Art. 8.
Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.
Non possono pero' entrare in borsa:
1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;
2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.
A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.
Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.
Non possono pero' entrare in borsa:
1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;
2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.
A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.