Art. 3.
Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia.
Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".
Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia.
Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".