Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 331
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento risulta ritualmente notificata in data 19.10.2023 all'addetto alla casa, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione. La mancata impugnazione nei termini di legge ne ha determinato la definitiva cristallizzazione.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Dalla documentazione in atti risulta che il responsabile del procedimento è stato indicato.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione e di esistenza del ruolo

    Il ruolo è stato regolarmente formato e reso esecutivo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La prescrizione non risulta maturata, essendo stato il termine interrotto dalla notifica della cartella, non impugnata tempestivamente.

  • Rigettato
    Illegittimità del calcolo degli interessi

    Le doglianze riferite ai presunti vizi del calcolo degli interessi sono tardive e precluse in quanto relative alla cartella di pagamento non impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 331
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 331
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo