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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 67-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, dott.ssa IC PE, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. n. 67-1/2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso ex art. 67 e ss. CCII, presentato dai ricorrenti C.F. Parte_1
, nato il [...] in [...], e (PA) C.F. C.F._1 Parte_2
, nata il [...] in [...], entrambi residenti in C.F._2
NI CE (RM), alla Via Maremmana Inferiore Villanova n. 2, con l'assistenza del dott. Carlo
De NZ, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cacciola;
vista l'integrazione al piano del 7/5/2025; richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 66, 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura del 12/05/2025, adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
, a seguito della comunicazione della proposta, del piano e dell'integrazione del 7/5/2025, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, l'OCC, con la relazione depositata a norma dell'art. 70, comma 6, CCII, ha dato atto del deposito di osservazioni da parte dei creditori ed pervenute nel termine di legge;
Controparte_1 Controparte_2 rilevato, in particolare, che l' non si è opposta all'omologa, precisando il Controparte_1 credito vantato per somme iscritte a ruolo pari ad € 3.224,33, riguardo alla posizione della Sig.ra Parte_2
, mentre la società ha chiesto di “dichiarare l'inammissibilità della proposta per difetto dei
[...] Controparte_2 presupposti economici di sostenibilità e/o per incompletezza della documentazione, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII;
non concedere ovvero revocare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, non essendovi garanzie effettive di recupero, né meri indizi di solvibilità da parte dei debitori”, eccependo in particolare l'incongruenza del reddito reso disponibile dai debitori, nonché finalità dilatoria del piano, con previsione di soddisfazione dei creditori in misura inferiore al possibile realizzo;
1 letta la relazione del Gestore ex art. 70, comma 6, CCII, nella quale, relativamente alla precisazione del credito dell' , trattandosi di credito erariale munito di privilegio, si è Controparte_1 proceduto all'integrazione del piano, con riconoscimento del credito nella misura del 100%; considerato invece che, nella medesima relazione, rispetto alle osservazioni presentate dal creditore l'OCC ha confermato “la stima del reddito disponibile in capo al nucleo familiare, pari ad € Controparte_2
2.078,00 mensili”, sicché tenuto conto che “le spese mensili ammontano ad euro 850, gli istanti sono in grado di sostenere una rata mensile rettificata ad € 1.055, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste”; inoltre, ha ribadito la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ponendo in evidenza come la questione “sia stata già vagliata nella relazione del gestore e che nello specifico, rispetto al creditore chirografario CP_2
[... dovrà essere valutata esclusivamente in capo al patrimonio della Sig.ra e ancor più nello specifico in Parte_2 ordine alla realizzabilità del cespite in NI CE già soggetto a procedura esecutiva, attualmente sospesa”, rimarcando inoltre come anche “nell'eventualità di vendita al primo esperimento l'importo assegnabile ad CP_2 sia di gran lunga inferiore a quanto attribuito nella proposta di piano di ristrutturazione (€ 21.617,69)”; considerato che, all'udienza del 21/11/2025, fissata per l'omologa, sentiti il Gestore della crisi e il procuratore delle parti, il Tribunale si è riservato;
visto l'art. 70, comma 7, CCII secondo cui “il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma
3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; tenuto conto che, come da allegata documentazione, il piano di ristrutturazione elaborato presenta i requisiti di idoneità, fattibilità e congruità richiesti dalla normativa, consentendo il risanamento del debito dei consumatori nonché il superamento della crisi da sovraindebitamento in atto, rappresentando al contempo una soluzione vantaggiosa anche per i creditori ai quali è concesso evitare la procedura di liquidazione del debitore e recuperare, seppur parzialmente, le somme vantate;
osservato che, nel caso di specie, i ricorrenti offrono ai propri creditori una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella ritraibile in sede liquidatoria, come indicato nella proposta, senza intaccare il minimum necessario per le proprie esigenze vitali;
ritenute superate le contestazioni avanzate da , a fronte della modifica Controparte_1 del piano effettuata dal Gestore, con integrazione del credito così come precisato dal creditore;
rilevato invece che, all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della crisi e dai debitori, le eccezioni sollevate dal creditore non possano trovare accoglimento, dovendosi condividere le Controparte_2 valutazioni operate dall'OCC nella propria relazione, sia in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il credito dell'opponente appare possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata,
2 sia in ordine alla soluzione prospettata circa i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento che soddisfa l'esigenza di una corretta pianificazione dell'operazione di ristrutturazione del debito, consentendo ai debitori di avere esatta contezza delle risorse effettivamente destinabili a tutti creditori coinvolti nell'iniziativa, stante anche la finalità della procedura di sovraindebitamento che mira a tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte e favorire il rapido ed efficace superamento della crisi;
tenuto conto altresì, relativamente al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato dal debitore , che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la Parte_1 falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta, nonché la fattibilità e sostenibilità del piano, mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma 4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; visti gli artt. 70 e 71 CCII,
P.Q.M.
omologa il piano proposto da C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
06/01/1966 in Alia (PA), e C.F. , nata il Parte_3 C.F._2
12/09/1968 in NI CE (RM), entrambi residenti in [...], alla Via
Maremmana Inferiore Villanova n. 2; dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Carlo De NZ, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone, inoltre, che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4,
CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
3 dispone, sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dispone che la sentenza che provvede sull'omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, commi 1 e 8, CCII;
avverte:
- che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che il giudice provvederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC.
4/12/2025
Il Giudice Designato
dott.ssa IC PE
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