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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies CPC all'esito dell'udienza telematica del
15.09.2025.
TRA
Avv. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elett.te dom.to presso il proprio studio in Salerno alla C.F._1
Via S. Mobilio n. 82, con fax 089241126 e pec a cui dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni e gli avvisi di legge.
RICORRENTE
E
pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro legale rapp. te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. – P.E.C. P.IVA_2
– fax 0892586940), presso cui ope legis Email_2
domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58.
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto di liquidazione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato in data 14.06.24, l'avv.
[...]
quale difensore di sé stesso, proponeva impugnazione avverso il CP_1
decreto di rigetto del giudice penale in relazione alla richiesta di liquidazione degli onorari maturati dal ricorrente quale difensore di ufficio del sig.
[...]
nel procedimento penale di cui agli allegati al ricorso. Allegava Parte_1
la parte ricorrente l'erroneità del decreto di rigetto, esponendo di avere inutilmente tentato il recupero coattivo delle somme dovute per l'opera prestata ai sensi dell'art. 97 IV comma CPP, tentativo concretizzatosi nell'ottenimento del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione e nel tentativo, infruttuoso, di esecuzione mobiliare in danno dell'ingiunto, attesi i due accessi dell'Ufficiale Giudiziario presso il domicilio del debitore, trovato entrambe le volte deserto.
Concludeva il ricorrente per la revoca del provvedimento impugnato e la liquidazione degli onorari come richiesti.
pagina 2 di 5 Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito, con memoria depositata l'8.10.2024, il il quale chiedeva Controparte_2
rigettarsi il ricorso, evidenziando che le attività poste in essere dal difensore di ufficio, ora ricorrente, non potevano dirsi sufficienti al fine di far ritenere esaustivamente espletate le attività come richieste dalla legge per poter avanzare la pretesa di pagamento nei confronti dell'Erario: il resistente citava come precedente in termini Cass. Civile Sez.VI, 24.05.2022 N. 16799, nonché giurisprudenza di merito della Corte territoriale e del tribunale di Salerno.
Contr All'esito del deposito di note ex art. 127 ter , il giudice si è riservato la decisione.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 3.06.24, e l'opposizione proposta con deposito del 14.06.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, l'opposizione appare fondata.
pagina 3 di 5 Il ricorrente, già difensore di ufficio nel procedimento penale di cui agli atti allegati al ricorso, ha correttamente, ma inutilmente, esperito la procedura di recupero del proprio credito professionale.
In particolare, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, successivamente munito di clausola di esecutività attesa la mancata opposizione, ha ritualmente notificato l'atto di precetto, ha tentato – tramite l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio – per due volte (in giorni ed in orari diversi)
l'accesso presso l'abitazione (come documentato dalla certificazione anagrafica in atti) del debitore.
Ritiene il tribunale che l'onere di diligenza nel recupero coattivo delle competenze professionali richiesto in capo al (già) difensore ex officio risulti sufficientemente assolto, ed in linea con la normativa in materia.
Deve considerarsi, inoltre, che le spese per il recupero coattivo del credito, una volta accertata l'infruttuosità dell'azione esecutiva, ovvero, l'inutilità della medesima, sono – come da giurisprudenza seppur recente, tuttavia consolidata – poste a carico dell'Erario: la circostanza milita a favore dell'adozione di un criterio di ragionevolezza nel valutare lo sforzo compiuto dal difensore nel tentativo di recuperare il proprio credito, onde evitare (quale effetto inevitabile) il moltiplicarsi degli esborsi in capo all'Amministrazione pubblica.
L'accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto oggetto di impugnazione, con la liquidazione degli onorari e delle spese come da decreto ingiuntivo il quale, seppur non vincolante, risulta aver correttamente pagina 4 di 5 quantificato il dovuto, riconoscendo gli onorari come richiesti e per le attività effettivamente espletate in misura minima.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere compensate, attesa l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e per l'effetto liquida in favore dell'avv. la somma di € 1483,06, ponendo l'obbligo del Controparte_1
pagamento in capo all'Erario.
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies CPC all'esito dell'udienza telematica del
15.09.2025.
TRA
Avv. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elett.te dom.to presso il proprio studio in Salerno alla C.F._1
Via S. Mobilio n. 82, con fax 089241126 e pec a cui dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni e gli avvisi di legge.
RICORRENTE
E
pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro legale rapp. te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. – P.E.C. P.IVA_2
– fax 0892586940), presso cui ope legis Email_2
domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58.
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto di liquidazione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato in data 14.06.24, l'avv.
[...]
quale difensore di sé stesso, proponeva impugnazione avverso il CP_1
decreto di rigetto del giudice penale in relazione alla richiesta di liquidazione degli onorari maturati dal ricorrente quale difensore di ufficio del sig.
[...]
nel procedimento penale di cui agli allegati al ricorso. Allegava Parte_1
la parte ricorrente l'erroneità del decreto di rigetto, esponendo di avere inutilmente tentato il recupero coattivo delle somme dovute per l'opera prestata ai sensi dell'art. 97 IV comma CPP, tentativo concretizzatosi nell'ottenimento del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione e nel tentativo, infruttuoso, di esecuzione mobiliare in danno dell'ingiunto, attesi i due accessi dell'Ufficiale Giudiziario presso il domicilio del debitore, trovato entrambe le volte deserto.
Concludeva il ricorrente per la revoca del provvedimento impugnato e la liquidazione degli onorari come richiesti.
pagina 2 di 5 Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito, con memoria depositata l'8.10.2024, il il quale chiedeva Controparte_2
rigettarsi il ricorso, evidenziando che le attività poste in essere dal difensore di ufficio, ora ricorrente, non potevano dirsi sufficienti al fine di far ritenere esaustivamente espletate le attività come richieste dalla legge per poter avanzare la pretesa di pagamento nei confronti dell'Erario: il resistente citava come precedente in termini Cass. Civile Sez.VI, 24.05.2022 N. 16799, nonché giurisprudenza di merito della Corte territoriale e del tribunale di Salerno.
Contr All'esito del deposito di note ex art. 127 ter , il giudice si è riservato la decisione.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 3.06.24, e l'opposizione proposta con deposito del 14.06.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, l'opposizione appare fondata.
pagina 3 di 5 Il ricorrente, già difensore di ufficio nel procedimento penale di cui agli atti allegati al ricorso, ha correttamente, ma inutilmente, esperito la procedura di recupero del proprio credito professionale.
In particolare, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, successivamente munito di clausola di esecutività attesa la mancata opposizione, ha ritualmente notificato l'atto di precetto, ha tentato – tramite l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio – per due volte (in giorni ed in orari diversi)
l'accesso presso l'abitazione (come documentato dalla certificazione anagrafica in atti) del debitore.
Ritiene il tribunale che l'onere di diligenza nel recupero coattivo delle competenze professionali richiesto in capo al (già) difensore ex officio risulti sufficientemente assolto, ed in linea con la normativa in materia.
Deve considerarsi, inoltre, che le spese per il recupero coattivo del credito, una volta accertata l'infruttuosità dell'azione esecutiva, ovvero, l'inutilità della medesima, sono – come da giurisprudenza seppur recente, tuttavia consolidata – poste a carico dell'Erario: la circostanza milita a favore dell'adozione di un criterio di ragionevolezza nel valutare lo sforzo compiuto dal difensore nel tentativo di recuperare il proprio credito, onde evitare (quale effetto inevitabile) il moltiplicarsi degli esborsi in capo all'Amministrazione pubblica.
L'accoglimento del ricorso impone la revoca del decreto oggetto di impugnazione, con la liquidazione degli onorari e delle spese come da decreto ingiuntivo il quale, seppur non vincolante, risulta aver correttamente pagina 4 di 5 quantificato il dovuto, riconoscendo gli onorari come richiesti e per le attività effettivamente espletate in misura minima.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere compensate, attesa l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e per l'effetto liquida in favore dell'avv. la somma di € 1483,06, ponendo l'obbligo del Controparte_1
pagamento in capo all'Erario.
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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