Art. 3. Riordino Ministeri 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389 , si applicano alle gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attivita' produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 389/2000 :
"Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell' art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 , recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione dei Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell' art. 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62 , recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche".
"Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8)".
"Art. 9 (Stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).
- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, nonche' dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 , il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e dell' art. 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144 , e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e' determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255 .
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell' art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ".
"Art. 13 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e diposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all' art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 ".
"Art. 14 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 15 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15)".
"Art. 16 (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all' art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 ".
"Art. 17 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17)".
"Art. 18 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18)".
"Art. 19 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 389/2000 :
"Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell' art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 , recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione dei Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell' art. 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62 , recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche".
"Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8)".
"Art. 9 (Stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).
- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, nonche' dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 , il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e dell' art. 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144 , e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e' determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255 .
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell' art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ".
"Art. 13 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e diposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all' art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 ".
"Art. 14 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 15 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15)".
"Art. 16 (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all' art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 ".
"Art. 17 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17)".
"Art. 18 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18)".
"Art. 19 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".