Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri (( 3), 4), 5) e 5-bis) )) dell'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.