Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 9109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9109/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Pasqualino Capozzoli
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2 ne difesa dall'avv. Brunella Napoletano
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 25.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e sottoscritto in data 04.03.2025. La causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con nel Comune di Salerno in data 06.12.1986 e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati (21.07.1988) e (15.12.1992). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno in data 06.07.2004 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 11.03.2025 anche la resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 04.03.2025, accordo che prevedeva, tra l'altro, la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione del mantenimento in favore dei figli, di cui le parti hanno concordato la revoca, visto il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica degli stessi, nonché, alcun assegno divorzile in favore della resistente.
2. All'udienza del 25.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti si riportavano all'accordo sottoscritto dalle parti in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e rispondendo alle condizioni economiche delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 r.g. 9109/2024
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 06.12.1986 nel comune di Salerno tra , nato il [...] a [...], C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata il [...] a [...], C.F.: , trascritto nel Controparte_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 513, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1986, alle condizioni di cui all'accordo versato in atti e sottoscritto in data 04.03.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3