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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3338/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BIADENE CRISTIANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BETTO ELEONORA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio minore nato in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le Per_1
parti e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso del figlio d entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario,
impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica del minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La casa familiare sita in IA (TV) di proprietà della famiglia del signor Pt_2
non sarà oggetto di assegnazione.
3. anche per questioni burocratiche, manterrà la residenza presso la Persona_2
madre a Maser (TV).
4. Quanto al collocamento del figlio minore, al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le parti hanno concordato il seguente calendario:
- una prima settimana, quella in cui il fine settimana starà con la mamma, il padre Per_1
lo terrà il martedì e il venerdì, allorquando andrà a prendere all'uscita di scuola, Per_1
con pernotto, con la precisazione che il sabato, riaccompagnerà il minore presso la Pe Perso Perso residenza materna alle ore 15:00 - 1 SETTIMANA: (mamma) (papà)
Perso Perso Perso (mamma) (mamma) (papà) (papà fino 15.00/ mamma pernottamento) Per_6
(mamma) -.
Una seconda settimana, quella in cui starà nel fine settimana con il padre, Per_1
quest'ultimo lo terrà il martedì, allorquando andrà a prendere all'uscita di scuola, Per_1
con pernottamento e dal venerdì fino al lunedì con accompagnamento a scuola - 2
Pe Perso Perso Perso Perso SETTIMANA: (mamma) (papà) (mamma) (mamma) (papà) Per_6
Perso (papà) (papà) -.
- Una volta al mese (che per semplicità indicheremo come ultima settimana del mese di riferimento) il padre terrà , nella settimana in cui starà nel fine settimana con la Per_1
madre, anche il mercoledì andando a prenderlo a scuola e tenendolo per il pernottamento.
- Durante il periodo estivo (si intende dalla fine dell'asilo/ scuola fino alla ripresa della lezione a settembre) quando non ci sarà il tempo scuola, starà con il papà anche il Per_1
martedì mattina con pernotto, sino a mercoledì fino alle 14:30, quando verrà portato presso la residenza materna, nonché dal venerdì mattina entro le ore 9:30 oltre al sabato sino alle
15:00, ovvero l'intero week end, nella seconda settimana come da schema sopracitato.
Qualora le parti decidessero di iscrivere ai centri estivi/Grest, verranno scelti Per_1
anche quelli di IA (TV).
- A fronte del maggior tempo che il padre passerà con nel periodo estivo rispetto, Per_1
una domenica al mese (per semplicità indicheremo l'ultima del mese di riferimento) che secondo il sopracitato schema sarebbe il turno del papà, starà l'intera giornata con la mamma a decorrere dalla mattina entro le 9:30.
- I trasporti tra le due abitazioni saranno equamente divisi tra i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Con riguardo al periodo estivo si stabilisce che , nel mese di giugno-luglio, potrà Per_1
recarsi al mare 7-/10 giorni come già fatto di prassi in questi anni con la governante della famiglia materna e tale periodo sarà considerato di gestione materna;
salvo che il padre non intenda trascorrere con il figlio una settimana al mare. In tal caso dovrà comunicarlo alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per quest'anno (2025) il sig. si farà carico Pt_2
dell'importo di euro 375,00 omnia per il soggiorno di al mare. Per_1
Il padre terrà due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, mentre Per_1
non avendo la madre ferie nel periodo estivo, il periodo di vacanza con la madre sarà
spostato nel mese di gennaio come meglio specificato nel punto seguente.
-Le vacanze di Natale verranno così suddivise: dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30
dicembre di ogni anno starà con il papà, e dal 1 al 6 gennaio di ogni anno starà Per_1
con la mamma.
Il 24 dicembre sarà con il papà e anche il 25 dicembre a pranzo;
a metà Per_1
pomeriggio del giorno di Natale verrà portato presso la madre dove festeggerà il Natale con la famiglia materna fino al 26 compreso il pernottamento.
Il 31 dicembre verrà alternato tra le parti di anno in anno.
La SI usufruirà di un'ulteriore settimana a gennaio che potrà essere Pt_1
consecutiva anche a quella di Natale.
-Durante il periodo Pasquale starà con ciascun genitore ad anni alterni dal giovedì fino alla domenica del giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al giorno del rientro a scuola,
con la precisazione che per quest'anno 2025, il giorno di Pasqua rimarrà con la Per_1
madre sino alle 18:00, allorquando lo accompagnerà dal padre, con cui trascorrerà il lunedì
in albis, con pernotto;
-Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, mentre eventuali altre giornate festive andranno trascorse con il genitore di turno secondo il calendario ordinario, i ponti festivi potranno di comune accordo tra i genitori essere annessi al fine settimana di riferimento;
-i giorni di compleanno saranno regolati di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che il figlio, in detto giorno, possa eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte della giornata con la madre.
-Ogni genitore potrà partecipare agli eventi di significativa rilevanza per i figli indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale (a titolo esemplificativo: recite scolastiche, feste di fine anno, comunioni, cresime). In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (a titolo esemplificativo: matrimoni, battesimi, comunioni di cugini) il minore potrà parteciparvi, con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo avviso al genitore che avrebbe il figlio collocato presso di sé di almeno
10 (dieci) giorni prima dell'evento.
- Durante il periodo di permanenza con un genitore, dovranno essere garantiti al figlio i contatti telefonici con l'altro genitore, dalle ore 19:00 alle ore 20:00. Sarà compito del genitore in quel momento collocatario, garantire che il contatto telefonico avvenga regolarmente con il genitore assente.
- Le parti nel reciproco tempo di affidamento di potranno farsi aiutare Per_1
all'occorrenza da figure come baby-sitter il cui costo verrà sopportato da chi ne farà uso. Pur
tenendo a riferimento il calendario sopra concordato le parti, in ogni caso, si impegnano a cooperare tra loro nel primario interesse del figlio , nel caso di sopraggiunte e Per_1
serie necessità, chiedendo all'altro genitore con congruo anticipo la disponibilità a variare i turni di affidamento.
- Rimangono salvi i diversi accordi tra i genitori, i quali si impegnano reciprocamente, in caso di impossibilità, a coinvolgere i nonni e persone di loro fiducia.
- Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e del figlio minori. con impegno reciproco di comunicare la meta di destinazione al fine della reperibilità.
5. Atteso il collocamento pressoché paritetico, ma la disparità dei redditi, il signor Pt_2
provvederà all'integrale pagamento della retta della scuola materna e corrisponderà inoltre alla SI , a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Pt_1 Per_1
mensile di € 350,00, fino a quando il minore frequenterà la scuola materna, importo che verrà versato a mezzo bonifico bancario nel conto intestato alla SI entro il Pt_1
giorno 10 di ogni mese. Il suddetto importo verrà rivalutato, annualmente, secondo gli indici
ISTAT, a far data dalla sentenza.
Allorquando il minore concluderà la scuola materna, il padre verserà alla madre la somma mensile di € 400,00, importo che verrà versato a mezzo bonifico bancario nel conto intestato alla SI entro il giorno 10 di ogni mese. Il suddetto importo verrà rivalutato, Pt_1
annualmente, secondo gli indici ISTAT, a far data da settembre 2027.
Le parti concordano che sarà iscritto presso la scuola elementare pubblica di Per_1
Maser.
Le spese straordinarie, ovvero tutte le spese mediche non mutuabili (comprese quelle per visite specialistiche, oculistiche e per occhiali e lenti), le spese dentistico-odontoiatriche, le spese scolastiche per trasporti extraurbani, libri, cancelleria di inizio anno, zaino e astuccio,
viaggi di istruzione, corsi e le altre più specificamente previste nel Protocollo in uso presso questo tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e a cui si fa integralmente rinvio e ad esclusione della spesa per la scuola materna che verrà pagata integralmente dal signor verranno sopportate da entrambi i coniugi per la quota di metà ciascuno. Il Pt_2
pagamento della propria quota delle spese straordinarie verrà corrisposto al genitore che le ha anticipate, entro il termine di quindici giorni dalla esibizione delle “pezze giustificative”
(ricevute, scontrini, fatture, ecc.) e dalla consegna delle relative copie che dovrà essere effettuata entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
Le parti stabiliscono che acquisteranno due volte all'anno, nel periodo corrispondente al cambio di stagione sia estivo che invernale, capi di abbigliamento per che si Per_1
distribuiranno equamente e di cui divideranno al 50 % la relativa spesa;
il tetto massimo di spesa viene stabilito nella misura di euro 400,00 complessivi (da suddividere al 50%) per ciascun cambio stagione.
Si dà atto che le parti concordano che la SI percepirà in via esclusiva ed Pt_1
integrale l'assegno unico universale per il figlio;
la stessa si occuperà pertanto di ogni adempimento connesso presso gli organi competenti e il sig. in caso di necessità, si Pt_2
impegna a sottoscrivere e/o a fornire ogni documento necessario a tale scopo.
6. Si dà atto che le parti stabiliscono che le detrazioni Irpef e le deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse dei figli verrà beneficiata dalle parti nella misura del 50% cadauno,
come per legge.
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani