CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1869/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230196645000000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400102626000 CUT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12695/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19.12.2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400102626000, relativo alla cartella di pagamento n.
09720230196645000000, presuntivamente notificata in data 19.10.2023 per mancato pagamento del contributo unificato anno 2018, deducendo una pluralità di vizi, in larga parte riferiti alla cartella di pagamento presupposta, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero di somme iscritte a ruolo.
In particolare, la ricorrente ha eccepito:
l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento;
la nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
il difetto di sottoscrizione e di esistenza del ruolo;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'illegittimità del calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando articolate controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, evidenziando che:
la cartella di pagamento n. 09720230196645000000 era stata regolarmente notificata in data 19.10.2023;
il preavviso di fermo costituiva atto consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri;
la cartella non era stata impugnata nei termini di legge ed era pertanto divenuta definitiva;
non risultava maturata alcuna prescrizione;
il ruolo era regolarmente formato e reso esecutivo;
il responsabile del procedimento risultava chiaramente indicato nell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto meramente consequenziale rispetto alla cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini, e può essere censurato esclusivamente per vizi propri, non potendo rimettere in discussione la legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta ritualmente notificata in data 19.10.2023 all'addetto alla casa, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, sicché la mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ne ha determinato la definitiva cristallizzazione.
Come ormai affermato dalla Corte di Cassazione in modo granitico, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del
1982 – la notifica diretta da parte dell'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cfr. da ultimo,
Cassazione n. 1686/2023).
Ne consegue che tutte le doglianze riferite alla validità della cartella, alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica, nonché ai presunti vizi del ruolo, risultano tardive e ormai precluse.
Dal preavviso di fermo impugnato emerge chiaramente l'indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e del termine per proporre ricorso, con distinzione tra crediti tributari e non tributari, in conformità al quadro normativo vigente.
Dalla documentazione in atti risulta che il ruolo è stato regolarmente formato e reso esecutivo, con indicazione del responsabile del procedimento. La prescrizione non risulta maturata, essendo stato il termine interrotto dalla notifica della cartella, non impugnata tempestivamente.
Infine, in relazione al disconoscimento della conformità della copia della documentazione depositata da
ADER all'originale, è sufficiente osservare che lo stesso è inammissibile in quanto preventivo, effettuato prima del deposito della predetta documentazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO AL EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1869/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230196645000000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400102626000 CUT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12695/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19.12.2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400102626000, relativo alla cartella di pagamento n.
09720230196645000000, presuntivamente notificata in data 19.10.2023 per mancato pagamento del contributo unificato anno 2018, deducendo una pluralità di vizi, in larga parte riferiti alla cartella di pagamento presupposta, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero di somme iscritte a ruolo.
In particolare, la ricorrente ha eccepito:
l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento;
la nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
il difetto di sottoscrizione e di esistenza del ruolo;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'illegittimità del calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando articolate controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, evidenziando che:
la cartella di pagamento n. 09720230196645000000 era stata regolarmente notificata in data 19.10.2023;
il preavviso di fermo costituiva atto consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri;
la cartella non era stata impugnata nei termini di legge ed era pertanto divenuta definitiva;
non risultava maturata alcuna prescrizione;
il ruolo era regolarmente formato e reso esecutivo;
il responsabile del procedimento risultava chiaramente indicato nell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto meramente consequenziale rispetto alla cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini, e può essere censurato esclusivamente per vizi propri, non potendo rimettere in discussione la legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta ritualmente notificata in data 19.10.2023 all'addetto alla casa, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, sicché la mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ne ha determinato la definitiva cristallizzazione.
Come ormai affermato dalla Corte di Cassazione in modo granitico, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del
1982 – la notifica diretta da parte dell'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cfr. da ultimo,
Cassazione n. 1686/2023).
Ne consegue che tutte le doglianze riferite alla validità della cartella, alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica, nonché ai presunti vizi del ruolo, risultano tardive e ormai precluse.
Dal preavviso di fermo impugnato emerge chiaramente l'indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e del termine per proporre ricorso, con distinzione tra crediti tributari e non tributari, in conformità al quadro normativo vigente.
Dalla documentazione in atti risulta che il ruolo è stato regolarmente formato e reso esecutivo, con indicazione del responsabile del procedimento. La prescrizione non risulta maturata, essendo stato il termine interrotto dalla notifica della cartella, non impugnata tempestivamente.
Infine, in relazione al disconoscimento della conformità della copia della documentazione depositata da
ADER all'originale, è sufficiente osservare che lo stesso è inammissibile in quanto preventivo, effettuato prima del deposito della predetta documentazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO AL EN