Articolo 8 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 luglio 1913
Art. 8.

Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono pero' entrare in borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913
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