Art. 3.
Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.
E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti.
Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.
Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.
E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti.
Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.