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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 18346/24 R.G.
promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Francesio Marina in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 30.1.2025 FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 1661/24 della Questura di Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 per accertato difetto di convivenza con il fratello, cittadino italiano. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato per le ragioni ivi esposte. All'udienza di comparizione in data 30.1.2025 il ricorrente insisteva come da ricorso. Così riassunti i termini della controversia, la domanda proposta in via principale dal ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. Ciò posto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito inoltre che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. La necessità di tale requisito è stata ribadita dalla giurisprudenza pagina 1 di 3 di legittimità anche in riferimento all'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero nei confronti del quale operi il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), cit.: pur rilevandosi che, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale richiesta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si applicasse solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., sent. n. 202 del 2013), la tutela rafforzata prevista da tale disposizione si estende a tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, si è infatti osservato che i fratelli entrambi maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286, ma possono ottenere il permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto, oppure ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di “ogni altro familiare”, qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma primo, lett. b), ma solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione; in proposito, è stato ritenuto inappropriato anche il richiamo all'art. 8 della CEDU, affermandosi che, nonostante il progressivo ampliamento determinatosi nella più recente interpretazione giurisprudenziale, la nozione di “vita familiare” prevista da tale disposizione non può essere estesa fino ad includervi la mera relazione di parentela tra due fratelli entrambi maggiorenni, occorrendo invece la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785). Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il fratello rispetto al Controparte_2 quale il ricorrente chiede il rilascio del permesso di soggiorno in esame è deceduto in data 10.02.2024 e che lo stesso ricorrente è stato indagato e sottoposto a misura cautelare per l'omicidio del medesimo. Non ricorrono dunque alcuno dei presupposti previsti dalla normativa in esame. Con riguardo all'ulteriore domanda subordinata concernente il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D. lgs.vo 286/98, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione avendo la giurisdizione al riguardo il G.A. Analogamente deve dichiararsi l'incompetenza sulla domanda del ricorrete volta ad ottenere il permesso di soggiorno ex art. 31 D. lgs.vo 286/98 essendo di competenza del Tribunale dei minorenni. In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile, della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge la domanda principale;
-dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata;
-dichiara l'incompetenza sulla domanda ex art. 31 TUI;
pagina 2 di 3 -Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 19.2.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 18346/24 R.G.
promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Francesio Marina in forza di procura speciale in atti;
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 30.1.2025 FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento prot. 1661/24 della Questura di Torino con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) d.lgs. 286/98 per accertato difetto di convivenza con il fratello, cittadino italiano. L'Avvocatura dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato per le ragioni ivi esposte. All'udienza di comparizione in data 30.1.2025 il ricorrente insisteva come da ricorso. Così riassunti i termini della controversia, la domanda proposta in via principale dal ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. Ciò posto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito inoltre che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. La necessità di tale requisito è stata ribadita dalla giurisprudenza pagina 1 di 3 di legittimità anche in riferimento all'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero nei confronti del quale operi il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), cit.: pur rilevandosi che, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale richiesta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si applicasse solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., sent. n. 202 del 2013), la tutela rafforzata prevista da tale disposizione si estende a tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, si è infatti osservato che i fratelli entrambi maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286, ma possono ottenere il permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto, oppure ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di “ogni altro familiare”, qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma primo, lett. b), ma solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione; in proposito, è stato ritenuto inappropriato anche il richiamo all'art. 8 della CEDU, affermandosi che, nonostante il progressivo ampliamento determinatosi nella più recente interpretazione giurisprudenziale, la nozione di “vita familiare” prevista da tale disposizione non può essere estesa fino ad includervi la mera relazione di parentela tra due fratelli entrambi maggiorenni, occorrendo invece la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785). Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il fratello rispetto al Controparte_2 quale il ricorrente chiede il rilascio del permesso di soggiorno in esame è deceduto in data 10.02.2024 e che lo stesso ricorrente è stato indagato e sottoposto a misura cautelare per l'omicidio del medesimo. Non ricorrono dunque alcuno dei presupposti previsti dalla normativa in esame. Con riguardo all'ulteriore domanda subordinata concernente il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D. lgs.vo 286/98, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione avendo la giurisdizione al riguardo il G.A. Analogamente deve dichiararsi l'incompetenza sulla domanda del ricorrete volta ad ottenere il permesso di soggiorno ex art. 31 D. lgs.vo 286/98 essendo di competenza del Tribunale dei minorenni. In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile, della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge la domanda principale;
-dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata;
-dichiara l'incompetenza sulla domanda ex art. 31 TUI;
pagina 2 di 3 -Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 19.2.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 3 di 3