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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19770 /2024
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. DAVANZANTE MICHELE che precisa che il doc. 7 e il doc. 10 sono Cont riferibili alla;
precisa che nessun valore ha la dichiarazione di controparte di nulla pretendere Part quale SNC;
precisa che le fatture saldate alla sono state pagate per errore come da domanda riconvenzionale
Per parte convenuta l'avv. Airoldi in sostituzione dell'avv. , la quale Controparte_3 precisa che la controparte ha sempre pagato le fatture emesse dalla srl sia per il montaggio che il noleggio;
nel resto conclude come in atti All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 08/10/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19770 /2024, promossa con atto di citazione notificato DA
[C.F. ], con l'avv. DAVANZANTE Parte_1 P.IVA_1
MICHELE
PARTE ATTRICE CONTRO
C.F. ], con l'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio CONCLUSIONI.
Parte attrice:
“In via preliminare: Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 5548/2024 RG. nr.
8924/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 15 aprile 2024, pubblicato il 18 aprile 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2024, visto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per tutte le ragioni dedotte e argomentate nell'atto di opposizione. Nel merito:
- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr. 5548/2024 RG. nr. 8926/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 15 aprile 2024, pubblicato il 18 aprile 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2024, per insussistenza del credito azionato, ingiusto, infondato ed illegittimo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare che nulla deve in favore di Parte_1 Controparte_1
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...] P.IVA_2 CP_4
In via riconvenzionale: - Accertato e dichiarato che, (P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore signor – (C.F. Controparte_5
), abbia indebitamente ed illegittimamente incassato la somma complessiva C.F._1 di Euro 23.501,06 versata erroneamente da (P.IVA ), per Parte_1 P.IVA_1 tutte le ragioni esposte in narrativa, chiede condannarsi (P.Iva Controparte_1
), alla restituzione e pertanto, al versamento in favore di P.IVA_2 Parte_1 (P.IVA , dell'importo di Euro 23.501,06. P.IVA_1
In via istruttoria:
- Ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto indicate in atto che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”. Con riserva di indicare i testi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, formulare istanze di merito ed istruttorie, anche in base alle difese avverse e ciò occorrendo, diversamente concludere.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali del presente giudizio oltre cpa ed iva e occorrende successive alla sentenza. “ parte convenuta:
“In via immediata:
- Concedersi la provvisoria esecuzione parziale (e/o ordinanza ex art. 186 ter cpc) del decreto ingiuntivo opposto per la somma residua di € 15.806,16=, essendo l'opposizione svolta da controparte infondata e non suffragata da alcuna prova scritta;
Nel merito:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, accertarsi dovuta da parte della società a favore della società la Controparte_6 Controparte_1 somma di € 15.806,16= e, per l'effetto, confermarsi, anche solo parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese;
- Con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc e quindi al pagamento a favore della società dell'ulteriore somma di € 3.000,00= o Controparte_1 della maggior/minor somma risultasse dovuta, anche da quantificarsi in via equitativa. nel merito, ma in via subordinata:
- Condannarsi, in ogni caso, per quanto in atti la società al Controparte_6 pagamento a favore della società della somma di € 15.806,16= o della Controparte_1 maggior/minor somma che, in corso di causa, risulti dovuta a favore della società opposta oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e spese.
In ogni caso:
Competenze professionali ed anticipazioni rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5548/2024 col quale il Tribunale di Milano in data 15/04/2024 le aveva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 25.556,15, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per prestazioni di noleggio. Quali motivi di opposizione, deduceva di non aver mai Parte_1 intrattenuto rapporti commerciali con la parte opposta, poiché le prestazioni risultavano eseguite dalla distinta società CP_1 Parte_2
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto. Senza svolgere attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. Parte attrice ha dispiegato opposizione deducendo che mai nessun rapporto contrattuale sarebbe intercorso con poiché ogni rapporto contrattuale sarebbe stato intrattenuto Controparte_1 esclusivamente con . Controparte_7 Part In atti è documentato che si è impegnata ad accollarsi il debito di € 25.401,06 maturato al 17/10/2023 da altra società (LA CAM Immobiliare) nei confronti di in relazione Controparte_1 al medesimo cantiere di AZ ( cfr. docc. 7 e 10). Il debito di LA CAM Immobiliare è recato dalle fatture di cui al doc. 5, emesse tutte da
[...] Part in data non posteriore al 31/08/2023, allorquando il rapporto contrattuale con CP_1 non era ancora sorto. Part Part Non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale tra e essendo Controparte_7 subentrata nelle opere precedentemente commissionate da LA CAM ed eseguite da Controparte_1
[... come risulta dalle fatture citate.
Pertanto, unica creditrice di LA CAM può essere considerata essendo Controparte_1 irrilevante il soggetto che ha redatto il preventivo e che mai ha rivendicato alcun pagamento nei Part confronti di .
Inoltre, in atti è prodotta dichiarazione del(l'identico) legale rappresentante di entrambe le società Part Part
ove si dichiara che nulla deve a essendo debitore CP_1 Controparte_7 esclusivamente di sicchè non vi è rischio di indebite pretese creditorie da parte Controparte_1 di . Controparte_7
In relazione al credito ingiunto per tali causali (debito LA Controparte_8 [...] Part ha emesso a carico di la fattura 201/2023 per € 25.401,06 ( doc. 8), rispetto alla CP_1 quale la parte opponente in data 25/09/2023 ha versato a l'acconto di € 5.401,06 Controparte_1
( doc. 9).
Dopo aver saldato in data 25/09/2023 l'acconto della fattura 201/2023 emessa da Controparte_1
[...
l'opponente si è espressamente riconosciuto debitore di in data 17/10/2023 del CP_1 debito residuo di LA CAM, dando atto dell'acconto versato ( doc. 10). Sul punto, parte opponente sostiene che sarebbe stata fuorviata dall'indirizzo email e dalla sede Cont legale indicata nell'email stessa, che l'avrebbe indotta a credere di comunicare con la . Part E' poi incontestato che in data 19/03/2024 -dopo il deposito del decreto ingiuntivo – ha versato l'ulteriore acconto di € 7.000,00 sulla fattura 201/2023. Orbene, considerato che: Part ben due pagamenti sono stati effettuati spontaneamente nei confronti della Cont che mai nessuna fattura o richiesta di pagamento è pervenuta all'opponente da parte della;
che il contratto di noleggio non richiede la forma scritta per cui – come detto- è irrilevante il soggetto che ha redatto il preventivo, risultando parte attiva e creditrice del relativo contratto il soggetto che concretamente ha reso le prestazioni previste;
Part le uniche prestazioni rivendicate sono quelle oggetto di ingiunzione da parte della oggi parte opposta, non può che considerarsi accertato che il rapporto contrattuale si è svolto tra le odierne parti, e che unica creditrice delle prestazioni per è causa è Controparte_1 L'accoglimento parziale dell'opposizione (giusta il principio di diritto secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”: Cass. n. 21840 del 2013) comporta a questo punto la caducazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, provvedendo sulla domanda presentata con il ricorso monitorio deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice al pagamento della somma di €
15.806,16, oltre interessi ex l. 231/2002 con le decorrenze di cui al ricorso monitorio. Analogamente deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, stante l'assenza di pagamento di indebito per le ragioni prima esposte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( € 16.000,00circa) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, i trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, atteso che non è stato autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte..
Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, vanno anch'esse poste integralmente a carico dell'opponente, essendo la revoca dipesa da un adempimento parziale successivo al deposito del ricorso per ingiunzione.
.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5548/2024 emesso in data 15/04/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di ( ) ed in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) condanna al pagamento i favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.806,16, oltre interessi ex l. 231/2002 con le decorrenze di cui al
[...] ricorso monitorio;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 145,50 per spese della fase monitoria ed €
[...]
5.127,00 per compensi professionali ( di cui € 900,00 per la fase monitoria) oltre spese generali al 15%, Ca ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Milano, 08/10/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. DAVANZANTE MICHELE che precisa che il doc. 7 e il doc. 10 sono Cont riferibili alla;
precisa che nessun valore ha la dichiarazione di controparte di nulla pretendere Part quale SNC;
precisa che le fatture saldate alla sono state pagate per errore come da domanda riconvenzionale
Per parte convenuta l'avv. Airoldi in sostituzione dell'avv. , la quale Controparte_3 precisa che la controparte ha sempre pagato le fatture emesse dalla srl sia per il montaggio che il noleggio;
nel resto conclude come in atti All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 08/10/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19770 /2024, promossa con atto di citazione notificato DA
[C.F. ], con l'avv. DAVANZANTE Parte_1 P.IVA_1
MICHELE
PARTE ATTRICE CONTRO
C.F. ], con l'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio CONCLUSIONI.
Parte attrice:
“In via preliminare: Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 5548/2024 RG. nr.
8924/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 15 aprile 2024, pubblicato il 18 aprile 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2024, visto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per tutte le ragioni dedotte e argomentate nell'atto di opposizione. Nel merito:
- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr. 5548/2024 RG. nr. 8926/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 15 aprile 2024, pubblicato il 18 aprile 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2024, per insussistenza del credito azionato, ingiusto, infondato ed illegittimo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare che nulla deve in favore di Parte_1 Controparte_1
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...] P.IVA_2 CP_4
In via riconvenzionale: - Accertato e dichiarato che, (P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore signor – (C.F. Controparte_5
), abbia indebitamente ed illegittimamente incassato la somma complessiva C.F._1 di Euro 23.501,06 versata erroneamente da (P.IVA ), per Parte_1 P.IVA_1 tutte le ragioni esposte in narrativa, chiede condannarsi (P.Iva Controparte_1
), alla restituzione e pertanto, al versamento in favore di P.IVA_2 Parte_1 (P.IVA , dell'importo di Euro 23.501,06. P.IVA_1
In via istruttoria:
- Ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto indicate in atto che qui si intendono integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”. Con riserva di indicare i testi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, formulare istanze di merito ed istruttorie, anche in base alle difese avverse e ciò occorrendo, diversamente concludere.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali del presente giudizio oltre cpa ed iva e occorrende successive alla sentenza. “ parte convenuta:
“In via immediata:
- Concedersi la provvisoria esecuzione parziale (e/o ordinanza ex art. 186 ter cpc) del decreto ingiuntivo opposto per la somma residua di € 15.806,16=, essendo l'opposizione svolta da controparte infondata e non suffragata da alcuna prova scritta;
Nel merito:
- Ogni eccezione contraria respinta, anche avanzata in via riconvenzionale, accertarsi dovuta da parte della società a favore della società la Controparte_6 Controparte_1 somma di € 15.806,16= e, per l'effetto, confermarsi, anche solo parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese;
- Con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc e quindi al pagamento a favore della società dell'ulteriore somma di € 3.000,00= o Controparte_1 della maggior/minor somma risultasse dovuta, anche da quantificarsi in via equitativa. nel merito, ma in via subordinata:
- Condannarsi, in ogni caso, per quanto in atti la società al Controparte_6 pagamento a favore della società della somma di € 15.806,16= o della Controparte_1 maggior/minor somma che, in corso di causa, risulti dovuta a favore della società opposta oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e spese.
In ogni caso:
Competenze professionali ed anticipazioni rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5548/2024 col quale il Tribunale di Milano in data 15/04/2024 le aveva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 25.556,15, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per prestazioni di noleggio. Quali motivi di opposizione, deduceva di non aver mai Parte_1 intrattenuto rapporti commerciali con la parte opposta, poiché le prestazioni risultavano eseguite dalla distinta società CP_1 Parte_2
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto. Senza svolgere attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. Parte attrice ha dispiegato opposizione deducendo che mai nessun rapporto contrattuale sarebbe intercorso con poiché ogni rapporto contrattuale sarebbe stato intrattenuto Controparte_1 esclusivamente con . Controparte_7 Part In atti è documentato che si è impegnata ad accollarsi il debito di € 25.401,06 maturato al 17/10/2023 da altra società (LA CAM Immobiliare) nei confronti di in relazione Controparte_1 al medesimo cantiere di AZ ( cfr. docc. 7 e 10). Il debito di LA CAM Immobiliare è recato dalle fatture di cui al doc. 5, emesse tutte da
[...] Part in data non posteriore al 31/08/2023, allorquando il rapporto contrattuale con CP_1 non era ancora sorto. Part Part Non vi è mai stato alcun rapporto contrattuale tra e essendo Controparte_7 subentrata nelle opere precedentemente commissionate da LA CAM ed eseguite da Controparte_1
[... come risulta dalle fatture citate.
Pertanto, unica creditrice di LA CAM può essere considerata essendo Controparte_1 irrilevante il soggetto che ha redatto il preventivo e che mai ha rivendicato alcun pagamento nei Part confronti di .
Inoltre, in atti è prodotta dichiarazione del(l'identico) legale rappresentante di entrambe le società Part Part
ove si dichiara che nulla deve a essendo debitore CP_1 Controparte_7 esclusivamente di sicchè non vi è rischio di indebite pretese creditorie da parte Controparte_1 di . Controparte_7
In relazione al credito ingiunto per tali causali (debito LA Controparte_8 [...] Part ha emesso a carico di la fattura 201/2023 per € 25.401,06 ( doc. 8), rispetto alla CP_1 quale la parte opponente in data 25/09/2023 ha versato a l'acconto di € 5.401,06 Controparte_1
( doc. 9).
Dopo aver saldato in data 25/09/2023 l'acconto della fattura 201/2023 emessa da Controparte_1
[...
l'opponente si è espressamente riconosciuto debitore di in data 17/10/2023 del CP_1 debito residuo di LA CAM, dando atto dell'acconto versato ( doc. 10). Sul punto, parte opponente sostiene che sarebbe stata fuorviata dall'indirizzo email e dalla sede Cont legale indicata nell'email stessa, che l'avrebbe indotta a credere di comunicare con la . Part E' poi incontestato che in data 19/03/2024 -dopo il deposito del decreto ingiuntivo – ha versato l'ulteriore acconto di € 7.000,00 sulla fattura 201/2023. Orbene, considerato che: Part ben due pagamenti sono stati effettuati spontaneamente nei confronti della Cont che mai nessuna fattura o richiesta di pagamento è pervenuta all'opponente da parte della;
che il contratto di noleggio non richiede la forma scritta per cui – come detto- è irrilevante il soggetto che ha redatto il preventivo, risultando parte attiva e creditrice del relativo contratto il soggetto che concretamente ha reso le prestazioni previste;
Part le uniche prestazioni rivendicate sono quelle oggetto di ingiunzione da parte della oggi parte opposta, non può che considerarsi accertato che il rapporto contrattuale si è svolto tra le odierne parti, e che unica creditrice delle prestazioni per è causa è Controparte_1 L'accoglimento parziale dell'opposizione (giusta il principio di diritto secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”: Cass. n. 21840 del 2013) comporta a questo punto la caducazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, provvedendo sulla domanda presentata con il ricorso monitorio deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice al pagamento della somma di €
15.806,16, oltre interessi ex l. 231/2002 con le decorrenze di cui al ricorso monitorio. Analogamente deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, stante l'assenza di pagamento di indebito per le ragioni prima esposte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( € 16.000,00circa) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, i trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, atteso che non è stato autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte..
Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, vanno anch'esse poste integralmente a carico dell'opponente, essendo la revoca dipesa da un adempimento parziale successivo al deposito del ricorso per ingiunzione.
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P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5548/2024 emesso in data 15/04/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di ( ) ed in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) condanna al pagamento i favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.806,16, oltre interessi ex l. 231/2002 con le decorrenze di cui al
[...] ricorso monitorio;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 145,50 per spese della fase monitoria ed €
[...]
5.127,00 per compensi professionali ( di cui € 900,00 per la fase monitoria) oltre spese generali al 15%, Ca ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Milano, 08/10/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati