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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.01.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2003/2017 R.G., avente ad oggetto “trattamento di fine rapporto”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dimartino del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Giarratana (RG), c.da Controparte_1
Monterotondo, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2017 - esponendo di avere prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1 quale operatore ecologico, dall'01.04.2008 al 31.12.2014, data del proprio collocamento a riposo, e di avere svolto le proprie mansioni prevalentemente e continuativamente in orario notturno, dalla mezzanotte alle ore 06.00 - ha chiesto volersi accertare il proprio diritto “al ricalcolo del TFR spettantegli per gli anni 2012, 2013 e 2014, includendo nella base di calcolo la maggiorazione per lavoro notturno così come disposto dall'art. 75 n. 8 CCNL Fise in attuazione di CP_2 quanto previsto dall'art. 1 L. n. 297/1982” - disapplicata dalla datrice di lavoro nella liquidazione del trattamento -, conseguentemente condannandola al pagamento del dovuto importo “da determinarsi nella somma di € 976,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo”. Instaurato il contraddittorio, la si è costituita Controparte_1 in giudizio per eccepire l'infondatezza della pretesa attorea, posto che il aveva Parte_1 prestato lavoro notturno solo dall'01.01.2012 al 23.10.2014 e che l'art. 76, comma primo n. 2, del C.C.N.L. di categoria prescriveva il calcolo del TFR sugli importi degli aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell'importo maturato fino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici per ogni livello d'inquadramento, per modo che essa resistente, avendo calcolato il trattamento sull'intero importo degli scatti di anzianità, senza decurtare le somme corrispondenti ai 3,5 scatti di cui citata disposizione contrattuale, vantava nei confronti del ricorrente un credito di € 526,42, che opponeva in compensazione. Acquisita C.T.U. volta all'accertamento del TFR spettante al ricorrente sulla scorta delle risultanze delle prodotte buste paga e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.01.2024.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Il nominato C.T.U., calcolato in € 15.108,07 - in applicazione delle disposizioni del C.C.N.L. di riferimento e dell'ivi prevista maggiorazione per lavoro notturno e sulla scorta delle buste paga concordemente esibitele dalle parti - l'ammontare del TFR complessivamente dovuto al ricorrente per l'intera durata del rapporto di lavoro e detratto l'importo di complessivi € 13.858,52 erogatogli al medesimo titolo, ha concluso per un importo differenziale ancora dovuto al lavoratore di € 1.249,55, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo (cfr. relazione depositata il 28.06.2019, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Trattandosi di importo sopravanzante la somma richiesta in petitum, il ricorso va perciò accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo differenziale di € 976,56 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del trattamento fino al saldo, nonché, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al modesto valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2003/2017 R.G., in accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la l pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 976,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al Parte_1 saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 22 febbraio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.01.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2003/2017 R.G., avente ad oggetto “trattamento di fine rapporto”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dimartino del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Giarratana (RG), c.da Controparte_1
Monterotondo, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2017 - esponendo di avere prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1 quale operatore ecologico, dall'01.04.2008 al 31.12.2014, data del proprio collocamento a riposo, e di avere svolto le proprie mansioni prevalentemente e continuativamente in orario notturno, dalla mezzanotte alle ore 06.00 - ha chiesto volersi accertare il proprio diritto “al ricalcolo del TFR spettantegli per gli anni 2012, 2013 e 2014, includendo nella base di calcolo la maggiorazione per lavoro notturno così come disposto dall'art. 75 n. 8 CCNL Fise in attuazione di CP_2 quanto previsto dall'art. 1 L. n. 297/1982” - disapplicata dalla datrice di lavoro nella liquidazione del trattamento -, conseguentemente condannandola al pagamento del dovuto importo “da determinarsi nella somma di € 976,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo”. Instaurato il contraddittorio, la si è costituita Controparte_1 in giudizio per eccepire l'infondatezza della pretesa attorea, posto che il aveva Parte_1 prestato lavoro notturno solo dall'01.01.2012 al 23.10.2014 e che l'art. 76, comma primo n. 2, del C.C.N.L. di categoria prescriveva il calcolo del TFR sugli importi degli aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell'importo maturato fino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici per ogni livello d'inquadramento, per modo che essa resistente, avendo calcolato il trattamento sull'intero importo degli scatti di anzianità, senza decurtare le somme corrispondenti ai 3,5 scatti di cui citata disposizione contrattuale, vantava nei confronti del ricorrente un credito di € 526,42, che opponeva in compensazione. Acquisita C.T.U. volta all'accertamento del TFR spettante al ricorrente sulla scorta delle risultanze delle prodotte buste paga e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.01.2024.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Il nominato C.T.U., calcolato in € 15.108,07 - in applicazione delle disposizioni del C.C.N.L. di riferimento e dell'ivi prevista maggiorazione per lavoro notturno e sulla scorta delle buste paga concordemente esibitele dalle parti - l'ammontare del TFR complessivamente dovuto al ricorrente per l'intera durata del rapporto di lavoro e detratto l'importo di complessivi € 13.858,52 erogatogli al medesimo titolo, ha concluso per un importo differenziale ancora dovuto al lavoratore di € 1.249,55, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo (cfr. relazione depositata il 28.06.2019, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Trattandosi di importo sopravanzante la somma richiesta in petitum, il ricorso va perciò accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo differenziale di € 976,56 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del trattamento fino al saldo, nonché, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al modesto valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2003/2017 R.G., in accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la l pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 976,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al Parte_1 saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 22 febbraio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella