Versione
25 giugno 1961
25 giugno 1961
Art. 28. Agevolazioni tributarie
Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.
Le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 , e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 31 marzo 1955, n. 240 , nonche' della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il periodo di esenzione decorre dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1 gennaio successivo alla data della assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.
Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 , la durata della esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' elevata ad otto anni.
Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se lo acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.
Se la domanda e' prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.
L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.
Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonche' le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a meta'.
I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorita' competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o allo accorpamento della piccola proprieta' contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, e' dovuta nella misura fissa di lire 500.
Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.
Le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 , e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 31 marzo 1955, n. 240 , nonche' della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il periodo di esenzione decorre dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1 gennaio successivo alla data della assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.
Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 , la durata della esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' elevata ad otto anni.
Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se lo acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.
Se la domanda e' prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.
L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.
Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonche' le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a meta'.
I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorita' competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o allo accorpamento della piccola proprieta' contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, e' dovuta nella misura fissa di lire 500.
Commentari • 6
- 1. Circolare del 16/07/1985 n. 51 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 16 luglio 1985 · 3.2912965
[…] inerenti alla formazione, all\'arrotondamento o all\'accorpamento della piccola proprieta\' contadina, atti per i quali la legge prevede l\'imposta fissa di registro (art. 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il cui termine e\' stato prorogato dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e da ultimo differito al 30 giugno 1988 dall\'art. 17 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/07/2024, n. 691Provvedimento: […] Invero, come si legge dal art. 7 del contratto di compravendita del 28.12.2005 la parte acquirente ha dichiarato di effettuare l'acquisto del terreno ai sensi della legge 604/1954, dell'art. 28 legge 454/1961 e legge 590/1965 per la formazione della piccola proprietà contadina e all'uopo ha rilasciato sotto la propria responsabilità specifiche dichiarazioni funzionali a detto fine, ossia che l'estensione del terreno non eccedeva la complessiva forza lavorativa, di essere dediti all'attività manuale della lavorazione, di non aver alienato fondi rustici nell'ultimo biennio e di riservare la produzione della documentazione in sede di registrazione dell'atto. […]Leggi di più...
- art. 348 ter c.p.c.·
- agevolazioni fiscali·
- art. 1176 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1218 c.c.·
- responsabilità professionale·
- contratto di assistenza fiscale·
- obbligazione di mezzi·
- onere della prova·
- art. 348 bis c.p.c.