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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/06/2025 al n. 1428/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. TROMBINI GLORIA EMILIA e FAVALLI FLAVIA, elettivamente domiciliata in VIA GUERRIERI GONZAGA 12 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. TROMBINI GLORIA EMILIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MO NI elettivamente domiciliato in via Don
Bartolomeo Grazioli 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
MO NI resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“Affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che viene assegnata alla madre con gli arredi esistenti.
Termine di 45 giorni da oggi al padre per liberare l'immobile. Il padre verserà un contributo di euro 325 mensili comprensivi della quota del 50% dell'A.U. che percepirà la madre al 100% (il contributo economico è quindi dato dalla sottrazione da 325 euro di euro 117,50 di assegno unico). Spese straordinarie al
50% anche della retta della scuola materna. Quanto al diritto di visita il minore trascorrerà i week end alternati con entrambi genitori. Il padre preleverà il minore al sabato mattina entro le ore 9.00 dall'abitazione della madre e lo riporterà a scuola il lunedì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo riporterà dalla madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 9.00 del lunedì mattina. Nella settimana nella quale il padre non avrà il week end prenderà il figlio al martedì pomeriggio al termine della scuola e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo prenderà da casa della madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 16.00 e lo riporterà a casa della madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 9.00. Nella settimana nella quale il padre avrà il week end, lo andrà a prendere a scuola il martedì e lo riporterà a scuola il pagina 2 di 4 mercoledì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo prenderà da casa della madre entro le ore 16.00 e lo riporterà a casa della madre entro le ore 9.00. I genitori danno atto che i soggetti autorizzati a ritirare da scuola il figlio sono:
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , . Il 24
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dicembre lo trascorrerà con il padre ed il 25 con la madre che poi lo terrà fino al 31 quando dopo pranzo lo porterà dal padre che lo terrà fino al 7 gennaio e così alternativamente per i successivi anni. 3 giorni e 3 giorni a Pasqua in via alternata. Spese compensate. Per le ferie estive sono 2 settimane anche non consecutive da comunicarsi a cura della madre entro il 31 gennaio. Il padre le comunicherà entro il 31 maggio”
- per PM: “Visto”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/06/2025 al n. 1428/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. TROMBINI GLORIA EMILIA e FAVALLI FLAVIA, elettivamente domiciliata in VIA GUERRIERI GONZAGA 12 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. TROMBINI GLORIA EMILIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MO NI elettivamente domiciliato in via Don
Bartolomeo Grazioli 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
MO NI resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“Affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che viene assegnata alla madre con gli arredi esistenti.
Termine di 45 giorni da oggi al padre per liberare l'immobile. Il padre verserà un contributo di euro 325 mensili comprensivi della quota del 50% dell'A.U. che percepirà la madre al 100% (il contributo economico è quindi dato dalla sottrazione da 325 euro di euro 117,50 di assegno unico). Spese straordinarie al
50% anche della retta della scuola materna. Quanto al diritto di visita il minore trascorrerà i week end alternati con entrambi genitori. Il padre preleverà il minore al sabato mattina entro le ore 9.00 dall'abitazione della madre e lo riporterà a scuola il lunedì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo riporterà dalla madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 9.00 del lunedì mattina. Nella settimana nella quale il padre non avrà il week end prenderà il figlio al martedì pomeriggio al termine della scuola e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo prenderà da casa della madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 16.00 e lo riporterà a casa della madre (o dai nonni se è già uscita per andare al lavoro) entro le ore 9.00. Nella settimana nella quale il padre avrà il week end, lo andrà a prendere a scuola il martedì e lo riporterà a scuola il pagina 2 di 4 mercoledì mattina. Nei tempi in cui non c'è scuola lo prenderà da casa della madre entro le ore 16.00 e lo riporterà a casa della madre entro le ore 9.00. I genitori danno atto che i soggetti autorizzati a ritirare da scuola il figlio sono:
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , . Il 24
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dicembre lo trascorrerà con il padre ed il 25 con la madre che poi lo terrà fino al 31 quando dopo pranzo lo porterà dal padre che lo terrà fino al 7 gennaio e così alternativamente per i successivi anni. 3 giorni e 3 giorni a Pasqua in via alternata. Spese compensate. Per le ferie estive sono 2 settimane anche non consecutive da comunicarsi a cura della madre entro il 31 gennaio. Il padre le comunicherà entro il 31 maggio”
- per PM: “Visto”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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