TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 857 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 857 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il 19/06 ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LI ( . BA CodiceFiscale_2
LL (C.F. ) C.F._3
e ato in ALBANIA il 04/07/1968 (C. ) con il Parte_2 C.F._4
AN O (C.F. e Avv. C.F._5
BA LL (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/05/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 7.08.2001, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1- i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3- la casa di residenza in Via Maria Giudice n.5, attualmente in locazione ad un canone di € 802,00, verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
4- la figlia studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, continuerà a Per_1
vivere con la madre nell'abitazione in cui ha la residenza;
5- il padre sosterrà le spese ordinarie per il mantenimento della figlia corrispondendo Per_1
mensilmente la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) finché la stessa non raggiungerà una completa indipendenza economica;
6- i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, alle spese straordinarie della figlia sulla Per_1
base del protocollo del Tribunale di Bologna che si intende richiamato;
7- tutti i beni e gli arredi degli immobili presso la casa di residenza rimarranno di proprietà esclusiva rispettivamente del marito e della moglie, fatto salvo l'asporto dei beni strettamente personali da prelevare entro il 30/03/2024;
8- il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà del frutteto di Parte_2 Parte_1
superficie 1000 mq., situato a Katundi I Ri (distretto di Tirana) e dell'appartamento di superficie
63,13 mq, comprese le superfici delle parti comuni, situato al quarto piano residenziale della nell'edificio “Complesso Turistico di 5 piani + seminterrato” in corso di costruzione sul terreno di proprietà privata, nel lotto n.40 del piano principale dell'area turistica Kryemedhenj, Golem, così come meglio identificati nei documenti allegati (doc. 8);
9- le parti si impegnano a formalizzare le anzidette cessioni avanti il notaio indicato dalla sig.ra entro 120 gg. dal decreto di omologa della loro personale separazione;
Parte_1
10- le spese inerenti e conseguenti all'atto notarile di cui sopra saranno a carico del sig.ra
[...]
Pt_1
11- i coniugi dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
si dà atto che l'atto di matrimonio, matrimonio celebrato in Albania – Comune di Tirana in data 7.08.2001, è stato registrato al n.375-
Sezione Amministrativa N. 3 375;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.07.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 857 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il 19/06 ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
LI ( . BA CodiceFiscale_2
LL (C.F. ) C.F._3
e ato in ALBANIA il 04/07/1968 (C. ) con il Parte_2 C.F._4
AN O (C.F. e Avv. C.F._5
BA LL (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/05/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 7.08.2001, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1- i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3- la casa di residenza in Via Maria Giudice n.5, attualmente in locazione ad un canone di € 802,00, verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
4- la figlia studentessa universitaria economicamente non autosufficiente, continuerà a Per_1
vivere con la madre nell'abitazione in cui ha la residenza;
5- il padre sosterrà le spese ordinarie per il mantenimento della figlia corrispondendo Per_1
mensilmente la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) finché la stessa non raggiungerà una completa indipendenza economica;
6- i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, alle spese straordinarie della figlia sulla Per_1
base del protocollo del Tribunale di Bologna che si intende richiamato;
7- tutti i beni e gli arredi degli immobili presso la casa di residenza rimarranno di proprietà esclusiva rispettivamente del marito e della moglie, fatto salvo l'asporto dei beni strettamente personali da prelevare entro il 30/03/2024;
8- il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà del frutteto di Parte_2 Parte_1
superficie 1000 mq., situato a Katundi I Ri (distretto di Tirana) e dell'appartamento di superficie
63,13 mq, comprese le superfici delle parti comuni, situato al quarto piano residenziale della nell'edificio “Complesso Turistico di 5 piani + seminterrato” in corso di costruzione sul terreno di proprietà privata, nel lotto n.40 del piano principale dell'area turistica Kryemedhenj, Golem, così come meglio identificati nei documenti allegati (doc. 8);
9- le parti si impegnano a formalizzare le anzidette cessioni avanti il notaio indicato dalla sig.ra entro 120 gg. dal decreto di omologa della loro personale separazione;
Parte_1
10- le spese inerenti e conseguenti all'atto notarile di cui sopra saranno a carico del sig.ra
[...]
Pt_1
11- i coniugi dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
si dà atto che l'atto di matrimonio, matrimonio celebrato in Albania – Comune di Tirana in data 7.08.2001, è stato registrato al n.375-
Sezione Amministrativa N. 3 375;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.07.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi