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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. ES Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7183/2022 R.G. promossa da
.f. (avv. WERNER MANZILLO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. SIMONA COTTALI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Corte Franca in data
2 agosto 1998 (atto n. 8 parte II serie A), sono genitori di (2 febbraio 1999), Per_1 Per_2
(13 aprile 2001), (24 aprile 2007) e ES (4 dicembre 2009) e si sono Per_3
separate consensualmente nel 2017, concordando l'affidamento condiviso dei figli, collocati presso la madre, e l'obbligazione del sig. di versare due assegni: uno, per Pt_1 la prole, di euro 2.500,00 mensili;
l'altro, per la moglie, di euro 500,00 mensili.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del mantenimento per i figli ad euro 2.000,00 complessivi e la mancata previsione di un assegno divorzile per la moglie.
La resistente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo dei due figli minorenni e ES, l'innalzamento dell'assegno per la prole a Per_3
complessivi euro 3.500,00 e il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili.
In ragione della cesura delle frequentazioni fra il padre e i figli, è stata disposta c.t.u. sistemica a cura della dott.ssa Dopo il deposito dell'elaborato Persona_4
peritale, avvenuto il 25 maggio 2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «conferma l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
dispone che le frequentazioni fra il padre ed riprendano gradualmente, tenendo conto della volontà del minore Per_3
(sedicenne). Invita la madre a favorire tali frequentazioni, evitando, tra l'altro, di coinvolgere il figlio nelle problematiche economiche;
dispone, quanto alle frequentazioni fra il padre e ES, come in parte motiva1; conferma le condizioni economiche della
separazione» (così, ordinanza presidenziale del 17 giugno 2023).
Non sono state assunte prove orali. I capitoli dedotti dalle parti sono stati respinti con ordinanza in data 2 aprile 2024, che in questa sede viene confermata, anche in punto di motivazione.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la sentenza definitiva con ordinanza in data 21 marzo 2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento. Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Dei quattro figli delle parti, due erano già maggiorenni all'avvio del giudizio
( e , mentre ha compiuto diciotto anni il 24 aprile u.s. Per_1 Per_2 Per_3
È tuttora minorenne ES, rispetto al quale, però, non si registra più alcun contrasto, in quanto i genitori concordano sull'affidamento condiviso, sul collocamento presso la madre e sulla disciplina delle frequentazioni paterne secondo il calendario concordato in sede di c.t.u. e recepito nell'ordinanza presidenziale del 17 giugno 2023.
Può dirsi, pertanto, che tutte le questioni controverse rivestono carattere economico.
Il ricorrente vorrebbe (i) ridurre ad euro 2.000,00 mensili complessivi il carico per il mantenimento ordinario dei figli e (ii) non versare alcun assegno per la moglie. A fondamento delle sue richieste, l'attore ha dedotto una contrazione dei redditi derivanti dall'attività imprenditoriale di fabbro, dovuta a problemi di salute (lombosciatalgia da ernia discale, dolori alla spalla), nonché la piena autosufficienza della moglie, che avrebbe avviato una propria impresa e incassato euro 300.000,00 dalla vendita delle proprie quote della OPS s.r.l. nel dicembre 2020.
La resistente, di contro, ha chiesto che l'assegno per la prole venga fissato in euro
3.000,00 mensili (di poco superiore alla somma originaria, oggi rivalutata ad euro
2.960,77) e che le venga attribuito un assegno post-matrimoniale di euro 500,00 mensili.
Queste somme sarebbero giustificate dall'esistenza di redditi non dichiarati del ricorrente, dalla collaborazione da lei prestata nell'impresa familiare e dalla cura ventennale dei figli.
Ora, peraltro, la resistente sarebbe nuovamente priva occupazione, avendo chiuso la Best
Italian Gourmet.
L'ultima dichiarazione prodotta dal ricorrente (Unico PF 2024) attesta un reddito complessivo di euro 55.397,00, che, dedotti i contributi previdenziali e assistenziali,
l'imposta netta e le addizionali, si riduce ad euro 37.164,00, pari ad una media mensile di
3 euro 3.097,00. È, però, plausibile che il ricorrente goda di redditi più elevati, in quanto, già nell'anno 2017, quando prese accordi con la moglie per versare la somma complessiva di euro 3.000,00 mensili, la sua dichiarazione dei redditi registrava un reddito mensile medio netto di euro 2.477,25, addirittura più contenuto dell'esborso mensile promesso.
Pertanto, non vi sono ragioni per ridurre l'assegno per i figli concordato in sede di separazione. Appare, invece, congruo operarne la conferma, riconoscendo alla madre la rivalutazione finora maturata, che appare sufficiente a coprire le aumentate esigenze dei figli.
Resta il tema dell'assegno divorzile.
A differenza del ricorrente, la resistente risulta allo stato sprovvista di redditi.
L'impresa Best Italian Gourmet è stata cancellata in data 12 aprile 2024 e non risulta che la convenuta abbia avviato altra attività. Nondimeno, non va trascurata la circostanza
(documentale e comunque non contestata) che la sig.ra a dicembre 2020, CP_1
ha incassato l'ingente somma di euro 300.000,00 dalla vendita al sig. Parte_2 dell'intera quota di partecipazione alla società OPS Officine Pressofusioni Scotti s.r.l. (v. doc. 21 attoreo, atto di compravendita datata 21 dicembre 2020). È peraltro ragionevole ritenere che detta somma non sia stata erosa, poiché in questi anni la resistente ha continuato a percepire gli assegni – di importo non certo trascurabile – previsti in sede separativa, così da non avere esigenza di attingere al capitale incassato grazie alla compravendita.
Pertanto, se può dirsi che fra i coniugi vi sia una disparità reddituale, può altresì essere affermato che detta disparità sia colmata e controbilanciata sul piano patrimoniale.
Inoltre, i figli delle parti sono ormai grandi, sicché non vi sono ragioni che impediscano alla resistente di avviare una nuova attività lavorativa, come già fatto in precedenza con la Best Italian Gourmet.
È, poi, tutto da dimostrare che la capacità reddituale del ricorrente sia tale da consentirgli di pagare, in aggiunta all'assegno per i figli, anche un assegno per la moglie.
In definitiva, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va respinta.
§ 4. – L'esito della lite è in parte concordato e, per altra parte, implica soccombenza reciproca. Le spese processuali, pertanto, saranno compensate.
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva su ambo le parti, nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio ES ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3. dispone, quanto alle frequentazioni fra il padre e ES, come da ordinanza presidenziale in data 17 giugno 2023;
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno di importo pari a quello concordato in sede di separazione, maggiorato della rivalutazione sino ad oggi maturata (e ferma la rivalutazione ulteriore per gli anni a venire). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
6. compensa le spese di lite;
7. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Circa il calendario, si reputa congruo quello stilato dal c.t.u. d'intesa con le parti, riportato a pag. 38 dell'elaborato peritale. Quanto alle festività, il padre terrà con sé il figlio: metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale a Capodanno;
metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. ES Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7183/2022 R.G. promossa da
.f. (avv. WERNER MANZILLO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. SIMONA COTTALI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Corte Franca in data
2 agosto 1998 (atto n. 8 parte II serie A), sono genitori di (2 febbraio 1999), Per_1 Per_2
(13 aprile 2001), (24 aprile 2007) e ES (4 dicembre 2009) e si sono Per_3
separate consensualmente nel 2017, concordando l'affidamento condiviso dei figli, collocati presso la madre, e l'obbligazione del sig. di versare due assegni: uno, per Pt_1 la prole, di euro 2.500,00 mensili;
l'altro, per la moglie, di euro 500,00 mensili.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del mantenimento per i figli ad euro 2.000,00 complessivi e la mancata previsione di un assegno divorzile per la moglie.
La resistente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo dei due figli minorenni e ES, l'innalzamento dell'assegno per la prole a Per_3
complessivi euro 3.500,00 e il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili.
In ragione della cesura delle frequentazioni fra il padre e i figli, è stata disposta c.t.u. sistemica a cura della dott.ssa Dopo il deposito dell'elaborato Persona_4
peritale, avvenuto il 25 maggio 2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «conferma l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
dispone che le frequentazioni fra il padre ed riprendano gradualmente, tenendo conto della volontà del minore Per_3
(sedicenne). Invita la madre a favorire tali frequentazioni, evitando, tra l'altro, di coinvolgere il figlio nelle problematiche economiche;
dispone, quanto alle frequentazioni fra il padre e ES, come in parte motiva1; conferma le condizioni economiche della
separazione» (così, ordinanza presidenziale del 17 giugno 2023).
Non sono state assunte prove orali. I capitoli dedotti dalle parti sono stati respinti con ordinanza in data 2 aprile 2024, che in questa sede viene confermata, anche in punto di motivazione.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la sentenza definitiva con ordinanza in data 21 marzo 2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento. Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Dei quattro figli delle parti, due erano già maggiorenni all'avvio del giudizio
( e , mentre ha compiuto diciotto anni il 24 aprile u.s. Per_1 Per_2 Per_3
È tuttora minorenne ES, rispetto al quale, però, non si registra più alcun contrasto, in quanto i genitori concordano sull'affidamento condiviso, sul collocamento presso la madre e sulla disciplina delle frequentazioni paterne secondo il calendario concordato in sede di c.t.u. e recepito nell'ordinanza presidenziale del 17 giugno 2023.
Può dirsi, pertanto, che tutte le questioni controverse rivestono carattere economico.
Il ricorrente vorrebbe (i) ridurre ad euro 2.000,00 mensili complessivi il carico per il mantenimento ordinario dei figli e (ii) non versare alcun assegno per la moglie. A fondamento delle sue richieste, l'attore ha dedotto una contrazione dei redditi derivanti dall'attività imprenditoriale di fabbro, dovuta a problemi di salute (lombosciatalgia da ernia discale, dolori alla spalla), nonché la piena autosufficienza della moglie, che avrebbe avviato una propria impresa e incassato euro 300.000,00 dalla vendita delle proprie quote della OPS s.r.l. nel dicembre 2020.
La resistente, di contro, ha chiesto che l'assegno per la prole venga fissato in euro
3.000,00 mensili (di poco superiore alla somma originaria, oggi rivalutata ad euro
2.960,77) e che le venga attribuito un assegno post-matrimoniale di euro 500,00 mensili.
Queste somme sarebbero giustificate dall'esistenza di redditi non dichiarati del ricorrente, dalla collaborazione da lei prestata nell'impresa familiare e dalla cura ventennale dei figli.
Ora, peraltro, la resistente sarebbe nuovamente priva occupazione, avendo chiuso la Best
Italian Gourmet.
L'ultima dichiarazione prodotta dal ricorrente (Unico PF 2024) attesta un reddito complessivo di euro 55.397,00, che, dedotti i contributi previdenziali e assistenziali,
l'imposta netta e le addizionali, si riduce ad euro 37.164,00, pari ad una media mensile di
3 euro 3.097,00. È, però, plausibile che il ricorrente goda di redditi più elevati, in quanto, già nell'anno 2017, quando prese accordi con la moglie per versare la somma complessiva di euro 3.000,00 mensili, la sua dichiarazione dei redditi registrava un reddito mensile medio netto di euro 2.477,25, addirittura più contenuto dell'esborso mensile promesso.
Pertanto, non vi sono ragioni per ridurre l'assegno per i figli concordato in sede di separazione. Appare, invece, congruo operarne la conferma, riconoscendo alla madre la rivalutazione finora maturata, che appare sufficiente a coprire le aumentate esigenze dei figli.
Resta il tema dell'assegno divorzile.
A differenza del ricorrente, la resistente risulta allo stato sprovvista di redditi.
L'impresa Best Italian Gourmet è stata cancellata in data 12 aprile 2024 e non risulta che la convenuta abbia avviato altra attività. Nondimeno, non va trascurata la circostanza
(documentale e comunque non contestata) che la sig.ra a dicembre 2020, CP_1
ha incassato l'ingente somma di euro 300.000,00 dalla vendita al sig. Parte_2 dell'intera quota di partecipazione alla società OPS Officine Pressofusioni Scotti s.r.l. (v. doc. 21 attoreo, atto di compravendita datata 21 dicembre 2020). È peraltro ragionevole ritenere che detta somma non sia stata erosa, poiché in questi anni la resistente ha continuato a percepire gli assegni – di importo non certo trascurabile – previsti in sede separativa, così da non avere esigenza di attingere al capitale incassato grazie alla compravendita.
Pertanto, se può dirsi che fra i coniugi vi sia una disparità reddituale, può altresì essere affermato che detta disparità sia colmata e controbilanciata sul piano patrimoniale.
Inoltre, i figli delle parti sono ormai grandi, sicché non vi sono ragioni che impediscano alla resistente di avviare una nuova attività lavorativa, come già fatto in precedenza con la Best Italian Gourmet.
È, poi, tutto da dimostrare che la capacità reddituale del ricorrente sia tale da consentirgli di pagare, in aggiunta all'assegno per i figli, anche un assegno per la moglie.
In definitiva, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va respinta.
§ 4. – L'esito della lite è in parte concordato e, per altra parte, implica soccombenza reciproca. Le spese processuali, pertanto, saranno compensate.
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva su ambo le parti, nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio ES ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3. dispone, quanto alle frequentazioni fra il padre e ES, come da ordinanza presidenziale in data 17 giugno 2023;
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno di importo pari a quello concordato in sede di separazione, maggiorato della rivalutazione sino ad oggi maturata (e ferma la rivalutazione ulteriore per gli anni a venire). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
6. compensa le spese di lite;
7. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Circa il calendario, si reputa congruo quello stilato dal c.t.u. d'intesa con le parti, riportato a pag. 38 dell'elaborato peritale. Quanto alle festività, il padre terrà con sé il figlio: metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale a Capodanno;
metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno».
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