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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11037/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 23/04/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASALINI FABIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PANICO MARIA CRISTINA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Bari in Controparte_1
data 19/04/2013, unione dalla quale sono nate due figlie, Per_1
di anni 17 e con disagio comportamentale da diagnosi di ADHD, e di anni 11. Per_2
Con decreto n. 655/2019 in data 02/07/2019, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, rego- lando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non col- locatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca del provvedimento di cui sopra, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comu- nione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presuppo- sti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti perso- nali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio speci- ficato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di tra- smettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla
2 propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricor- rente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e, non necessitando d'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i
3 coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULLA COLLOCAZIONE E SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE
FIGLIE” – La figlia come riferito da entrambe le parti, è in Per_1
cura presso l'unità di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di
Bari perché affetta da disagio comportamentale “Disturbo da disre- golazione dell'umore dirompente” ed attualmente è collocata presso il padre che, a sua volta, vive con i genitori in un apparta- mento ubicato nello stesso stabile ove è ubicata l'ex casa familiare, mentre l'altra figlia è collocata presso la madre, che attual- Per_2
mente convive con un altro uomo dal quale ha avuto un figlio, Per_3
. Di fatto le due figlie, vivendo nello stesso stabile, hanno
[...]
modo di incontrarsi ogni giorno.
Negli accordi di separazione, risalenti al giugno 2019, le parti hanno previsto la collocazione delle figlie nei termini sopra indicati e l'obbligo per il solo resistente di versare alla moglie la somma di
€ 200,00 quale contributo al mantenimento di . Nessuna Per_2
4 prospettazione è stata fatta in ordine alle condizioni economiche delle parti all'epoca di detti accordi, né tali condizioni possono evincersi dai medesimi accordi.
Quanto agli incontri genitori/figlie, le parti non hanno chiesto al- cuna modifica del regime in corso, per cui lo stesso può essere con- fermato.
Nel corso del giudizio è stato prodotto il provvedimento del Tri- bunale per i minorenni di Bari del 16.4.2025, nel quale si dà atto che la figlia è “autrice di condotte dispotiche e colleriche Per_1
legate, oltre che ad una diagnosi di ADHD, alla sofferenza per la scelta della madre di lasciarla con il padre presso la nonna paterna anziché prenderla con sé nel nucleo costituito dalla sorella più pic- cola e dal nuovo compagno” e il predetto Tribunale ha confermato l'affidamento della minore “al servizio sociale del Municipio 3 di
Bari, fino alla maggiore età, perché alla minore sia assicurato il necessario monitoraggio e sostegno, teso in particolare alla elabo- razione di un positivo progetto di vita, anche mediante l'inseri- mento in corsi di formazione e lavoro”, oltre “la presa in carico del padre da parte del ” ed ha incaricato “il competente Centro Pt_2
Servizi per le Famiglie di avviare un percorso diretto al migliora- mento della relazione tra la minore e i genitori”. Tale provvedi- mento il Collegio ritiene di confermarlo, atteso che predispone i mezzi adeguati per affrontare le problematiche della minore.
Sono state avanzate richieste per i contributi economici al mante- nimento della prole e, segnatamente, la madre ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre per la figlia mentre il padre ha chiesto disporsi analogo contributo a Per_2
5 carico della madre per la figlia Per_1
Considerati i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c. e, segnatamente,
i redditi percepiti da ciascuna parte (dalle buste paga emerge che lo stipendio medio del padre è di circa € 1.600,00/mese, mentre quello della moglie di circa € 1.100,00/mese), che attualmente la madre convive con altro uomo dal quale ha avuto un altro figlio, che il padre invece convive con i genitori presso la loro abitazione e, quindi, non sostiene spese di locazione, sostenute invece dalla ma- dre, che l'assegno a carico del padre per il contributo al manteni- mento della figlia attualmente è pari ad € 236,40 con riva- Per_2
lutazione, ritiene il Collegio che detto assegno può essere elevato ad € 300,00 mensili, oltre adeguamenti ISTAT.
Inoltre, dev'essere disposto a carico della madre un contributo al mantenimento per la figlia le cui esigenze sono sicura- Per_1
mente accresciute dall'epoca della separazione e, tenuto conto che la madre è attualmente inserita in un nucleo familiare con due figli e spese di locazione, l'importo di detto assegno va determinato in misura minima, ovvero in € 170,00/mese, oltre adeguamenti
ISTAT.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono giusti mo- tivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
6 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 19/04/2013 tra , nata in [...] Parte_1
(BA) in data 12/01/1990, e , nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 24/05/1987, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 52, parte I, anno
2013;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni della separazione nella parte in cui regolano i rapporti personali tra le parti e la prole;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nel provvedimento del
Tribunale per i minorenni di Bari del 16.4.2025 per la parte re- lativa alla minore Persona_4
6. DISPONE a carico della parte ricorrente l'obbligo di versare a favore della parte resistente la somma mensile di € 170,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della figlia Il paga- Per_1
mento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
7. DISPONE a carico della parte resistente l'obbligo di versare a
7 favore della parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della figlia Il paga- Per_2
mento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11037/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 23/04/2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASALINI FABIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PANICO MARIA CRISTINA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Bari in Controparte_1
data 19/04/2013, unione dalla quale sono nate due figlie, Per_1
di anni 17 e con disagio comportamentale da diagnosi di ADHD, e di anni 11. Per_2
Con decreto n. 655/2019 in data 02/07/2019, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, rego- lando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non col- locatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché
i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca del provvedimento di cui sopra, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comu- nione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presuppo- sti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti perso- nali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio speci- ficato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di tra- smettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla
2 propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricor- rente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e, non necessitando d'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i
3 coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULLA COLLOCAZIONE E SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE
FIGLIE” – La figlia come riferito da entrambe le parti, è in Per_1
cura presso l'unità di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di
Bari perché affetta da disagio comportamentale “Disturbo da disre- golazione dell'umore dirompente” ed attualmente è collocata presso il padre che, a sua volta, vive con i genitori in un apparta- mento ubicato nello stesso stabile ove è ubicata l'ex casa familiare, mentre l'altra figlia è collocata presso la madre, che attual- Per_2
mente convive con un altro uomo dal quale ha avuto un figlio, Per_3
. Di fatto le due figlie, vivendo nello stesso stabile, hanno
[...]
modo di incontrarsi ogni giorno.
Negli accordi di separazione, risalenti al giugno 2019, le parti hanno previsto la collocazione delle figlie nei termini sopra indicati e l'obbligo per il solo resistente di versare alla moglie la somma di
€ 200,00 quale contributo al mantenimento di . Nessuna Per_2
4 prospettazione è stata fatta in ordine alle condizioni economiche delle parti all'epoca di detti accordi, né tali condizioni possono evincersi dai medesimi accordi.
Quanto agli incontri genitori/figlie, le parti non hanno chiesto al- cuna modifica del regime in corso, per cui lo stesso può essere con- fermato.
Nel corso del giudizio è stato prodotto il provvedimento del Tri- bunale per i minorenni di Bari del 16.4.2025, nel quale si dà atto che la figlia è “autrice di condotte dispotiche e colleriche Per_1
legate, oltre che ad una diagnosi di ADHD, alla sofferenza per la scelta della madre di lasciarla con il padre presso la nonna paterna anziché prenderla con sé nel nucleo costituito dalla sorella più pic- cola e dal nuovo compagno” e il predetto Tribunale ha confermato l'affidamento della minore “al servizio sociale del Municipio 3 di
Bari, fino alla maggiore età, perché alla minore sia assicurato il necessario monitoraggio e sostegno, teso in particolare alla elabo- razione di un positivo progetto di vita, anche mediante l'inseri- mento in corsi di formazione e lavoro”, oltre “la presa in carico del padre da parte del ” ed ha incaricato “il competente Centro Pt_2
Servizi per le Famiglie di avviare un percorso diretto al migliora- mento della relazione tra la minore e i genitori”. Tale provvedi- mento il Collegio ritiene di confermarlo, atteso che predispone i mezzi adeguati per affrontare le problematiche della minore.
Sono state avanzate richieste per i contributi economici al mante- nimento della prole e, segnatamente, la madre ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre per la figlia mentre il padre ha chiesto disporsi analogo contributo a Per_2
5 carico della madre per la figlia Per_1
Considerati i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c. e, segnatamente,
i redditi percepiti da ciascuna parte (dalle buste paga emerge che lo stipendio medio del padre è di circa € 1.600,00/mese, mentre quello della moglie di circa € 1.100,00/mese), che attualmente la madre convive con altro uomo dal quale ha avuto un altro figlio, che il padre invece convive con i genitori presso la loro abitazione e, quindi, non sostiene spese di locazione, sostenute invece dalla ma- dre, che l'assegno a carico del padre per il contributo al manteni- mento della figlia attualmente è pari ad € 236,40 con riva- Per_2
lutazione, ritiene il Collegio che detto assegno può essere elevato ad € 300,00 mensili, oltre adeguamenti ISTAT.
Inoltre, dev'essere disposto a carico della madre un contributo al mantenimento per la figlia le cui esigenze sono sicura- Per_1
mente accresciute dall'epoca della separazione e, tenuto conto che la madre è attualmente inserita in un nucleo familiare con due figli e spese di locazione, l'importo di detto assegno va determinato in misura minima, ovvero in € 170,00/mese, oltre adeguamenti
ISTAT.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono giusti mo- tivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
6 pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 19/04/2013 tra , nata in [...] Parte_1
(BA) in data 12/01/1990, e , nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 24/05/1987, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 52, parte I, anno
2013;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni della separazione nella parte in cui regolano i rapporti personali tra le parti e la prole;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nel provvedimento del
Tribunale per i minorenni di Bari del 16.4.2025 per la parte re- lativa alla minore Persona_4
6. DISPONE a carico della parte ricorrente l'obbligo di versare a favore della parte resistente la somma mensile di € 170,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della figlia Il paga- Per_1
mento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
7. DISPONE a carico della parte resistente l'obbligo di versare a
7 favore della parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della figlia Il paga- Per_2
mento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8