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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9765/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to FALCETTA Parte_1
DAVIDE
ricorrente contro
- Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di Bari e di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2020/2021, maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto
Scuola del 15.03.2001; vantandone il diritto anche in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del CP_1 convenuto al pagamento dell'importo spettante secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti pari alla complessiva somma di € 1.338,60 oltre interessi, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2.
Pag. 2 di 9 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Per_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, ; Pt_2
Pag. 3 di 9 Innanzitutto, occorre affermare la natura retributiva della retribuzione professionale pretesa, trattandosi di emolumento corrisposto per 12 mensilità ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Ed infatti, al comma 3 dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 è disposto che:
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"… (omissis)…”.
Pag. 4 di 9 << … la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999... >>.
Ebbene, l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 richiamato espressamente dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 per le modalità di calcolo della retribuzione professionale docenti individua espressamente i destinatari del compenso individuale accessorio disciplinato limitandone il diritto ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
In concreto sono esclusi dal compenso accessorio di cui all'art. 25
CCNI del 31.08.1999 tutti gli altri docenti come la parte ricorrente assunti con incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Ebbene, la Suprema Corte in commento ha chiarito espressamente che la retribuzione professionale docenti per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo3.
Pertanto, secondo la pronuncia della Suprema Corte richiamata,
l'erogazione del compenso accessorio per cui è causa rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
Pag. 5 di 9 un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"4.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
Ebbene, perché possa ritenersi legittima una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori precari, vietata in forza del principio di non discriminazione sopra richiamato, deve sussistere una ragione oggettiva in grado di giustificare il diverso trattamento.
Secondo la Suprema Corte più volte richiamata, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate5.
Ebbene, in mancanza di allegazione e prova di ragioni obiettive in grado di giustificare il diverso trattamento tra docenti occorre ritenere violato il principio di non discriminazione appena sopra richiamato.
In concreto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna differenza nelle modalità di svolgimento del servizio e nemmeno alcuna distinzione attinente alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate dai docenti di ruolo, dai docenti con incarichi su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al 4 Cfr. Cass. 20015/2018.
Pag. 6 di 9 termine delle attività didattiche e dai docenti come la parte ricorrente reclutati con incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Può affermarsi, in conclusione, che la mansione svolta dal docente incaricato come la parte ricorrente per supplenza breve e saltuaria sia la medesima di quella svolta dai docenti di ruolo e dai docenti con incarichi su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
In concreto, non sussiste una ragione oggettiva in grado di giustificare un diverso trattamento tra docenti.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione , con la nota pronuncia n.
20015/2018 più volte richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
Pag. 7 di 9 disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; … (omissis)…”.
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente per i periodi di supplenza in esame occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per le supplenze di cui si tratta.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenze espletate in esame, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, pari alla complessiva somma di 1.338,60, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per le supplenze in esame, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze espletate esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, pari alla complessiva somma di 1.338,60, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.078,50, di cui € 1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 49,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,05/12/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 20015/2018 così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”. 2 Cfr. Cass. n. 20015/2018 nella parte in cui è affermato: “ (omissis)… l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il 3 Così Cass. 20015/2018. 5 Così ancora Cass. 20015/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9765/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to FALCETTA Parte_1
DAVIDE
ricorrente contro
- Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di Bari e di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2020/2021, maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto
Scuola del 15.03.2001; vantandone il diritto anche in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del CP_1 convenuto al pagamento dell'importo spettante secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti pari alla complessiva somma di € 1.338,60 oltre interessi, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2.
Pag. 2 di 9 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Per_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, ; Pt_2
Pag. 3 di 9 Innanzitutto, occorre affermare la natura retributiva della retribuzione professionale pretesa, trattandosi di emolumento corrisposto per 12 mensilità ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Ed infatti, al comma 3 dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 è disposto che:
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"… (omissis)…”.
Pag. 4 di 9 << … la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999... >>.
Ebbene, l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 richiamato espressamente dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 per le modalità di calcolo della retribuzione professionale docenti individua espressamente i destinatari del compenso individuale accessorio disciplinato limitandone il diritto ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
In concreto sono esclusi dal compenso accessorio di cui all'art. 25
CCNI del 31.08.1999 tutti gli altri docenti come la parte ricorrente assunti con incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Ebbene, la Suprema Corte in commento ha chiarito espressamente che la retribuzione professionale docenti per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo3.
Pertanto, secondo la pronuncia della Suprema Corte richiamata,
l'erogazione del compenso accessorio per cui è causa rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
Pag. 5 di 9 un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"4.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
Ebbene, perché possa ritenersi legittima una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori precari, vietata in forza del principio di non discriminazione sopra richiamato, deve sussistere una ragione oggettiva in grado di giustificare il diverso trattamento.
Secondo la Suprema Corte più volte richiamata, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate5.
Ebbene, in mancanza di allegazione e prova di ragioni obiettive in grado di giustificare il diverso trattamento tra docenti occorre ritenere violato il principio di non discriminazione appena sopra richiamato.
In concreto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna differenza nelle modalità di svolgimento del servizio e nemmeno alcuna distinzione attinente alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate dai docenti di ruolo, dai docenti con incarichi su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al 4 Cfr. Cass. 20015/2018.
Pag. 6 di 9 termine delle attività didattiche e dai docenti come la parte ricorrente reclutati con incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Può affermarsi, in conclusione, che la mansione svolta dal docente incaricato come la parte ricorrente per supplenza breve e saltuaria sia la medesima di quella svolta dai docenti di ruolo e dai docenti con incarichi su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
In concreto, non sussiste una ragione oggettiva in grado di giustificare un diverso trattamento tra docenti.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione , con la nota pronuncia n.
20015/2018 più volte richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
Pag. 7 di 9 disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; … (omissis)…”.
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente per i periodi di supplenza in esame occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per le supplenze di cui si tratta.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenze espletate in esame, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, pari alla complessiva somma di 1.338,60, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per le supplenze in esame, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze espletate esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, pari alla complessiva somma di 1.338,60, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.078,50, di cui € 1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 49,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,05/12/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 20015/2018 così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”. 2 Cfr. Cass. n. 20015/2018 nella parte in cui è affermato: “ (omissis)… l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il 3 Così Cass. 20015/2018. 5 Così ancora Cass. 20015/2018.