Articolo 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 luglio 1982
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Versione
24 luglio 2012
Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri (( 3), 4), 5) e 5-bis) )) dell'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
Entrata in vigore il 24 luglio 2012
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