricorrenti.
All’esito del giudizio, con sentenza n. 2862 del 27 aprile 2022, questo T.A.R. annullava la disposizione dirigenziale n. 3/A del 21 gennaio 2020, avendo l’Amministrazione indebitamente e immotivatamente esteso l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale all’intera area sui cui sorgono le opere asseritamente abusive, senza correttamente operare la previa individuazione, tramite frazionamento, dell’area in questione, avendo il Comune di PO disposto l’acquisizione di aree ulteriori rispetto all’area di sedime “ senza dar conto alcuno delle ragioni di tale ulteriore acquisizione e, quindi, della sproporzione della stessa rispetto all’effettiva consistenza dell’opus illecitamente realizzato e oggetto di procedimento sanzionatorio .”
Con disposizione dirigenziale del 19 agosto 2022, oggetto della presente impugnativa, il Comune di PO ha disposto nuovamente l’acquisizione gratuita dell’immobile in ragione dell’inottemperanza all'ordine di demolizione adottato con disposizione dirigenziale n. 47 del 7 febbraio 2008.
3. L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi con cui si contesta
i) la nullità dell’impugnata disposizione dirigenziale di acquisizione gratuita perché adottata in elusione del giudicato e, più in particolare, per non aver l’Amministrazione specificato le ragioni poste alla base dei criteri di calcolo applicati, così come stabilito dalla sentenza n. 2862 del 27 aprile 2022;
ii) l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per aver l’Amministrazione disposto l’acquisizione di un’ulteriore particella applicando un indice di fabbricabilità (pari a 0.01 mc/mq corrispondente alle zone agricole/bianche) non corrispondente a quello di zona che prevede attualmente l’inedificabilità e dunque un indice pari a zero.
iii) l’omissione delle garanzie procedimentali
4. Si è costituito in giudizio il Comune di PO chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.
6.1. Con riferimento all’eccepita nullità per elusione del giudicato, va rilevato che il provvedimento di acquisizione impugnato è la conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, e più in particolare, della inottemperanza all'ordine di demolizione di cui disposizione dirigenziale n. 47 del 7 febbraio 2008 rimasta valida ed efficace.
6.2. Del pari non condivisibili sono le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso.
Parte ricorrente contesta l’acquisizione dell’intera particella individuata, al catasto Terreni del Comune di PO al fg. 42 p.lla 1305, oltre all’area occupata dalle opere abusive, senza aver avuto come parametro la superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo la vigente normativa urbanistica.
Sempre secondo la prospettiva dei ricorrenti, in ragione di un indice di fabbricabilità dell’area pari a zero, il Comune non avrebbe potuto applicare l’indice di fabbricabilità pari a 0,01mc/mq senza comunque tener conto del criterio della superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
Le censure prospettate, tuttavia, non possono essere condivise.
Il provvedimento impugnato ha indicato le ragioni a sostegno della maggiore acquisizione con specifico riferimento alla realizzazione di opere analoghe.
Trattandosi di opere abusive realizzate in zona inedificabile, l’indice di fabbricabilità applicato (pari a quello di 0,01mc/mq corrispondente a quello delle zone a più bassa capacità edificatoria) funge correttamente da criterio di quantificazione sia delle opere analoghe sia della superficie massima acquisibile. Altrimenti ragionando, si arriverebbe all’assurdo che gli abusi in zone completamente inedificabili sarebbero sanzionati meno gravemente rispetto a quelli in zone edificabili.
6.3. Quanto al motivo inerente l’omissione delle garanzie partecipative, preme rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale l'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall'inottemperanza dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato (da ultimo Consiglio di Stato sez. II, 11/03/2024, n. 2329).
Ne deriva l’infondatezza della prospettata censura.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso siccome infondato va respinto.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità complessiva vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GU LI Di PO, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
TA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LI | GU LI Di PO |
IL SEGRETARIO