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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.5860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice FR NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5860/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Pagnoni Frida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Spinetoli, Via Piave n. 25
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio
ZO, ES EL, e RA PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimo, sito in Roma, Via Barberini, n. 36
CONVENUTO
E CONTRO
P.IVA. , in persona del legale rappresentante Dott. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gian Luca Grisanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, Via Cardeto 41
CONVENUTO
pagina 1 di 10 oggetto: Vendita di cose mobili conclusioni: come precisate all' udienza del 15/07/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.: per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
A. In via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la concessionaria , in persona del legale rappresentante p.t. alla sostituzione in favore di CP_2
in qualità di legale rappresentante di ell'auto AUDI Parte_1 Controparte_4
A6 telaio nr. WAUZZZF2XKN069078. Tg FS627KT, con altra di uguale valore e caratteristiche;
CP_5
B. In subordine, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla sostituzione in Controparte_6 favore di in qualità di legale rappresentante di ell'auto Parte_1 Controparte_4
AUDI A6 telaio nr. WAUZZZF2XKN069078. Tg FS627KT, con altra di uguale valore e CP_5 caratteristiche;
C. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, condannare la concessionaria , in persona del legale rappresentante alla restituzione CP_2 del prezzo pari ad € 75.000,00 oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
D. Sempre in via principale, condannare la al risarcimento del danno Controparte_6 subito da in qualità di legale rappresentante di causa Parte_1 Controparte_4 del difetto originario di costruzione da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 15.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
E. Sempre in via principale ordinare la pubblicazione dell'accertata responsabilità nei difetti di conformità e fabbricazione dell'autoveicolo di cui trattasi sulla stampa specializzata e sui canali web di settore.” per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi in narrativa: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del Sig. non essendo questi proprietario della Vettura per cui è causa;
Parte_1 sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che non ha titolarità passiva nel rapporto Controparte_6
Contr controverso, respingere tutte le domande promosse nei riguardi di nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, CP_2
In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 163 punto 4 CPC e 164 dell'atto di citazione e per
l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
In via preliminare, sempre in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in CP_2 quanto nessuna conclusione è stata ritualmente dispiegata nei confronti della stessa;
pagina 2 di 10 In via preliminare, sempre in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. Parte_1 personalmente, in conseguenza del fatto che l'auto di cui si discute è di proprietà della società e per Controparte_4
l'effetto respingere le domande dallo stesso irritualmente dispiegate.
In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e per
l'effetto respingere la domanda;
Nel merito: respingere per le ragioni di cui in narrativa la domanda siccome manifestamente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
In Via Istruttoria:
-insiste per l'ammissione delle prove richieste con la propria II memoria ex art. 183 VI comma CPC;
-reitera l'eccezione di tardività della II memoria istruttoria ex art. 183 VI comma CPC depositata dalla difesa di parte attrice;
- si oppone, comunque, alle richieste istruttorie articolate dalla difesa di parte attrice riportandosi, per quanto riguarda i motivi di opposizione, al contenuto della propria III memoria ex art. 183 VI comma CPC;
”
Antefatto e svolgimento del processo
L'attore Sig. ha promosso il presente giudizio allegando: Parte_1
- di aver acquistato in data 31.01.2019 presso la concessionaria l'autovettura AUDI A6 CP_2 telaio n. WAUZZZF2XKN069078 (targata FS627KT); CP_5
- di aver riscontrato nella vettura per cui è causa gravi vizi che venivano segnalati tempestivamente alla venditrice per le vie brevi;
- che nonostante tali segnalazioni non effettuava alcun intervento di manutenziona e/o CP_2 sostituzione di eventuali elementi difettosi, nonostante il veicolo fosse stato oggetto di “trenta interventi di manutenzione straordinaria […] che hanno comportato la sostituzione di componenti di vario genere”;
- che con lettere del 13.07.2021e del 13.09.2021, inviate tramite ROe legale sia alla venditrice che al fornitore Wolkswagen Group Italia S.p.a., egli contestava l'inidoneità all'uso della CP_2 vettura chiedendone la sostituzione, ma la richiesta non veniva accolta.
L'attore ha quindi promosso l'azione per cui è causa nei confronti del soggetto invocando la CP_1 tutela consumeristica, ai sensi dell'art. 129 e 130 cod. cons., al fine di ottenere la sostituzione della vettura in garanzia o, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo di € 75.000,00 ed il risarcimento dei danni nella misura di € 15.000 per danno patrimoniale e di € 10.000 annui per danni morali, asseritamente subiti in conseguenza dei vizi della autovettura.
Si costituivano in giudizio e Wolkswagen Group Italia S.p.a., eccependo preliminarmente il CP_2 difetto di legittimazione attiva dell'attore, ed individuando quale unico legittimato attivo processuale e sostanziale il persona giuridica acquirente e titolare dell'autovettura. Controparte_4 pagina 3 di 10 Le parti convenute eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione, stante l'impossibilità di comprendere l'identità della parte convenuta, genericamente individuata come
[...]
nel merito contestavano la qualifica di consumatore dell'acquirente del veicolo – asserendo che si CP_1 trattasse di una persona giuridica e non fisica - ed infine eccepivano sia la decadenza che la prescrizione dell'azione di garanzia, a norma degli artt. 1490 e 1495 c.c.
All'udienza di prima trattazione il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti convenute, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente giudice.
In sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., l'attore modificava la domanda, rinunciando a Parte_1 quella di risarcimento del danno morale (pari ad € 10.000 annui) e dichiarava – per le altre domande - di agire in qualità di legale rappresentante della società asserendo di aver agito in tale Controparte_4 veste sin dall'atto di citazione, come evincibile dalla intestazione dell'atto stesso.
La convenuta eccepiva in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. l'indebita mutatio CP_2 libelli da parte dell'attore, perpetrata mediante la prima memoria attorea nella quale erano stati modificati tanto il lato attivo della domanda – individuandosi l'attore non più nel ma nel Parte_1 [...]
– quanto quello passivo, individuandosi i convenuti non più in come nell'atto di CP_4 CP_1 citazione, bensì in e Wolkswagen Group Italia S.p.a. CP_2
Con ordinanza del 14.06.2024 il giudice, ritenute inammissibili e superflue le istanze istruttorie articolate dall'attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2025, disponendone la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 15.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'eccezione preliminare – formulata da entrambe le convenute - volta a sollevare il difetto di legittimazione attiva del Sig. . Parte_2
Quanto alla legittimazione, in punto di diritto, va osservato quanto segue.
“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data (Cass., sez. 3, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano
i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (Cass., sez. 2 civ., 17 marzo 1995, n. 3110,
Cass.. sez. 2 civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. 1 civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di
pagina 4 di 10 diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326)” (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, n. 7776).
Come evidenziato altresì dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “(i) “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”; (ii) “da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi”; (iii) “come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado
e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951)
La legittimazione ad agire, quale presupposto processuale riferito all'oggetto del processo, si determina dalla domanda, come sancito dall'art. 81 c.p.c., “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Dalla lettera delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, infatti, emerge che il Sig. abbia Parte_3 promosso la causa in nome proprio, ritenendosi legittimato a chiedere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dagli asseriti vizi della autovettura.
Ebbene, è lo stesso a produrre in giudizio a fondamento della domanda sia la fattura di acquisto Parte_1 della autovettura, da cui emerge che la parte acquirente è il (doc. denominato Controparte_4
“Fattura”, parte attrice), sia il libretto di circolazione dell'auto AUDI A6 Avant 4 S line, telaio n.
WAUZZZF2XKN069078, targata FS627KT (doc. 2, parte attrice) dal quale parimenti emerge che la titolarità del mezzo non è in capo alla persona fisica Sig. bensì alla persona giuridica Parte_1 [...]
CP_4
Come eccepito dalle parti convenute, anche nella procura ad litem manca ogni riferimento alla società
o alla qualifica di legale rappresentante della stessa da parte del Sig. Controparte_4 Parte_1 tale elemento contribuisce a dimostrare che l'azione è stata esperita dal Sig. personalmente. Parte_1
Pertanto, nel caso di specie si ravvisa un difetto di legittimazione attiva, sia dal punto di vista processuale che – nel merito – dal punto di vista sostanziale.
Sotto il primo profilo il difetto è ravvisabile nella misura in cui il agisce in nome proprio Parte_1 facendo valere il diritto della società Controparte_4
Dal punto di vista sostanziale, invece, che la titolarità del diritto è in capo alla società Controparte_4 emerge dalle stesse prove prodotte da parte attrice con l'atto di citazione, sia dalla fattura di acquisto,
[...] che dal libretto di circolazione dell'automobile (doc. “Fattura” e doc. 2, parte attrice).
pagina 5 di 10 In sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., l'attore ha modificato la domanda, rinunciando a quella di risarcimento del danno morale e dichiarando – per le altre - di agire in qualità di legale rappresentante della società Controparte_4
Detta modifica dal lato attivo del rapporto processuale non può essere ritenuta valevole ai fini della sanatoria del difetto di legittimazione attiva, vizio insanabile.
Il caso di specie differisce infatti da quello, preso in esame dalla Suprema Corte, in cui vi sia ratifica, da parte del soggetto legittimato a rappresentare la società, dell'operato in giudizio realizzato dal falsus RO : “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus RO". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ..
La questione ha costituito poi oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 9217/2010, proprio in relazione a fattispecie ancora assoggettata al previgente testo dell'art. 182 c.p.c., hanno chiarito che la previsione secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 18/06/2018), n.15933)
Ebbene, nel caso che qui occupa non si tratta di difetto sanabile di rappresentanza, bensì del difetto - insanabile - di carenza di legittimazione attiva: il non ha instaurato il giudizio quale Parte_1 rappresentante della persona giuridica (come formalmente si evince dall' intestazione Controparte_4 dell'atto di citazione), ma facendo valere in nome proprio un diritto altrui, ovvero il diritto della
[...]
come letteralmente emerge dalle conclusioni rassegnate mediante l'atto introduttivo del Controparte_4 presente giudizio, nonché dalle prove documentali prodotte dallo stesso attore (doc. “Fattura” e doc. 2, parte attrice)..
Trattandosi di assenza di un presupposto processuale riferito all'oggetto del processo, il difetto di legittimazione attiva non può dirsi sanato mediante la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. depositata da parte attrice, e ciò in quanto – in primo luogo – detta modifica dal lato attivo del rapporto processuale è tardiva ed integra – come si avrà modo di osservare, una indebita mutatio libelli.
pagina 6 di 10 A ben vedere, neppure la precisazione delle conclusioni presentata da parte attrice nella prima memoria è del tutto idonea a superare il difetto di legittimazione attiva, poiché dal punto di vista letterale l'attore persegue nel domandare in favore del Sig. seppure quale legale rappresentante del Parte_1 [...]
sia la condanna delle parti convenute alla sostituzione della vettura che il risarcimento del CP_4 danno. Con tale scelta processuale di parte attrice viene ribadita in corso di causa la tesi attorea che il centro di imputazione degli effetti della domanda processuale è il Sig. e non il Parte_1 Controparte_4
Evidente è pertanto il difetto di legittimazione attiva, non solo in punto di rito ma anche in punto di merito, accertato sulla scorta delle prove documentali in atti il difetto di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio da parte attrice.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'eccezione preliminare di rito è stata sollevata da entrambe le parti convenute, sia Wolkswagen Group Italia S.p.a. che CP_2
La prima, Wolkswagen Group Italia S.p.a., sostiene di essere fornitore, ma non anche produttore della autovettura.
Come osservato in apertura, il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, è presupposto processuale, che attiene alla astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata.
Pertanto, al fine di statuire circa la sussistenza della legittimazione processuale è richiesta unicamente l'interpretazione della normativa invocata, ai fini della verifica - secondo la prospettazione offerta dall'attore
- della regolarità processuale del contraddittorio.
Ebbene, nel caso di specie la normativa invocata dal è la tutela offerta dal Codice del Consumo, Parte_1 di cui al Dlgs 206/2005.
Occorre pertanto richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità che afferma la legittimazione passiva del fornitore, in particolare “L'art. 116 del codice consumo è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria. La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno). La responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso), bensì allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene.” (Cassazione civile, sez. III, 07/09/2023, n.26135)
Pertanto, in questa sede deve essere affermata come sussistente la legittimazione passiva del fornitore
Wolkswagen Group Italia S.p.a, e rigettata l'eccezione preliminare.
Per quanto attiene al venditore della autovettura questi ha dapprima eccepito il difetto di CP_2 legittimazione passiva, posto che nell'atto di citazione la domanda è stata spiegata nei confronti di “ CP_1 pagina 7 di 10 , soggetto generico ed inesistente. Quindi, mediante la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., CP_2 ha eccepito di essere stata individuata quale soggetto passivo unicamente in sede di prima CP_2 memoria attorea ex art. 183, co.
6. c.p.c., ciò integrando il fenomeno - illegittimo - della mutatio libelli.
Tali eccezioni di rito sono solo in parte meritevoli di accoglimento.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva della poiché in qualità di venditore della CP_2 autovettura essa è soggetto contemplato espressamente dalla normativa consumeristica invocata da parte attrice, ed in particolare dagli artt. 129 e 130 cod. cons.
Mediante la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. l'attore ha modificato la domanda sia dal lato attivo che dal lato passivo, posto che la stessa era stata formulata dal personalmente nei confronti della Parte_1
soggetto non corrispondente ad alcuna delle parti convenute. Ebbene, in maniera illegittima e CP_1 lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio, solo in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. – e pertanto tardivamente – il ha prospettato di agire non in proprio e personalmente, bensì in Parte_1 qualità di legale rappresentante della società e non più avverso la generica Controparte_4 [...]
bensì verso i due soggetti convenuti Wolkswagen Group Italia S.p.a. e CP_1 CP_2
Occorre infatti rammentare l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale, “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente.” (Cassazione civile sez. II - 12/12/2018, n. 32146)
Ebbene, questo Tribunale ritiene che la modifica della domanda dal punto di vista soggettivo, sia dal lato attivo che dal lato passivo del rapporto processuale, integri l'introduzione di un tema di indagine nuovo e ponga in essere una pretesa differente da quella inizialmente prospettata, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio. E ciò soprattutto nel caso, come quello in questione, in cui la modifica dal lato attivo del rapporto processuale veda inizialmente quale parte attrice una persona fisica e – successivamente alla modifica – il suo mutamento in una persona giuridica.
Pertanto nel presente giudizio la parte attrice è definitivamente individuata nel Sig. , Parte_1 essendo il terzo estraneo al presente giudizio. Controparte_4
Tanto premesso per quanto attiene ai profili preliminari, di per sé suscettibili di integrare il rigetto della domanda nel merito per carenza di legittimazione attiva sia processuale che sostanziale – stante l'accertato difetto di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio dal - occorre sottolineare che Parte_1 anche laddove si volessero superare le eccezioni preliminari ed esaminare la domanda nel merito, essa sarebbe in ogni caso meritevole di rigetto.
pagina 8 di 10 Parte attrice, dopo aver proceduto in sede di prima memoria alla indebita modifica dal lato attivo del rapporto processuale, persegue erroneamente in punto di diritto nell'individuare come applicabile al caso di specie la disciplina del Codice del Consumo (D.lgs. 206 /2005).
Tuttavia, come appena evidenziato, vi è prova che la vettura in questione è intestata alla società
[...] la quale, essendo persona giuridica e non fisica, è esclusa dall'ambito di applicazione del CP_4
Codice del Consumo dall'art. 3 D.lgs. 206/2005, in base al quale “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Come affermato dalla Suprema Corte, “la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 -
rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche, allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.)
29.3.2013, n. 21763). E' ben evidente quindi che la s.r.l. omissis, siccome persona giuridica, "consumatore" non è. Si rappresenta in secondo luogo che le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio (cfr. Cass. 10.8.1979, n. 4644, secondo cui, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività). La qualità di imprenditore commerciale perciò permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva.”
(Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, n.17848)
Fermo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale le società sono imprenditori commerciali a prescindere dal concreto esercizio dell'attività, è evidente che la disciplina eventualmente applicabile al è quella codicistica prevista dall'art. 1490 e s.s. c.c., la quale sancisce Controparte_4 per la compravendita l'obbligo di denuncia del vizio da parte dell'acquirente entro otto giorni dalla sua scoperta, e in ogni caso nel termine di prescrizione dell'azione di garanzia che è pari ad un anno dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c..
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del fatto che la segnalazione dei presunti vizi sia intervenuta nel rispetto del termine di decadenza degli otto giorni. Dunque, in assenza di tale prova, parte attrice è decaduta dell'azione di garanzia a norma dell'art. 1490 c.c.
In ogni caso, anche a prescindere dalla tempestività della segnalazione dei presunti vizi, atteso che l'auto è stata consegnata il 31.01.2019 (doc. 2 parte attrice) e le lettere di diffida inviate alla e alla CP_2
Wolkswagen Group Italia S.p.a, da parte del ROe del Sig. sono datate 13.07.2021 (doc. Parte_1
LETTERA_13072021, parte attrice) e13.09.2021 (doc. LETTERA_13092021, parte attrice), è sicuramente pagina 9 di 10 decorso il termine di prescrizione annuale dell'azione di garanzia, previsto dall'art. 1495 c.c. ed applicabile alla società acquirente stante la sua mancata qualifica di consumatore. Controparte_4
In definitiva, sulla base della documentazione agli atti, parte attrice – ancorché avesse agito nella figura del legittimato - sarebbe parimenti incorsa nella prescrizione, sia in quella di un anno Controparte_4 prevista dall'art. 1495 c.c., sia in quella della garanzia di due anni offerta dal Codice del Consumo, e dalla stessa invocata del tutto erroneamente.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di parte attrice Sig. non è meritevole di accoglimento. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da € 52.001,00 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5860/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA integralmente le domande proposte dall'attore , poiché Parte_1 infondate in fatto e in diritto.
2) CONDANNA parte attrice , (C.F. ) a rimborsare Parte_1 C.F._1 alle parti convenute (C.F. ) e Controparte_6 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA ) le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 in favore di ciascuna parte convenuta, P.IVA_2 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario e spese generali come per legge.
Ancona, 11.12.2025
Il Giudice
FR NI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice FR NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5860/2022 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Pagnoni Frida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Spinetoli, Via Piave n. 25
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio
ZO, ES EL, e RA PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimo, sito in Roma, Via Barberini, n. 36
CONVENUTO
E CONTRO
P.IVA. , in persona del legale rappresentante Dott. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gian Luca Grisanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, Via Cardeto 41
CONVENUTO
pagina 1 di 10 oggetto: Vendita di cose mobili conclusioni: come precisate all' udienza del 15/07/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.: per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
A. In via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la concessionaria , in persona del legale rappresentante p.t. alla sostituzione in favore di CP_2
in qualità di legale rappresentante di ell'auto AUDI Parte_1 Controparte_4
A6 telaio nr. WAUZZZF2XKN069078. Tg FS627KT, con altra di uguale valore e caratteristiche;
CP_5
B. In subordine, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla sostituzione in Controparte_6 favore di in qualità di legale rappresentante di ell'auto Parte_1 Controparte_4
AUDI A6 telaio nr. WAUZZZF2XKN069078. Tg FS627KT, con altra di uguale valore e CP_5 caratteristiche;
C. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, condannare la concessionaria , in persona del legale rappresentante alla restituzione CP_2 del prezzo pari ad € 75.000,00 oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
D. Sempre in via principale, condannare la al risarcimento del danno Controparte_6 subito da in qualità di legale rappresentante di causa Parte_1 Controparte_4 del difetto originario di costruzione da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 15.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
E. Sempre in via principale ordinare la pubblicazione dell'accertata responsabilità nei difetti di conformità e fabbricazione dell'autoveicolo di cui trattasi sulla stampa specializzata e sui canali web di settore.” per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi in narrativa: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del Sig. non essendo questi proprietario della Vettura per cui è causa;
Parte_1 sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che non ha titolarità passiva nel rapporto Controparte_6
Contr controverso, respingere tutte le domande promosse nei riguardi di nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, CP_2
In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 163 punto 4 CPC e 164 dell'atto di citazione e per
l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
In via preliminare, sempre in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in CP_2 quanto nessuna conclusione è stata ritualmente dispiegata nei confronti della stessa;
pagina 2 di 10 In via preliminare, sempre in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. Parte_1 personalmente, in conseguenza del fatto che l'auto di cui si discute è di proprietà della società e per Controparte_4
l'effetto respingere le domande dallo stesso irritualmente dispiegate.
In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e per
l'effetto respingere la domanda;
Nel merito: respingere per le ragioni di cui in narrativa la domanda siccome manifestamente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
In Via Istruttoria:
-insiste per l'ammissione delle prove richieste con la propria II memoria ex art. 183 VI comma CPC;
-reitera l'eccezione di tardività della II memoria istruttoria ex art. 183 VI comma CPC depositata dalla difesa di parte attrice;
- si oppone, comunque, alle richieste istruttorie articolate dalla difesa di parte attrice riportandosi, per quanto riguarda i motivi di opposizione, al contenuto della propria III memoria ex art. 183 VI comma CPC;
”
Antefatto e svolgimento del processo
L'attore Sig. ha promosso il presente giudizio allegando: Parte_1
- di aver acquistato in data 31.01.2019 presso la concessionaria l'autovettura AUDI A6 CP_2 telaio n. WAUZZZF2XKN069078 (targata FS627KT); CP_5
- di aver riscontrato nella vettura per cui è causa gravi vizi che venivano segnalati tempestivamente alla venditrice per le vie brevi;
- che nonostante tali segnalazioni non effettuava alcun intervento di manutenziona e/o CP_2 sostituzione di eventuali elementi difettosi, nonostante il veicolo fosse stato oggetto di “trenta interventi di manutenzione straordinaria […] che hanno comportato la sostituzione di componenti di vario genere”;
- che con lettere del 13.07.2021e del 13.09.2021, inviate tramite ROe legale sia alla venditrice che al fornitore Wolkswagen Group Italia S.p.a., egli contestava l'inidoneità all'uso della CP_2 vettura chiedendone la sostituzione, ma la richiesta non veniva accolta.
L'attore ha quindi promosso l'azione per cui è causa nei confronti del soggetto invocando la CP_1 tutela consumeristica, ai sensi dell'art. 129 e 130 cod. cons., al fine di ottenere la sostituzione della vettura in garanzia o, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo di € 75.000,00 ed il risarcimento dei danni nella misura di € 15.000 per danno patrimoniale e di € 10.000 annui per danni morali, asseritamente subiti in conseguenza dei vizi della autovettura.
Si costituivano in giudizio e Wolkswagen Group Italia S.p.a., eccependo preliminarmente il CP_2 difetto di legittimazione attiva dell'attore, ed individuando quale unico legittimato attivo processuale e sostanziale il persona giuridica acquirente e titolare dell'autovettura. Controparte_4 pagina 3 di 10 Le parti convenute eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione, stante l'impossibilità di comprendere l'identità della parte convenuta, genericamente individuata come
[...]
nel merito contestavano la qualifica di consumatore dell'acquirente del veicolo – asserendo che si CP_1 trattasse di una persona giuridica e non fisica - ed infine eccepivano sia la decadenza che la prescrizione dell'azione di garanzia, a norma degli artt. 1490 e 1495 c.c.
All'udienza di prima trattazione il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti convenute, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente giudice.
In sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., l'attore modificava la domanda, rinunciando a Parte_1 quella di risarcimento del danno morale (pari ad € 10.000 annui) e dichiarava – per le altre domande - di agire in qualità di legale rappresentante della società asserendo di aver agito in tale Controparte_4 veste sin dall'atto di citazione, come evincibile dalla intestazione dell'atto stesso.
La convenuta eccepiva in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. l'indebita mutatio CP_2 libelli da parte dell'attore, perpetrata mediante la prima memoria attorea nella quale erano stati modificati tanto il lato attivo della domanda – individuandosi l'attore non più nel ma nel Parte_1 [...]
– quanto quello passivo, individuandosi i convenuti non più in come nell'atto di CP_4 CP_1 citazione, bensì in e Wolkswagen Group Italia S.p.a. CP_2
Con ordinanza del 14.06.2024 il giudice, ritenute inammissibili e superflue le istanze istruttorie articolate dall'attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2025, disponendone la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 15.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'eccezione preliminare – formulata da entrambe le convenute - volta a sollevare il difetto di legittimazione attiva del Sig. . Parte_2
Quanto alla legittimazione, in punto di diritto, va osservato quanto segue.
“La legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data (Cass., sez. 3, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano
i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (Cass., sez. 2 civ., 17 marzo 1995, n. 3110,
Cass.. sez. 2 civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. 1 civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di
pagina 4 di 10 diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326)” (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, n. 7776).
Come evidenziato altresì dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “(i) “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”; (ii) “da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi”; (iii) “come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado
e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951)
La legittimazione ad agire, quale presupposto processuale riferito all'oggetto del processo, si determina dalla domanda, come sancito dall'art. 81 c.p.c., “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Dalla lettera delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, infatti, emerge che il Sig. abbia Parte_3 promosso la causa in nome proprio, ritenendosi legittimato a chiedere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dagli asseriti vizi della autovettura.
Ebbene, è lo stesso a produrre in giudizio a fondamento della domanda sia la fattura di acquisto Parte_1 della autovettura, da cui emerge che la parte acquirente è il (doc. denominato Controparte_4
“Fattura”, parte attrice), sia il libretto di circolazione dell'auto AUDI A6 Avant 4 S line, telaio n.
WAUZZZF2XKN069078, targata FS627KT (doc. 2, parte attrice) dal quale parimenti emerge che la titolarità del mezzo non è in capo alla persona fisica Sig. bensì alla persona giuridica Parte_1 [...]
CP_4
Come eccepito dalle parti convenute, anche nella procura ad litem manca ogni riferimento alla società
o alla qualifica di legale rappresentante della stessa da parte del Sig. Controparte_4 Parte_1 tale elemento contribuisce a dimostrare che l'azione è stata esperita dal Sig. personalmente. Parte_1
Pertanto, nel caso di specie si ravvisa un difetto di legittimazione attiva, sia dal punto di vista processuale che – nel merito – dal punto di vista sostanziale.
Sotto il primo profilo il difetto è ravvisabile nella misura in cui il agisce in nome proprio Parte_1 facendo valere il diritto della società Controparte_4
Dal punto di vista sostanziale, invece, che la titolarità del diritto è in capo alla società Controparte_4 emerge dalle stesse prove prodotte da parte attrice con l'atto di citazione, sia dalla fattura di acquisto,
[...] che dal libretto di circolazione dell'automobile (doc. “Fattura” e doc. 2, parte attrice).
pagina 5 di 10 In sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., l'attore ha modificato la domanda, rinunciando a quella di risarcimento del danno morale e dichiarando – per le altre - di agire in qualità di legale rappresentante della società Controparte_4
Detta modifica dal lato attivo del rapporto processuale non può essere ritenuta valevole ai fini della sanatoria del difetto di legittimazione attiva, vizio insanabile.
Il caso di specie differisce infatti da quello, preso in esame dalla Suprema Corte, in cui vi sia ratifica, da parte del soggetto legittimato a rappresentare la società, dell'operato in giudizio realizzato dal falsus RO : “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus RO". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ..
La questione ha costituito poi oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 9217/2010, proprio in relazione a fattispecie ancora assoggettata al previgente testo dell'art. 182 c.p.c., hanno chiarito che la previsione secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 18/06/2018), n.15933)
Ebbene, nel caso che qui occupa non si tratta di difetto sanabile di rappresentanza, bensì del difetto - insanabile - di carenza di legittimazione attiva: il non ha instaurato il giudizio quale Parte_1 rappresentante della persona giuridica (come formalmente si evince dall' intestazione Controparte_4 dell'atto di citazione), ma facendo valere in nome proprio un diritto altrui, ovvero il diritto della
[...]
come letteralmente emerge dalle conclusioni rassegnate mediante l'atto introduttivo del Controparte_4 presente giudizio, nonché dalle prove documentali prodotte dallo stesso attore (doc. “Fattura” e doc. 2, parte attrice)..
Trattandosi di assenza di un presupposto processuale riferito all'oggetto del processo, il difetto di legittimazione attiva non può dirsi sanato mediante la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. depositata da parte attrice, e ciò in quanto – in primo luogo – detta modifica dal lato attivo del rapporto processuale è tardiva ed integra – come si avrà modo di osservare, una indebita mutatio libelli.
pagina 6 di 10 A ben vedere, neppure la precisazione delle conclusioni presentata da parte attrice nella prima memoria è del tutto idonea a superare il difetto di legittimazione attiva, poiché dal punto di vista letterale l'attore persegue nel domandare in favore del Sig. seppure quale legale rappresentante del Parte_1 [...]
sia la condanna delle parti convenute alla sostituzione della vettura che il risarcimento del CP_4 danno. Con tale scelta processuale di parte attrice viene ribadita in corso di causa la tesi attorea che il centro di imputazione degli effetti della domanda processuale è il Sig. e non il Parte_1 Controparte_4
Evidente è pertanto il difetto di legittimazione attiva, non solo in punto di rito ma anche in punto di merito, accertato sulla scorta delle prove documentali in atti il difetto di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio da parte attrice.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'eccezione preliminare di rito è stata sollevata da entrambe le parti convenute, sia Wolkswagen Group Italia S.p.a. che CP_2
La prima, Wolkswagen Group Italia S.p.a., sostiene di essere fornitore, ma non anche produttore della autovettura.
Come osservato in apertura, il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, è presupposto processuale, che attiene alla astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata.
Pertanto, al fine di statuire circa la sussistenza della legittimazione processuale è richiesta unicamente l'interpretazione della normativa invocata, ai fini della verifica - secondo la prospettazione offerta dall'attore
- della regolarità processuale del contraddittorio.
Ebbene, nel caso di specie la normativa invocata dal è la tutela offerta dal Codice del Consumo, Parte_1 di cui al Dlgs 206/2005.
Occorre pertanto richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità che afferma la legittimazione passiva del fornitore, in particolare “L'art. 116 del codice consumo è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria. La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno). La responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso), bensì allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene.” (Cassazione civile, sez. III, 07/09/2023, n.26135)
Pertanto, in questa sede deve essere affermata come sussistente la legittimazione passiva del fornitore
Wolkswagen Group Italia S.p.a, e rigettata l'eccezione preliminare.
Per quanto attiene al venditore della autovettura questi ha dapprima eccepito il difetto di CP_2 legittimazione passiva, posto che nell'atto di citazione la domanda è stata spiegata nei confronti di “ CP_1 pagina 7 di 10 , soggetto generico ed inesistente. Quindi, mediante la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., CP_2 ha eccepito di essere stata individuata quale soggetto passivo unicamente in sede di prima CP_2 memoria attorea ex art. 183, co.
6. c.p.c., ciò integrando il fenomeno - illegittimo - della mutatio libelli.
Tali eccezioni di rito sono solo in parte meritevoli di accoglimento.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva della poiché in qualità di venditore della CP_2 autovettura essa è soggetto contemplato espressamente dalla normativa consumeristica invocata da parte attrice, ed in particolare dagli artt. 129 e 130 cod. cons.
Mediante la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. l'attore ha modificato la domanda sia dal lato attivo che dal lato passivo, posto che la stessa era stata formulata dal personalmente nei confronti della Parte_1
soggetto non corrispondente ad alcuna delle parti convenute. Ebbene, in maniera illegittima e CP_1 lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio, solo in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. – e pertanto tardivamente – il ha prospettato di agire non in proprio e personalmente, bensì in Parte_1 qualità di legale rappresentante della società e non più avverso la generica Controparte_4 [...]
bensì verso i due soggetti convenuti Wolkswagen Group Italia S.p.a. e CP_1 CP_2
Occorre infatti rammentare l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale, “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente.” (Cassazione civile sez. II - 12/12/2018, n. 32146)
Ebbene, questo Tribunale ritiene che la modifica della domanda dal punto di vista soggettivo, sia dal lato attivo che dal lato passivo del rapporto processuale, integri l'introduzione di un tema di indagine nuovo e ponga in essere una pretesa differente da quella inizialmente prospettata, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio. E ciò soprattutto nel caso, come quello in questione, in cui la modifica dal lato attivo del rapporto processuale veda inizialmente quale parte attrice una persona fisica e – successivamente alla modifica – il suo mutamento in una persona giuridica.
Pertanto nel presente giudizio la parte attrice è definitivamente individuata nel Sig. , Parte_1 essendo il terzo estraneo al presente giudizio. Controparte_4
Tanto premesso per quanto attiene ai profili preliminari, di per sé suscettibili di integrare il rigetto della domanda nel merito per carenza di legittimazione attiva sia processuale che sostanziale – stante l'accertato difetto di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio dal - occorre sottolineare che Parte_1 anche laddove si volessero superare le eccezioni preliminari ed esaminare la domanda nel merito, essa sarebbe in ogni caso meritevole di rigetto.
pagina 8 di 10 Parte attrice, dopo aver proceduto in sede di prima memoria alla indebita modifica dal lato attivo del rapporto processuale, persegue erroneamente in punto di diritto nell'individuare come applicabile al caso di specie la disciplina del Codice del Consumo (D.lgs. 206 /2005).
Tuttavia, come appena evidenziato, vi è prova che la vettura in questione è intestata alla società
[...] la quale, essendo persona giuridica e non fisica, è esclusa dall'ambito di applicazione del CP_4
Codice del Consumo dall'art. 3 D.lgs. 206/2005, in base al quale “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Come affermato dalla Suprema Corte, “la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 -
rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche, allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.)
29.3.2013, n. 21763). E' ben evidente quindi che la s.r.l. omissis, siccome persona giuridica, "consumatore" non è. Si rappresenta in secondo luogo che le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio (cfr. Cass. 10.8.1979, n. 4644, secondo cui, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività). La qualità di imprenditore commerciale perciò permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva.”
(Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, n.17848)
Fermo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale le società sono imprenditori commerciali a prescindere dal concreto esercizio dell'attività, è evidente che la disciplina eventualmente applicabile al è quella codicistica prevista dall'art. 1490 e s.s. c.c., la quale sancisce Controparte_4 per la compravendita l'obbligo di denuncia del vizio da parte dell'acquirente entro otto giorni dalla sua scoperta, e in ogni caso nel termine di prescrizione dell'azione di garanzia che è pari ad un anno dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c..
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del fatto che la segnalazione dei presunti vizi sia intervenuta nel rispetto del termine di decadenza degli otto giorni. Dunque, in assenza di tale prova, parte attrice è decaduta dell'azione di garanzia a norma dell'art. 1490 c.c.
In ogni caso, anche a prescindere dalla tempestività della segnalazione dei presunti vizi, atteso che l'auto è stata consegnata il 31.01.2019 (doc. 2 parte attrice) e le lettere di diffida inviate alla e alla CP_2
Wolkswagen Group Italia S.p.a, da parte del ROe del Sig. sono datate 13.07.2021 (doc. Parte_1
LETTERA_13072021, parte attrice) e13.09.2021 (doc. LETTERA_13092021, parte attrice), è sicuramente pagina 9 di 10 decorso il termine di prescrizione annuale dell'azione di garanzia, previsto dall'art. 1495 c.c. ed applicabile alla società acquirente stante la sua mancata qualifica di consumatore. Controparte_4
In definitiva, sulla base della documentazione agli atti, parte attrice – ancorché avesse agito nella figura del legittimato - sarebbe parimenti incorsa nella prescrizione, sia in quella di un anno Controparte_4 prevista dall'art. 1495 c.c., sia in quella della garanzia di due anni offerta dal Codice del Consumo, e dalla stessa invocata del tutto erroneamente.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di parte attrice Sig. non è meritevole di accoglimento. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da € 52.001,00 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5860/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RIGETTA integralmente le domande proposte dall'attore , poiché Parte_1 infondate in fatto e in diritto.
2) CONDANNA parte attrice , (C.F. ) a rimborsare Parte_1 C.F._1 alle parti convenute (C.F. ) e Controparte_6 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA ) le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 in favore di ciascuna parte convenuta, P.IVA_2 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario e spese generali come per legge.
Ancona, 11.12.2025
Il Giudice
FR NI
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